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                                     Lo sportello unico (Su) per le attività produttive è normato
                                    dal DLgs 31 marzo 1998, n. 112 -
                                    conferimento di funzioni e compiti
                                    amministrativi dello Stato alle regioni ed
                                    agli enti locali - in attuazione del capo I
                                    della legge 15 marzo 1977, n. 59 - capo IV:
                                    conferimenti ai comuni e Su per le attività
                                    produttive e dal Dpr 447 del 20 ottobre 1998
                                    così come modificato dal Dpr 440 del 7
                                    dicembre 2000. 
                                    Il menzionato DLgs 31 marzo 1998, n. 112, nell’ambito del Titolo II,
                                    dedicato allo sviluppo economico ed alle
                                    attività produttive, gli artt. 23 e 24
                                    conferiscono ai comuni le funzioni
                                    amministrative relative alla localizzazione,
                                    realizzazione ed ampliamento di impianti
                                    produttivi, prevedendo che tali competenze
                                    siano svolte da ogni comune, anche in forma
                                    associata con altri comuni ed enti locali,
                                    mediante un’unica struttura amministrativa
                                    responsabile dell’intero procedimento
                                    amministrativo e che presso ogni struttura
                                    sia istituito uno Su in grado di garantire
                                    l’accesso degli interessati a tutte le
                                    informazioni concernenti, da un lato, le
                                    procedure autorizzatorie e, dall’altro, le
                                    attività di servizio ed assistenza alle
                                    imprese (il cui coordinamento viene
                                    contestualmente affidato alle regioni). 
                                    Il Dpr 447 del 20 ottobre 1998 - regolamento di semplificazione dei
                                    procedimenti di autorizzazione concernenti
                                    gli impianti produttivi – ha, quindi,
                                    previsto che i comuni debbano provvedere
                                    alla realizzazione della struttura e dello
                                    Su ed alla nomina dell’unico responsabile
                                    dei procedimenti affidati; ha, altresì,
                                    disciplinato il nuovo procedimento
                                    amministrativo unitario da attivare per la
                                    realizzazione di nuovi impianti produttivi e
                                    per la creazione di nuove aree industriali,
                                    secondo i principi contenuti nello stesso
                                    DLgs 112/1998. 
                                    La complessità e la novità della nuova disciplina appare peraltro
                                    destinata a mettere a dura prova le capacità
                                    e le possibilità organizzative dei comuni,
                                    imponendo inoltre un radicale mutamento dei
                                    rapporti fra burocrazia e cittadini ed un
                                    nuovo clima di reale collaborazione fra
                                    uffici ed enti diversi. 
                                    Fino ad ora, infatti, per poter localizzare una nuova attività
                                    produttiva sul territorio, installare le
                                    apparecchiature ed i sistemi produttivi
                                    necessari, realizzare le opere relative ed
                                    avviare l’attività imprenditoriale, è
                                    stato necessario acquisire numerose
                                    autorizzazioni di vario tipo, di competenza
                                    di enti ed uffici pubblici diversi, secondo
                                    procedure e con tempi di definizione non
                                    coordinati fra loro. Si è così imposta la
                                    necessità, per l’aspirante imprenditore,
                                    di proporre molteplici domande, secondo
                                    modelli differenziati e con ampia
                                    duplicazione dei conseguenti adempimenti
                                    formali, imponendogli di seguire le numerose
                                    pratiche nel loro peregrinare fra uffici
                                    diversi, spesso operanti senza alcun
                                    raccordo, dovendo così fare fronte a
                                    richieste istruttorie non chiare e talvolta
                                    contraddittorie. Il risultato è stato un
                                    notevole dispendio di tempo ed economia per
                                    l’interessato, senza alcuna certezza sia
                                    circa le condizioni necessarie per poter
                                    avviare la nuova attività economica, sia
                                    circa gli effettivi responsabili di ciascun
                                    segmento dell’istruttoria, sia circa i
                                    tempi di definizione, essendo in ogni caso
                                    la tempistica condizionata dalla definizione
                                    del più lento dei vari procedimenti, spesso
                                    a sua volta necessario presupposto per poter
                                    passare ad un procedimento successivo. 
                                    L’art. 23 del DLgs 31 marzo 1998, n. 112, in particolare, attribuisce
                                    ai comuni le funzioni amministrative
                                    concernenti l’autorizzazione agli impianti
                                    produttivi, ivi incluso il rilascio della
                                    concessione edilizia, attribuendo invece
                                    alle regioni il diverso compito di
                                    coordinare e migliorare i servizi e
                                    l’assistenza per le imprese, in
                                    particolare mediante la raccolta e
                                    diffusione, anche in via telematica, delle
                                    informazioni concernenti l’insediamento e
                                    lo svolgimento delle attività produttive
                                    nel territorio regionale, con particolare
                                    riferimento alle normative applicabili, agli
                                    strumenti agevolativi e agli strumenti di
                                    incentivazione attivabili; anche tali
                                    attività promozionali e di assistenza
                                    dovranno peraltro essere veicolate ai
                                    potenziali interessati, prioritariamente,
                                    attraverso gli Su per le unità produttive
                                    dei comuni. 
                                    L’art. 24 individua i principi organizzativi per l’esercizio delle
                                    funzioni amministrative attribuite ai comuni
                                    in materia di insediamenti produttivi,
                                    mediante l’affidamento della responsabilità
                                    dell’intero procedimento ad un’unica
                                    struttura, presso la quale è istituito lo
                                    Su. 
                                    L’art. 25 pone i principi generali secondo i quali dovrà svolgersi
                                    il procedimento amministrativo in materia di
                                    autorizzazione all’insediamento di attività
                                    produttive, concernenti i profili
                                    urbanistici, sanitari, di tutela ambientale
                                    e di sicurezza. Prevedendo anche la
                                    possibilità di ricorso ad
                                    autocertificazioni ed a dichiarazioni
                                    asseverate per poter procedere, decorso il
                                    termine previsto ed indipendentemente dalla
                                    adozione di provvedimenti amministrativi,
                                    alla realizzazione di un impianto
                                    produttivo. 
                                    L’art. 26 disciplina l’individuazione e la realizzazione di aree
                                    industriali e di aree ecologicamente
                                    attrezzate, dotate delle necessarie
                                    infrastrutture. 
                                    L’art. 27, infine, individua gli impianti comportanti particolari
                                    rischi per la sicurezza, la salute e
                                    l’ambiente e per i quali è pertanto
                                    escluso il ricorso all’autocertificazione.
                                    Inoltre, è in ogni caso fatta salva la
                                    necessità di acquisire le concessioni
                                    edilizie e le valutazioni favorevoli di
                                    compatibilità e di impatto ambientale, ove
                                    necessarie. 
                                    Il regolamento sullo Su dà attuazione ai principi e criteri
                                    procedimentali ed organizzativi previsti dal
                                    DLgs 112/1998, così come espressamente
                                    previsto dall’art. 25, comma 2,
                                    limitandosi quindi ad articolare e precisare
                                    previsioni già inserite in un atto avente
                                    rango primario. 
                                    Per ciascuno degli impianti in esame, dovrà essere presentata
                                    un’unica domanda alla struttura unica
                                    istituita presso ciascun comune o
                                    associazione di comuni, ai fini della
                                    valutazione dei singoli profili di interesse
                                    pubblico e della loro conseguente eventuale
                                    autorizzazione. 
                                    Come già accennato, il nuovo procedimento presso lo Su non abroga gli
                                    attuali procedimenti autorizzatori
                                    concernenti i diversi profili di tutela e
                                    sicurezza della collettività, limitandosi,
                                    invece, a coordinarli, inserendo i diversi
                                    momenti autorizzativi nel nuovo procedimento
                                    gestito presso lo Su. 
                                    Si tratta di un sistema a stella che vede al centro il
                                    responsabile della struttura (ovvero il
                                    responsabile del singolo procedimento
                                    nell’ambito della struttura), che riceve
                                    la domanda unica dell’interessato e che
                                    valuta i profili attribuiti alla sua
                                    competenza, trasmettendo la stessa domanda
                                    agli altri uffici competenti per profili
                                    diversi, appartenenti al comune o ad altri
                                    enti territoriali, al fine di acquisirne
                                    l’avviso e poter così comunicare
                                    all’interessato l’esito conclusivo del
                                    procedimento avviato sulla propria domanda. 
                                    Appare però evidentemente preferibile che ciascun momento
                                    organizzativo chiamato a partecipare alla
                                    procedura espleti i propri compiti
                                    assicurando la massima collaborazione ed
                                    operando nei tempi tecnici strettamente
                                    necessari, che potranno essere notevolmente
                                    inferiori a quelli massimi previsti, grazie
                                    alle moderne tecnologie di acquisizione e
                                    scambio elettronico delle informazioni, ma
                                    prima ancora grazie all’intelligenza e al
                                    buon senso degli operatori (ad esempio in
                                    attesa di e-mail e videoconferenza, non
                                    sarebbe male conoscere i colleghi
                                    dell’ufficio a fianco, concertare
                                    periodicamente le attività di rispettivo
                                    interesse e attivare piccole sinergie
                                    quotidiane volte a facilitare il procedere
                                    delle pratiche). Al riguardo, sotto un
                                    profilo più strettamente giuridico, si
                                    evidenzia che resta certamente consentita la
                                    previsione, con l’accordo dei soggetti
                                    competenti, di termini più brevi (purché
                                    congrui) rispetto a quelli fissati dal
                                    regolamento. 
                                    Peraltro, il profilo organizzativo disegnato dalla riforma è più
                                    complesso di quanto possa apparire a prima
                                    vista, prevedendo la contestuale
                                    attivazione: 
                                    - di una struttura unica, gestita dal comune in forma singola o
                                    associata e preposta alla gestione del nuovo
                                    procedimento autorizzatorio; 
                                    - di uno Su, la cui gestione può anche essere affidata in
                                    concessione, volto a consentire il dialogo
                                    fra amministrazione e cittadini nella
                                    materia in esame; 
                                    - di un archivio informatico che, attraverso lo Su, deve
                                    garantire a tutti gli interessati
                                    l’accesso in tempo reale ai dati, di
                                    diversa provenienza, concernenti sia i
                                    procedimenti amministrativi autorizzativi,
                                    sia le attività promozionali disponibili. 
                                    Appare, quindi, opportuno soffermarci sulle modifiche introdotte dal
                                    Dpr 440/2000 che hanno una triplice
                                    funzione: sono rivolte in primo luogo a
                                    chiarire dubbi interpretativi originari,
                                    servono ad introdurre correttivi di natura
                                    tecnica nella gestione della pratica ed
                                    infine si propongono di rafforzare l'unicità
                                    della struttura e del conseguente
                                    procedimento. 
                                    Esse possono essere così riassunte: 
                                    - chiarificazione dell'ambito di applicazione della normativa sullo
                                    sportello imprese, con parificazione
                                    dell'attività di produzione di beni con
                                    quella di produzione di servizi; 
                                    - previsione esplicita dell'istanza unica, che consente di sciogliere i
                                    dubbi sull'imposta di bollo; 
                                    - disposizione altrettanto esplicita che obbliga a presentare la
                                    domanda soltanto allo sportello e
                                    conseguente obbligo di trasmettere, da parte
                                    delle altre amministrazioni, entro 5 giorni,
                                    eventuali domande ad esse presentate; 
                                    - divieto per le amministrazioni pubbliche coinvolte, di rilasciare
                                    autorizzazioni, nulla-osta, pareri o atti di
                                    consenso in modo autonomo ed in ogni caso
                                    operatività degli stessi esclusivamente
                                    all'interno del procedimento unico; 
                                    - previsione che sia il responsabile del procedimento e non il sindaco
                                    a convocare la conferenza di servizi; la
                                    competenza del sindaco resta solo nel caso
                                    di individuazione delle aree industriali
                                    ecologicamente attrezzate; 
                                    - riduzione dei tempi procedimentali per l'emanazione del provvedimento
                                    unico; 
                                    - obbligo per la struttura di provvedere alla riscossione di spese e
                                    diritti istruttori precedentemente esatti
                                    dalle amministrazioni coinvolte; 
                                    - facoltà di non riversare tali spese e diritti nel caso in cui le
                                    amministrazioni che hanno svolto attività
                                    istruttoria non abbiano risposto nei termini
                                    previsti; 
                                    - possibilità di avvalersi, nell'istruttoria tecnica delle pratiche,
                                    di strutture pubbliche qualificate con
                                    requisiti di indipendenza, competenza ed
                                    adeguatezza tecnica; 
                                    - possibilità di istituire, da parte del comune ed in relazione
                                    all'attività propria della struttura,
                                    autonomi diritti di istruttoria con limite
                                    di spesa complessiva per l'interessato. 
                                    Dall'esame delle novità sopradescritte si nota chiaramente come gran
                                    parte delle disposizioni sono finalizzate a
                                    rafforzare il ruolo della struttura,
                                    l'unicità ed esclusività del procedimento,
                                    i poteri del responsabile dello sportello. 
                                    Le nuove formulazioni sgombrano il campo anche da dubbi interpretativi
                                    precedenti circa la validità e la
                                    preminenza di leggi che assegnano ad altre
                                    amministrazioni pubbliche atti (prima
                                    autorizzativi, ora istruttori) e tempi
                                    procedimentali diversi rispetto a quelli del
                                    Dpr 440/2000; potremo dire infatti che è la
                                    normativa dello Su a porsi come lex
                                    specialis ogni qual volta sia rispettato
                                    l'ambito di applicazione descritto dall'art.
                                    1, comma 1 bis e ciò appare ancor più
                                    vincolante con l'art. 27 bis del DLgs
                                    112/1998 aggiunto dalla legge 340/2000. 
                                      
                                    
                                      
                                        
                                          | 
                                             | 
                                         
                                        
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                                              Figura
                                            1 - Procedimento semplificato
      
                                           
                                         | 
                                         
                                       
                                     
  
                                      
                                    
                                      
                                        
                                          | 
                                             | 
                                         
                                        
                                          | 
                                              Figura
                                            2 - Conferenza dei servizi: fase con
                                            pubbliche amministrazioni
                                            dissenzienti  | 
                                         
                                       
                                     
                                      
                                    
                                      
                                        
                                          | 
                                             | 
                                         
                                        
                                          | 
                                              Figura
                                            3 - Conferenza dei servizi  | 
                                         
                                       
                                     
                                      
                                    Un ragionamento a parte merita la variante urbanistica ex art. 5 Dpr
                                    447/1998. 
                                    Il processo di integrazione dei mercati e dei prodotti, ovvero il
                                    processo di globalizzazione dell'economia,
                                    tenderà a premiare maggiormente - in
                                    termini di investimenti e di qualificazione
                                    del territorio - le realtà locali più
                                    evolute e competitive, in quanto solo queste
                                    ultime saranno in grado di attrarre maggiori
                                    risorse pubbliche e private e potranno,
                                    conseguentemente, generare ricchezza e
                                    creare sviluppo. 
                                    I confini nazionali ed amministrativi avranno un peso molto relativo in
                                    quanto è il territorio in sé, per le sue
                                    caratteristiche socio-economiche, che si
                                    troverà esposto direttamente ad affrontare
                                    la sfida dello sviluppo. 
                                    Lo sviluppo economico-sociale del territorio non è più, pertanto, la
                                    risultante esclusiva di strategie di
                                    politica economica a livello nazionale. Le
                                    istituzioni, le forze economiche, sociali e
                                    culturali presenti in ciascun territorio,
                                    per poterlo pienamente valorizzare, devono
                                    diventare soggetti attivi di sviluppo. In
                                    questa fase, è pertanto delicata la
                                    responsabilità che incombe sull'apparato
                                    amministrativo locale, se si considera che
                                    proprio le diseconomie esterne provocate
                                    dall'agire della pubblica amministrazione
                                    sono una delle cause principali di fuga
                                    degli investimenti. 
                                    Il legislatore statale ha preso atto della nuova realtà con la quale
                                    gli enti locali devono confrontarsi in
                                    materia di sviluppo ed ha attribuito ai
                                    comuni, con il DLgs 112/1998, le funzioni
                                    amministrative concernenti la realizzazione,
                                    l'ampliamento, la cessazione, la
                                    riattivazione, la localizzazione e la
                                    rilocalizzazione di impianti produttivi. 
                                    Tali funzioni sono esercitate da ogni comune mediante l'istituzione e
                                    l'attivazione dello Su disciplinato dal Dpr
                                    447/1998, come modificato dal Dpr 440/2000.
                                    All'interno della normativa sullo Su si
                                    colloca il procedimento semplificato di cui
                                    all'art. 5 del citato Dpr, in materia di
                                    approvazione dei progetti comportanti la
                                    variazione di strumenti urbanistici. 
                                    Il predetto procedimento semplificato è finalizzato all'avvio di una
                                    procedura di variante agli strumenti
                                    urbanistici con lo scopo ultimo di rendere
                                    concretamente realizzabili singole
                                    iniziative imprenditoriali, nell'acquisita
                                    consapevolezza che la promozione dello
                                    sviluppo economico del territorio è un
                                    valore da tutelare anche con gli strumenti
                                    della pianificazione urbanistica. 
                                    Le varianti ai piani regolatori possono essere distinte in varie
                                    tipologie, sulla base della loro funzione ed
                                    estensione, come ha avuto modo di chiarire
                                    anche la giurisprudenza amministrativa.
                                    Possiamo distinguere tra varianti generali e
                                    varianti specifiche o speciali; talvolta si
                                    è parlato anche di variante normativa. 
                                    Le recenti legislazioni regionali tendono inoltre ad introdurre
                                    suddivisioni che tengono conto del livello
                                    di competenza degli enti coinvolti
                                    nell'approvazione delle varianti (si parla
                                    di variante strutturale, formale, ecc.). 
                                    Tornando alle tipologie principali, le varianti generali consistono,
                                    come è noto, in una nuova disciplina
                                    generale dell'assetto del territorio al fine
                                    di aggiornare e rivedere, periodicamente, il
                                    piano regolatore generale che ha, per sua
                                    natura, una durata indeterminata. 
                                    La variante a cui allude l'art. 5 della disciplina sullo Su non può
                                    essere evidentemente ritenuta come generale
                                    in quanto è occasionata da esigenze
                                    connesse ad un singolo progetto edilizio e
                                    riguarda un singolo impianto. 
                                    La variante ex Su può essere definita quindi quale variante specifica
                                    e puntuale; è, inoltre, anche straordinaria,
                                    in ragione del particolare iter
                                    procedimentale semplificato di cui gode
                                    rispetto al regime ordinario di approvazione
                                    delle varianti. 
                                    È bene chiarire che le peculiarità della variante ex Su sono
                                    riconducibili, nel disegno del legislatore,
                                    non all'esigenza di soddisfare l'interesse
                                    privato di chi presenta un progetto
                                    edilizio, ma a quella di soddisfare
                                    l'interesse pubblico allo sviluppo economico
                                    connesso ad un dato progetto edilizio di un
                                    imprenditore, nel rispetto di un assetto
                                    ordinato del territorio. 
                                    Per le caratteristiche procedurali sopra accennate (variante originata
                                    da esigenze del singolo imprenditore e
                                    regime procedurale semplificato) la variante
                                    ex Su incontra talune opposizioni, di chi
                                    cioè sostiene che il governo del territorio
                                    debba essere improntato sempre a scelte di
                                    carattere generale e programmatorio. 
                                    Con il nuovo strumento, invece, potrebbe esservi il rischio che
                                    l'assetto edilizio-urbanistico del
                                    territorio venga ad essere rimesso alle
                                    scelte dei privati in quanto, in luogo del piano
                                    regolatore generale (Prg) e delle
                                    varianti generali, prenderebbero sempre più
                                    spazio varianti specifiche, puntuali e
                                    straordinarie. In altre parole, l'assetto
                                    del territorio potrebbe essere determinato
                                    dal business plan dell'impresa e, quindi,
                                    dalla sommatoria di singoli progetti edilizi
                                    e non più dalla pianificazione generale. 
                                    La scelta estremistica di non far uso del nuovo strumento per i rischi
                                    ad esso connessi è, comunque, a mio avviso,
                                    eccessiva, in quanto potrebbe essere fonte
                                    di pregiudizio alla prosperità della
                                    comunità locale. Alla base di questa
                                    sfiducia verso il nuovo istituto si nasconde
                                    la convinzione, non fondata nelle norme,
                                    come avremo modo di vedere, che il
                                    procedimento di variante ex Su intacchi le
                                    competenze sostanziali dei soggetti
                                    istituzionali preposti al governo del
                                    territorio ed estrometta i privati o la
                                    collettività dalla partecipazione al
                                    procedimento di pianificazione. 
                                    In realtà, i soggetti preposti in via ordinaria alla adozione ed
                                    all'approvazione delle varianti urbanistiche
                                    ovvero il consiglio comunale, la provincia
                                    delegata e la regione (visto di conformità
                                    Lr 14/1982), sono sempre presenti anche nel
                                    procedimento ex Su. Lo stesso dicasi per i
                                    privati cittadini e le associazioni che
                                    possono partecipare al procedimento di
                                    variante, sia nell'ambito della conferenza
                                    di servizi, che successivamente, presentando
                                    osservazioni sulla variante adottata. 
                                    Va comunque anche evitato, per converso, un utilizzo irragionevole di
                                    tale strumento, in quanto anche questo
                                    potrebbe pregiudicare lo sviluppo economico
                                    che è comunque correlato ad un uso ordinato
                                    del territorio. In parole semplici, la
                                    variante ex Su è solamente un procedimento
                                    neutro, tenendo conto dei profili sopra
                                    esposti, alla stessa stregua di qualsivoglia
                                    procedura di variazione degli strumenti
                                    urbanistici. 
                                    La variante ex sportello deve essere interpretata esclusivamente come
                                    una opportunità per accelerare lo sviluppo
                                    economico del territorio, purché venga
                                    applicata in modo equilibrato e funzionale
                                    all'interesse pubblico. 
                                    Trovare il giusto equilibrio tra le esigenze dello sviluppo, connesse
                                    ad un progetto imprenditoriale di un
                                    privato, e il rispetto del territorio è
                                    quindi la sfida che deve essere,
                                    inevitabilmente, affrontata da parte
                                    dell'apparato burocratico e da parte degli
                                    organi politici. 
                                    
                                      
                                    Procedura tipo di variante ex art. 5 Dpr
                                    447/1998 
                                    1. Un imprenditore presenta alla struttura dello Su un progetto per la
                                    realizzazione, ad esempio, di un nuovo
                                    impianto di produzione di servizi. 
                                    Il progetto senza dubbio, in ragione del suo oggetto, rientra nel campo
                                    di applicazione del regolamento nazionale
                                    sullo Su in quanto è ormai pacifico
                                    l'assunto secondo cui le attività
                                    economiche promotrici di sviluppo non sono
                                    più oggi solo quelle manifatturiere ma
                                    anche quelle commerciali e di servizi.
                                    L'art. 1 bis del Dpr 20 ottobre 1998, n.
                                    447, modificato con il Dpr 440/2000,
                                    stabilisce infatti, che "rientrano tra
                                    gli impianti di cui al comma 1 quelli
                                    relativi a tutte le attività di produzione
                                    di beni e servizi, ivi incluse le attività
                                    agricole, commerciali e artigiane, le
                                    attività turistiche ed alberghiere, i
                                    servizi resi dalle banche e dagli
                                    intermediari finanziari, i servizi di
                                    telecomunicazioni". 
                                    2. Viene, quindi, verificata la compatibilità urbanistica del progetto
                                    presentato. 
                                    Occorre sottolineare che la normativa urbanistica tipica è costituita
                                    dal Prg. La procedura di variante ex Su può
                                    essere avviata - aderendo alle finalità
                                    acceleratorie della normativa dello Su - in
                                    quanto vi è un interesse pubblico correlato
                                    all'esigenza di non ritardare la
                                    realizzazione di un assetto. Il progetto si
                                    presenta in contrasto con lo strumento
                                    urbanistico vigente. 
                                    3. Ai sensi di quanto previsto dal primo comma dell'art. 5 del citato
                                    Dpr la domanda dell'imprenditore viene
                                    rigettata per l'anzidetto contrasto con la
                                    normativa urbanistica approvata. Il progetto
                                    in questione risulta, infatti, non
                                    realizzabile in quanto non sono
                                    individuabili aree destinate
                                    all'insediamento richiesto. 
                                    4. Gli uffici comunali hanno, poi, verificato la sussistenza dei
                                    requisiti legittimanti una motivata
                                    indizione della conferenza di servizi.
                                    L'istruttoria ha dovuto, quindi, riguardare
                                    innanzitutto l'accertamento di uno dei due
                                    presupposti, tra loro alternativi -
                                    inesistenza oppure insufficienza di aree
                                    destinate all'insediamento - in presenza dei
                                    quali è legittimo procedere all'indizione
                                    della conferenza di servizi. Sussiste nel
                                    caso di specie il requisito di insufficienza
                                    di aree in quanto non vi era area
                                    sufficiente, sotto il profilo quantitativo,
                                    alla realizzazione dell'impianto,
                                    trattandosi di struttura estremamente ampia
                                    in termini di superficie. L'insufficienza è
                                    di natura quantitativa e non è tale da
                                    generare dubbi interpretativi. In
                                    conclusione, la pratica oggetto di
                                    istruttoria, non presenta elementi
                                    dirompenti rispetto alla normativa statale
                                    sullo Su e alla strumentazione urbanistica
                                    comunale. 
                                    5. L'istruttoria ha poi riguardato le verifiche in ordine alla
                                    compatibilità del progetto con le norme
                                    vigenti in materia ambientale, sanitaria e
                                    di sicurezza del lavoro. Gli uffici comunali
                                    e le altre pubbliche amministrazioni aventi
                                    competenza in materia hanno attestato tale
                                    conformità, mediante il rilascio di
                                    appositi pareri favorevoli. 
                                    6. Prima di procedere oltre, appare opportuno rendere noti gli aspetti
                                    organizzativi pertinenti alla conduzione
                                    dell'istruttoria, sopra illustrata,
                                    propedeutica alla eventuale indizione della
                                    conferenza di servizi. Sul piano interno, è
                                    stata assunta una precisa misura
                                    organizzativa idonea a semplificare
                                    l'attività istruttoria. Nell'ambito del
                                    regolamento comunale di disciplina
                                    dell'attività dello Su dovrebbe essere
                                    istituito un gruppo di coordinamento
                                    composto dai dirigenti comunali che nei vari
                                    procedimenti da sportello hanno competenza
                                    ad esprimere pareri, valutazioni o a
                                    rilasciare autorizzazioni; tale gruppo di
                                    coordinamento, ove occorra, viene allargato
                                    alla partecipazione dei responsabili degli
                                    enti esterni competenti in materia. I
                                    rapporti tra comune procedente e le altre
                                    pubbliche amministrazioni devono essere
                                    disciplinati in appositi accordi di
                                    programma. 
                                    In ragione delle misure organizzative sopra individuate, il
                                    responsabile dello Su convoca il gruppo di
                                    coordinamento in un'apposita riunione
                                    nell'ambito della quale si procede alla
                                    verifica circa la sussistenza di tutti i
                                    requisiti propedeutici. È stato, quindi,
                                    redatto un verbale ove vengono riportati
                                    tutti i pareri rilasciati dai dirigenti
                                    comunali e dalle altre pubbliche
                                    amministrazioni competenti nelle rispettive
                                    materie. 
                                    7. Terminata l'istruttoria propedeutica con esito positivo, il
                                    responsabile del procedimento valuta la
                                    motivazione che può supportare l'indizione
                                    della conferenza di servizi. 
                                    L'interesse imprenditoriale deve coincidere, quindi, con l'interesse
                                    pubblico in materia di sviluppo ed in
                                    materia di uso del territorio. Il mero
                                    interesse imprenditoriale non può ex sé
                                    legittimare l'avvio del procedimento di
                                    proposta di variante. 
                                    8. L'indizione della conferenza si è estrinsecata mediante
                                    comunicazione formale di convocazione: 
                                    - la comunicazione è stata rivolta a tutti i rappresentanti delle
                                    pubbliche amministrazioni aventi competenze
                                    in materia; 
                                    - la comunicazione recava con precisione l'argomento oggetto di
                                    discussione; 
                                    - è stata allegata tutta la documentazione informativa necessaria ad
                                    agevolare l'assunzione della decisione; 
                                    - è stato assegnato alle parti convocate un termine congruo di gg. 30
                                    per l'esame delle pratiche. 
                                    È stato inoltre emanato un pubblico avviso (affisso nell'albo pretorio
                                    e nei pubblici spazi del territorio
                                    comunale) per consentire la partecipazione
                                    alla conferenza, anche mediante la
                                    presentazione di memorie scritte, a tutti i
                                    soggetti portatori di interessi pubblici o
                                    privati, individuali o collettivi ovvero
                                    portatori di interesse diffusi costituiti in
                                    associazione. 
                                    9. Nel giorno prefissato si riuniscono in conferenza i rappresentanti
                                    delle pubbliche amministrazioni invitate, i
                                    quali esprimeranno (possibilmente, se la
                                    istanza sarà corredata di tutti i pareri,
                                    gli atti e gli elaborati necessari), in
                                    un'unica seduta, i pareri e le
                                    autorizzazioni richieste dalla legge. Viene,
                                    quindi, redatto un verbale, approvato e
                                    sottoscritto da tutti i partecipanti della
                                    seduta, recante la ricognizione dei soggetti
                                    partecipanti e legittimati ad intervenire,
                                    gli estremi della documentazione consegnata
                                    dalle pubbliche amministrazioni nel corso
                                    della riunione, le modalità di svolgimento
                                    della discussione e l'esito della stessa.
                                    Pertanto, l'esito della conferenza si
                                    conclude con la proposta di variante al
                                    consiglio comunale. Successivamente la
                                    pratica verrà trasmessa all'ufficio
                                    competente in via ordinaria alla
                                    pubblicazione delle varianti adottate per la
                                    cura degli adempimenti conseguenti. 
                                    
                                      
                                      
                                      
                                      
                                    Il presente articolo è stato redatto con il contributo involontario
                                    di A. M. Mariconi e di S. Languenti.
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