Numero 4 - 2001

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La nuova disciplina regionale della Campania in materia edilizia


a cura di:

Enrico Soprano

Alessandro De Angelis


 

Oltre a sentenze di Tar, Consiglio di Stato e Cassazione civile, riassunte nelle relative massime, Enrico Soprano e Alessandro De Angelis si soffermano sulla legge 19/2001 della Campania, con la quale s’introducono semplificazione ed accelerazioni del regime procedurale in edilizia, raffrontando le novità emerse in ambito regionale con l’azione politico-normativa portata avanti dallo Stato, sempre nel settore edilizio

 

 

 

 

 

Con la recente Lr 28.11.2001, n. 19, il legislatore regionale ha adottato – anche alla luce della recente riforma costituzionale in tema di ripartizione della potestà legislativa – la nuova disciplina normativa dell’attività edilizia, tenendo conto, al contempo, sia della esigenza di tutela e valorizzazione del nostro territorio, sia della necessità di snellire quanto più possibile l’attività delle pubbliche amministrazioni coinvolte quotidianamente nell’attuazione di tale disciplina. Ovviamente il testo in commento tiene conto dei recenti indirizzi normativi in tema di titoli abilitativi all’esercizio dell’attività edilizia, di cui al Dpr 6.6.2001, n. 380, la cui entrata in vigore è stata più volte rinviata, ed al ddil varato dal Consiglio dei ministri il 28 giugno scorso e recante la cosiddetta manovra dei cento giorni; tuttavia va rilevato anche che il legislatore regionale ha introdotto delle disposizioni che non trovano precedenti nell’attuale quadro normativo sia nazionale che regionale.

In tale ottica, se da un lato è stata recepita la dicotomia concessione edilizia – denuncia di inizio attività, con la contestuale eliminazione dell’autorizzazione edilizia (con un’unica eccezione, di cui si dirà in seguito), dall’altro è stata dettata una puntuale ed innovativa disciplina del procedimento preordinato al rilascio della concessione (art. 1), dell’esercizio di poteri sostitutivi mediante nomina di un commissario ad acta (art. 4), del novero degli interventi subordinati a semplice denuncia di inizio attività (art. 2) e degli interventi da realizzare sulle aree ricadenti nel demanio marittimo; senza contare, poi, le disposizioni dettate in tema di parcheggi pertinenziali (art. 7). Con riferimento agli artt. 1 e 4 della Lr 19/2001 vanno sottolineati senz’altro il carattere perentorio dei termini ivi contenuti, l’immediata comunicazione, all’atto del deposito dell’istanza di concessione, del nominativo del responsabile del procedimento, l’attribuzione al dirigente del competente ufficio dei compiti propri della commissione edilizia (nel caso di comuni che non abbiano incluso quest’ultima tra gli organi ritenuti indispensabili ex legge 449/1997) e la puntuale definizione degli adempimenti rimessi al commissario ad acta, nominato, a seconda dei casi, dal Presidente dell’amministrazione provinciale o dal Presidente della comunità montana, in caso di inerzia dell’amministrazione procedente. 

La ratio di tali disposizioni corrisponde, con tutta evidenza, all’esigenza di assicurare la trasparenza dell’azione amministrativa, di garantire il rispetto dei tempi assegnati a ciascuna fase endoprocedimentale, e, soprattutto, di evitare che inutili lungaggini burocratiche si ripercuotano sulle legittime aspettative dei privati.

Quanto alla denuncia di inizio attività, costituisce un’importante novità la ricomprensione, nel novero degli interventi subordinati a denuncia di inizio attività, dei “mutamenti di destinazione d’uso di immobili o di loro parti che non comportino interventi di trasformazione dell’aspetto esteriore, di volumi e di superfici” e della “realizzazione di impianti serricoli funzionali allo sviluppo delle attività agricole”; si tratta, in entrambi i casi, di interventi di scarsa entità, realizzabili esclusivamente a condizione della loro comprovata conformità rispetto alle prescrizioni urbanistiche.

TAR Emilia Romagna - Parma, sentenza n. 235 del 27 aprile 2001

 

 

Lo stesso art. 2, inoltre, reca la distinzione tra mutamento di destinazione d’uso con o senza opere, laddove quest’ultimo, da realizzarsi “nell’ambito di categorie compatibili con le singole zone territitoriali omogenee”, è libero – in quanto non comportante alcuna incidenza sull’assetto urbanistico dell’area interessata – mentre il mutamento di destinazione che presupponga l’esecuzione di opere che modifichino la sagoma, i volumi e le superfici esistenti, anche qualora implichi un “passaggio di categoria edilizia”, resta subordinato, al fine di consentire un maggiore controllo da parte dell’amministrazione comunale competente, alla concessione edilizia.

L’altra importante innovazione, come già anticipato, attiene alla realizzazione di parcheggi pertinenziali a singole unità immobiliari, soggetta a denuncia di inizio attività o ad autorizzazione a seconda della pertinenzialità o meno delle aree in cui detti parcheggi vanno realizzati rispetto agli edifici cui questi ultimi afferiscono; in tale ultima ipotesi l’edificazione dei parcheggi può avvenire – entro 36 mesi dal rilascio dell’autorizzazione – anche in deroga alla strumentazione urbanistica vigente.

In tal modo si è fortemente perseguito lo scopo di decongestionare le aree pubbliche ormai invase dai veicoli in sosta, e di consentire, nel rispetto delle caratteristiche geomorfologiche del suolo, la costruzione di parcheggi, anche interrati, che “non possono essere ceduti separatamente dall’unità immobiliare alla quale sono legati da vincoli pertinenziali”, e della cui realizzazione deve sempre essere informata la Soprintendenza per i beni archeologici competente per territorio.

Per incentivare la costruzione di tali parcheggi, inoltre, è stato previsto che “possono avanzare richiesta di autorizzazione … anche cooperative di produzione e lavoro … che, a mezzo di atto d’obbligo registrato, si impegnino a vendere successivamente in regime di pertinenzialità i posti auto realizzati ai proprietari di esistenti unità immobiliari”.

In conclusione, da un’attenta lettura della normativa in commento è facile evincere che il legislatore regionale – lungi dal voler liberalizzare indiscriminatamente l’attività edilizia – ha inteso equilibrare le esigenze dei privati interessati e degli operatori del settore con la necessità di salvaguardare il territorio attraverso forme di controllo tese ad impedire la commissione degli abusi di cui la Regione Campania è, purtroppo, tuttora disseminata.

 

 

 

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