Il periodo di osservazione va dall’1 gennaio
2005 al 30 giugno 2006: ben 18 mesi di
attività da parte degli enti locali della
Campania. Tale periodo registra i primi
effetti della legge sul governo del
territorio di cui si è dotata la Regione
Campania nel dicembre 20041.
Innanzitutto, cerchiamo di riassumere, in
poche righe, le innovazioni della suddetta
norma. Vengono introdotti nuovi strumenti
urbanistici a livello comunale, quali il
piano urbanistico comunale (Puc), che
prende il posto del desueto e farraginoso
piano regolatore generale (Prg), i
piani urbanistici attuativi (Pua) che
“in relazione al contenuto hanno valore e
portata” dei piani attuativi canonici (piani
particolareggiati d’esecuzione, piano
di lottizzazione convenzionata, piano
di edilizia economica e popolare,
piano degli insediamenti produttivi,
piano di recupero), infine il
regolamento urbanistico edilizio
comunale (Ruec) che “individua le
modalità esecutive e le tipologie delle
trasformazioni, nonché l’attività concreta
di costruzione, modificazione e
conservazione delle strutture edilizie”.
Per meglio capire il nostro lavoro di
sintesi, schematizziamo l’iter di
approvazione dei piani. Per quel che
concerne il Puc l’iter può essere scomposto
in 5 fasi (Figura 1):
Figura 1 - Procedimento di
formazione del Puc ai sensi della Lr
16/2004 della Campania |
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1) indizione di audizione delle
organizzazioni sociali, culturali,
sindacali, economico-professionali e
ambientaliste di livello provinciale;
2) la Giunta comunale predispone la proposta
di Puc e la deposita nella segreteria del
comune o delle circoscrizioni dove vi rimane
per recepire le osservazioni (60/40gg);
3) il Consiglio comunale esamina le
eventuali osservazioni e adotta il piano;
4) la provincia verifica la compatibilità
con gli strumenti di pianificazione
territoriale sovraordinati e la conformità
del piano con le norme sia statali che
regionali vigenti;
5) il Presidente della provincia approva il
Puc, previa delibera di giunta provinciale.
Per quel che concerne il Pua l’iter può
essere scomposto in 2 fasi (Figura 2):
Figura 2 - Procedimento di
formazione del Pua ai sensi della Lr
16/2004 della Campania |
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1) la Giunta comunale delibera l’adozione
del piano, il quale verrà successivamente
sia depositato presso la casa comunale, dove
vi rimane per recepire le osservazioni e
opposizioni (30gg), sia trasmesso alla
provincia per eventuali osservazioni;
2) la Giunta comunale esamina le eventuali
osservazioni e delibera l’approvazione del
piano e, previo decreto sindacale, il Pua
approvato viene pubblicato sul Burc.
Per quel che concerne il Ruec l’iter può
essere scomposto in 2 fasi (Figura 3):
Figura 3 - Procedimento di
formazione del Ruec ai sensi della
Lr 16/2004 della Campania |
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1) il Consiglio comunale delibera l’adozione
del Ruec, il quale verrà successivamente
depositato nella sede del comune, dove vi
rimane per recepire le osservazioni e
opposizioni (30gg);
2) il Consiglio comunale esamina le
eventuali osservazioni e approva il Ruec.
La prima volta che viene redatto il Ruec,
l’iter di formazione e di approvazione sarà
lo stesso del Puc giacché la norma regionale
impone la contestualità di approvazione di
questi due strumenti2. Pertanto
l’approvazione finale sarà deliberata dal
Presidente della provincia.
Alla luce delle innovazioni introdotte ci si
è chiesto come gli enti locali hanno reagito
alla nuova norma.
Il primo aspetto da rilevare è l’attuazione
della nuova norma da parte di alcune
amministrazioni comunali che, a fronte di
una inerzia durata anche decenni, hanno
provveduto ad avviare l’iter previsto dalla
Lr 16/2004 per la redazione del Puc. Come ci
si sarebbe potuto aspettare, tali iniziative
sono rilevabili nel secondo semestre del
2005.
In dettaglio osserviamo che nella prima metà
dell’anno 2005, in tutta la regione solo 8
comuni hanno avviato l’iter procedurale per
dotarsi di un nuovo strumento urbanistico
generale (Sug) di nuova generazione.
Inoltre, risultano 3 i comuni che hanno
indetto le audizioni delle organizzazioni
sociali e culturali, rispettando il momento
partecipativo voluto dalla norma, mentre
sono 5 i comuni che hanno deliberato in
Giunta comunale la proposta di Puc (Tabella
1). La Provincia di Benevento risulta la
più dinamica con il 2,6% dei comuni attivi,
seguono Caserta con l’1,9%, Avellino con
l’1,7% e Salerno con l’1,3%.
Per quel che riguarda gli strumenti
attuativi (Pua), solo 2 sono i comuni che
hanno deliberato in giunta3 (Tabella
2). Inoltre, è da osservare che tali
strumenti sono attuativi di Prg, come
previsto dalla delibera di Giunta regionale
635/20054, la quale precisa,
infatti, che “le amministrazioni comunali
possono, fino alla scadenza dei termini
fissati per l’adozione del Puc, procedere
alla formazione degli strumenti urbanistici
attuativi, in esecuzione delle previsioni
dei Prg vigenti, mediante il procedimento
delineato dal medesimo art. 27”.
Il Ruec è stato predisposto e adottato da
solo 2 comuni campani e tutti della
Provincia di Caserta (Tabella 3).
Inoltre, è da osservare che, a fronte della
norma che prevede l’adozione in Consiglio
comunale del Ruec, uno di questi comuni –
San Felice a Cancello – ha deliberato
l’adozione contestualmente al Puc in Giunta
comunale5, mentre l’altro comune
– Gallo Matese – lo ha adottato con
deliberazione del commissario ad acta.
Nel corso del secondo semestre 2005 si
registrano, in tutta la regione, per quel
che riguarda il Puc, 24 indizioni di
consultazioni delle organizzazioni sociali e
culturali6 e 9 delibere di Giunta
comunale7 con conseguente
deposito nella segreteria del comune, per
cui risulta che solo il 6% dei comuni
campani è attivo (Tabella 4). Nel
dettaglio, la provincia più dinamica è
quella di Avellino con il 12,6% dei comuni
attivi, seguita, in ordine decrescente, da
Salerno con il 6,3%, Benevento con il 5,1%,
Napoli con il 3,3% e, per ultima, Caserta
con lo 0,8%.
Per i Pua abbiamo, per tutta la Campania, 4
adozioni in giunta e 7 approvazioni (Tabella
5). Interessante risulta l’adozione del
Pua del Comune di San Giorgio a Cremano (Na)
finalizzato al recupero e alla
valorizzazione del sistema dei parchi
urbani storici.
Risultano 2 Ruec approvati (Tabella 6):
l’approvazione per il Comune di Sant’Agnello
(Na) risulta essere stata fatta con una
delibera di Consiglio comunale, quindi né
contestualmente all’approvazione del Puc né
con delibera da parte del presidente della
provincia competente.
Lo sprono ad affrontare finalmente l’iter
procedurale dettato dalla Lr 16/2004 è stato
fornito dall’ente regionale, alla fine del
secondo semestre 2005, sotto forma di
incentivi finanziari per i comuni che ne
fanno richiesta e che rientrano nella
graduatoria che scaturisce dalla rispondenza
ai requisiti richiesti, cioè che siano
all’attualità sprovvisti di strumentazione
urbanistica generale, oppure abbiano meno di
10.000 abitanti o aderiscano a forme di
pianificazione partecipata e associata
(deliberazione della Giunta regionale della
Campania 1548 dell’11.11.2005).
Ipotizzando che l’inerzia alla pratica della
pianificazione del territorio di alcuni enti
nasca da problemi di bilancio, cioè da
situazioni in cui le risorse economiche sono
presumibilmente esigue, questo
incoraggiamento finanziario proposto
dalla regione dovrebbe dare un’accelerazione
alla nuova fase di governo del territorio in
Campania. Molti comuni, pur avendo fatto
richiesta e ottenuto l’assegnazione dei
fondi, non hanno, a tutt’oggi, avviato
ancora la procedura. L’aiuto finanziario
dall’alto è, a nostro avviso, esiguo, a
fronte dei costi che un comune si ritrova a
dovere sopportare per redigere un piano.
Nel I semestre 2006 nell’intera regione sono
state indette 13 consultazioni di
organizzazioni, mentre 4 sono i comuni che
hanno deliberato in Giunta comunale la
proposta di Puc (Tabella 7). La
provincia più attiva risulta quella di
Benevento con il 6,4% di comuni attivi,
mentre la più pigra risulta quella di
Salerno con l’1,3%.
Sono, invece, 15 i Pua approvati in tutta la
regione (Tabella 8). È da segnalare
l’indizione dell’audizione delle
organizzazioni disposta dal Comune di San
Mango Piemonte (Sa) per un Pua in variante
ad un Prg8.
Così come prevede la norma regionale
vigente, alcuni comuni che avevano un Prg,
concepito secondo le norme regionali e
statali precedenti alla Lr 16/2004, il cui
iter era avviato verso la fase finale
dell’approvazione, hanno visto approvato il
proprio strumento urbanistico generale.
Precisamente, nel I semestre 2005 in tutta
la regione 8 comuni hanno avuto
l’approvazione definitiva del Prg, mentre 10
sono ancora nella fase di controllo di
conformità da parte della regione. Nel II
semestre 2005 l’approvazione è stata
deliberata per 4 comuni mentre uno solo è
nella fase di controllo di conformità. Nel I
semestre 2006 sono giunti al termine
dell’iter di approvazione 7 Prg, mentre il
controllo di conformità ha interessato 3 Prg.
È possibile evidenziare alcune situazioni
anomale. Alcuni comuni, ad esempio, hanno
adottato un nuovo Prg, secondo la vecchia
procedura, senza tener conto della nuova
legge regionale. Se si osserva nel dettaglio
ritroviamo che il Comune di Gioi (Sa) e il
Comune di Piaggine (Sa) depositano il Prg
adottato definitivamente, mentre il Comune
di Bisaccia (Av) deposita il Prg adottato
nel gennaio del 20059, nonostante
la Lr 16/2004 sia entrata in vigore il
giorno dopo la pubblicazione sul Burc,
quindi il 29.12.2004.
Ulteriore analisi dei dati ci consente di
osservare che, dopo più di 25 anni
dall’approvazione del DLgs 76/199010,
vi sono ancora comuni che utilizzano tale
norma per attuare le trasformazioni del
territorio. C’è da chiedersi quanti comuni
ancora rispondono ai requisiti richiesti da
tale norma e quanti piani attuativi non
debbano a questo punto seguire la prassi
ordinaria a fronte della ormai superata
emergenza. La proposta che viene
dall’osservatorio è un maggiore rigore
nell’utilizzo di tale norma, che si traduce
in una revisione della Lr 16/2004 dove poter
inserire, prima dell’approvazione
definitiva, una verifica dei piani attuativi
da parte della regione per un monitoraggio
del territorio, dando a tale ente la facoltà
e l’autorità di intervenire presso i
tribunali amministrativi regionali in caso
di riscontrata illegittimità. Inoltre,
bisognerebbe pretendere, a seguito
dell’utilizzo del decreto 76/1990, una
documentazione dettagliata, analitica ed
esplicita degli elementi connessi al
terremoto. Quindi, in modo chiaro ed
esaustivo dimostrare di essere ancora nella
fase di emergenza post sisma, ammettendo non
più nuovi piani ma solo varianti di
assestamento.
Nel I semestre 2005 il Comune di Benevento
ha depositato la variante al vigente Prg per
la riclassificazione urbanistica di suoli11,
mentre il Comune di Afragola (Na) ha
depositato la variante di adeguamento del
Prg vigente alla nuova classificazione
sismica12.
Interessante risulta, inoltre, segnalare
l’adozione in variante al Prg vigente per il
territorio del Comune di Afragola (Na) del
piano urbanistico territoriale (Put)
delle aree dei Comuni di Acerra, Afragola,
Caivano, Casalnuovo, Casoria, interessate
dall’attraversamento della linea ferroviaria
ad alta velocità, Roma-Napoli e della
stazione Campania-Afragola13.
Nel 2005, inoltre, vi è l’avviso di deposito
da parte del Comune di Pellezzano degli atti
relativi al programma integrato di
riqualificazione urbanistica edilizia ai
sensi della Lr 3/199614.
Alcuni piani vengono approvati in variante
al Sug con l’utilizzo del Dpr 327/2001 –
Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica utilità. L’art. 19 spiega
che, quando “l’opera da realizzare non
risulta conforme alle previsioni
urbanistiche, l’approvazione del progetto
definitivo da parte del Consiglio comunale
costituisce adozione della variante allo
strumento urbanistico”15.
Assai frequente è il ricorso all’art. 5 del
Dpr 447/1998. Come esaminato già in
precedenza sono ancora molti, infatti, i
comuni della regione che fanno uso di tale
istituto per apportare variante al Sug con
mutazione di destinazione urbanistica da
zone agricole a zone produttive. I comuni
della Provincia di Salerno sono quelli con
maggiore propensione allo sviluppo del
territorio secondo varianti puntuali: si
registrano 43 provvedimenti emanati nel solo
2005 e quasi altrettanti nella sola prima
fase del 2006. La redazione di piani per
gli insediamenti produttivi, di contro,
è praticamente nulla. Da un lato, si ha la
burocrazia che impone tempi lunghi per
pervenire all’approvazione dei nuovi piani,
di contro, la produttività di un territorio
non può attendere. Spesso anche le pratiche
dello sportello unico sono divenute
farraginose e, talvolta, estenuanti per un
imprenditore che spera di poter avviare la
propria attività in tempi rapidi. La
soluzione potrebbe venire dalla perequazione
intercomunale16. Tale approccio
perequativo consente una compensazione di
costi e benefici di una determinata
operazione urbanistica tra gli enti
direttamente interessati, oltre ad avere una
sorta di maggiore razionalità e qualità
dell’operazione mediante compensazione
urbanistica sovracomunale. Inoltre, si
minimizza la competizione tra gli enti
mediante una sorta di indifferenza
localizzativa degli impianti.
A tal proposito sembra interessante
segnalare l’iniziativa di 3 comuni del
salernitano, Sant’Arsenio, San Rufo e San
Pietro al Tanagro, che si sono uniti
formando una unione di comuni e insieme
hanno presentato una pratica allo sportello
unico per le attività produttive, ai sensi
dell’art. 5 del Dpr 447/1998, per la
ristrutturazione e l’ampliamento di un
immobile adibito a struttura turistica.
Tra le altre forme associative previste dal
DLgs 267/2000, interessante risulta
l’utilizzo dell’accordo di programma (artt.34
e 35) per addivenire all’approvazione di
piani esecutivi a livello comunale ma anche
intercomunale, quali i programmi di
intervento di piani di insediamenti
produttivi, la riqualificazione ambientale
dei territori prossimi ad alvei o i
programmi straordinari di edilizia
residenziale17.
L’approvazione, invece, è giunta già per il
programma di interventi del piano per gli
insediamenti produttivi di interesse
comprensoriale, ricadente sui territori dei
Comuni di Angri, Sant’Egidio del Monte
Albino e San Marzano sul Sarno, in variante
ai rispettivi Prg.
In conclusione, con riferimento ad una delle
più interessanti novità della Lr 16/2004,
dai dati osservati negli ultimi mesi, si
riscontra un lento ma progressivo incremento
di comuni interessati a dotarsi di Puc, che,
quindi, hanno avviato la prima fase del
processo di formazione dello stesso, cioè la
consultazione delle organizzazioni. È da
osservare che tale fase comporta nuove forme
di conoscenza e di competenze che hanno il
compito di evitare che si riduca il tutto a
mero, quanto vuoto, atto formale. Infatti,
la fase partecipativa, se vissuta come
momento di confronto reale tra le diverse
esigenze, farà sì che si possano raggiungere
importanti obiettivi in termini sia di
efficacia che di qualità del piano, in
quanto un piano condiviso può rappresentare
le reali esigenze di una comunità.
Figura 4 - Provvedimenti urbanistici
assunti dagli enti ai sensi della Lr
16/2004: Puc (I e II semestre 2005 e
I semestre 2006) |
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Figura 5 - Provvedimenti urbanistici
assunti dagli enti ai sensi della Lr
16/2004: Pua (I e II semestre 2005 e
I semestre 2006) |
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Figura 6 - Provvedimenti urbanistici
assunti dagli enti ai sensi della Lr
16/2004: Ruec (I e II semestre 2005
e I semestre 2006) |
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Note
1
Lr 22 dicembre 2004, n. 16 – Norme sul
governo del territorio – Campania.
2
Burc n. 25 del 9.5.2005 – Delibera di Giunta
regionale n. 635 – Ulteriori direttive
disciplinanti l’esercizio delle funzioni
delegate in materia di governo del
territorio ai sensi dell’art. 6 della Lr
16/2004 – Chiarimenti sull’interpretazione
in fase di prima applicazione della Lr
16/2004 (con allegati) – Art. 9, “L’art. 29
stabilisce, al comma 3, che il Regolamento
edilizio urbanistico comunale è approvato,
per la prima volta, contestualmente
all’approvazione del Puc”.
3
La Lr 16/2004 non obbliga i comuni a
pubblicare la delibera di adozione in Giunta
comunale, ma solo l’approvazione, per cui,
essendo la fonte principale il Burc, il dato
risultante potrebbe non rispecchiare la
reale attività delle province.
4
Burc n. 25 del 9.5.2005 – Delibera di Giunta
regionale n. 635 – Ulteriori direttive
disciplinanti l’esercizio delle funzioni
delegate in materia di governo del
territorio ai sensi dell’art. 6 della Lr
16/2004 – Chiarimenti sull’interpretazione
in fase di prima applicazione della Lr
16/2004 (con allegati).
5
Cfr. nota 2.
6
L’indizione delle consultazioni delle
organizzazioni non è, secondo la Lr 16/2004,
un atto che obbligatoriamente deve essere
pubblicato sul Bollettino ufficiale della
regione, per cui la fonte Burc per tale fase
non risulta sufficiente per la definizione
della reale attività dei comuni. Per tale
motivo si è ricorsi ad una fonte ulteriore,
quella della sezione regionale dell’Istituto
nazionale di urbanistica, individuata tra le
associazioni ambientaliste ammesse a
intervenire nel procedimento di formazione
del Puc. I dati elaborati rappresentano,
quindi, l’integrazione tra i dati desunti
dai Burc e quelli risultanti dalle
convocazioni pervenute all’Inu Campania.
7
Il Comune di Sorrento risulta che ha
deliberato la proposta di Puc il 16.2.2005 e
provveduto al deposito nel 25.7.2005 (Burc
n. 36 del 25.7.2005), mentre le
consultazioni sono state effettuate nel
maggio 2005 (dati Inu Campania), quindi dopo
la delibera di Giunta consiliare.
8
Burc n. 16 del 24.4.2006.
9
Burc n. 3 del 17.1.2005.
10
Per l’intervento nelle aree terremotate del
novembre 1980 e del febbraio 1981 – DLgs
76/1990, (Guri 086 suppl. ord. del
12.4.1990) Testo unico delle leggi per gli
interventi nei territori della Campania,
Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli
eventi sismici del novembre 1980, del
febbraio 1981 e del marzo 1982.
11
Burc n. 18 del 29.3.2005.
12
Burc n. 26 del 16.5.2005.
13
Burc n. 44 del 5.9.2005.
14
Burc n. 3 del 17.1.2005; Lr 3/1996 –
Programmi integrati di riqualificazione
urbanistica, edilizia e ambientale in
attuazione della legge 179/1992.
15
Dpr 327/2001, modificato dal Dlgs 302/2002,
– Sezione III Articolo 19 – Disposizioni
sull’approvazione di un progetto di un’opera
non conforme alle previsioni urbanistiche.
16
Definizione di perequazione intercomunale:
Numero ristretto di comuni integrati
urbanisticamente per addivenire a uno
sviluppo settoriale per il raggiungimento di
obiettivi comuni.
17
Art. 18 della legge 203/1991. |