TAR Emilia Romagna – Parma, sentenza n. 235 del 27 aprile 2001.

Piano territoriale di coordinamento provinciale (Ptc) – Impianto di smaltimento rifiuti – Implicazioni.

L’individuazione di un "impianto di trattamento rifiuti" in un piano a valenza ambientale oltre che urbanistica, quale il Ptc (cfr. art. 2, Lr Emilia Romagna n. 6/1995), va necessariamente intesa, in un’ottica di rigorosa tutela del territorio provinciale, nel senso che detta definizione ricomprende tutte quelle strutture che trattano, ovvero sottopongono a lavorazione il rifiuto; con la conseguenza che proprio in riferimento a tale fase di lavorazione possono sorgere notevoli problemi di compatibilità tra l’impianto ed il territorio nel cui ambito quest’ultimo è stato utilizzato. Al fine di evitare tali inconvenienti, pertanto, è necessario – con riferimento a ben delimitate zone a rischio di esondazione (zona A) o nelle quali la falda è più vulnerabile – impedire che vi si svolga attività di smaltimento rifiuti in genere, risultando del tutto irrilevante, in riferimento alle primarie esigenze di cui innanzi, la tipologia del prodotto finale risultante dalla lavorazione dei rifiuti.

 

Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza n. 5038 del 26 settembre 2001.

Piano regolatore generale (Prg) – Modifiche di ufficio ex art. 10 della legge 17.8.1942, n. 1150.

Le modificazioni di un Prg, introdotte d’ufficio dalla regione ai sensi dell’articolo 10 della legge 1150/1942, non richiedono la rinnovazione degli adempimenti procedimentali relativi alla pubblicazione del piano. Tali modifiche, inoltre, devono essere rispettose dei limiti e dei principi fissati dallo stesso articolo 10 della legge 1150/1942, anche alla luce del consolidato principio in base al quale il limite delle innovazioni sostanziali, tali da mutare le caratteristiche essenziali del piano ed i criteri di impostazione di quest’ultimo, non riguarda le modifiche attinenti alla tutela del paesaggio e dell’ambiente (cfr. Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza n. 245 del 19.1.2000; Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza n. 605 del 14.4.1998).

 

Corte di Cassazione, sezioni unite civili, ordinanza del 9.3.2001 (Gu n. 45 del 21.11.2001).

GiurisdizioneDevoluzione al giudice amministrativo delle controversie in materia edilizia ed urbanisticaQuestione di legittimità costituzionale.

È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 34, commi 1 e 2, e 35, comma 1, del DLgs 31.3.1998, n. 80, in riferimento agli articoli 76 e 77 della Costituzione, per eccesso rispetto alla delega conferita con l’articolo 11, comma 4, lettera g), della legge 15 marzo 1997, n. 59, nella parte in cui le citate disposizioni non si limitano ad estendere la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in tema di edilizia ed urbanistica alle controversie sui soli diritti patrimoniali consequenziali, comprese le liti sul risarcimento del danno, ma istituiscono una nuova figura di giurisdizione esclusiva e piena, che comprende tutte le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti alle stesse equiparati in materia edilizia ed urbanistica. Né influisce sulla ritenuta rilevanza della questione la sopravvenuta legge 21.7.2000, n. 205, che all’articolo 7 ha sostituito l’articolo 34 di cui innanzi riproducendone il contenuto (ma con una integrazione nel comma 1, che vale ad attribuire carattere di novità alla disciplina).