Numero 12/13 - 2006

 

L'attività regionale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il governo del territorio fra qualità e tempestività


Isidoro Fasolino


 

L'Osservatorio sul governo del territorio, formatosi presso l'Università di Salerno, ha l'obiettivo di monitorare le attività di pianificazione urbanistica e territoriale degli enti locali, nel quadro dell'iniziativa legislativa e programmatica regionale. Isidoro Fasolino, coordinatore dei lavori, traccia un primo scenario di riferimento, da cui emergono carenze e ritardi da colmare al fine di rilanciare i processi di pianificazione e gestione del territorio, attualmente in uno stato di grande incertezza e difficoltà

 

 

Con il presente numero di areAVasta prende il via l’Osservatorio sul governo del territorio in Campania1, nell’ambito della ricerca pluriennale sulla valutazione di qualità delle politiche urbanistiche degli enti locali.

L’Osservatorio estende l’osservazione dell’attività di pianificazione degli enti locali, già effettuata per la Provincia di Salerno all’interno della rubrica piani e programmi dei numeri precedenti della rivista, alle altre quattro province della Campania, ampliando anche l’oggetto dell’osservazione nei termini che qui di seguito si dirà.

Con la conclusione del 2004, infatti, ha avuto inizio in Campania una nuova stagione di governo del territorio, segnata dall’approvazione della Lr 16/2004 (di seguito Lur).

Infatti, l’approvazione dell’attesa legge urbanistica della Campania, avvenuta il 22.12.2004, ha offerto l’occasione di fissare all’1 gennaio 2005 il nuovo riferimento temporale per dare avvio al monitoraggio dell’attività di produzione di atti e di pianificazione urbanistica degli enti locali della regione in tale nuova condizione normativa.

A distanza di un anno e mezzo dall’entrata in vigore del nuovo ordinamento urbanistico regionale, ha senso effettuare un primo bilancio dell’attività in materia di governo del territorio.

 

 

Premesse per valutare la qualità

 

Al concetto di qualità è associato, in generale, il significato di capacità di soddisfare esigenze di tipo morale e materiale, sociale ed economico, tradotte in determinati requisiti, generalmente in diversa misura esplicitati dai riferimenti normativi cogenti o volontari applicabili.

Occorre dare una risposta alla domanda, da parte delle comunità insediate, di qualità del territorio e, prima ancora, degli strumenti urbanistici che si fanno carico della tutela e dell’assetto fisico e funzionale del territorio stesso.

Il postulato è che un territorio disciplinato da norme di governo e da strumenti urbanistici ha una più alta probabilità che risponda a requisiti di qualità.

Ma, fatta tale premessa, ci si chiede in che modo sia possibile, anche in maniera inizialmente ed esplorativamente speditiva, una valutazione di qualità del governo del territorio in Campania. Ebbene, una valutazione che, in questa prima fase, prescinda dai contenuti specifici di norme e strumenti, non può che essere effettuata con riferimento all’attività svolta, in questo primo anno e mezzo, da parte dei tre principali soggetti istituzionali: la regione, le province e i comuni.

Passiamo a esaminare singolarmente ciascuno di tali punti.

 

 

L’attività della Regione Campania

 

L’attività della regione, legata al sostegno, all’accompagnamento e all’attuazione della Lur implica un impegno sotto molteplici aspetti: predisporre e formalizzare delibere attuative della stessa Lur, riorganizzare gli uffici regionali in funzione dei nuovi compiti definiti dalla Lur, mettere in campo poteri sostitutivi, ecc.

Gli unici atti finora ufficialmente prodotti dall’ente riguardano chiarimenti sull’interpretazione in fase di prima applicazione della Lur2 e individuazione delle organizzazioni di cui all’art. 20 della Lur3. La regione è successivamente intervenuta in materia, modificando la Lur mediante la Lr 15/20054. E qui, a meno della previsione di forme di finanziamento per la redazione dei piani urbanistici comunali (Puc)5, l’attività della regione in materia si è arrestata.

Il piano territoriale regionale (Ptr) della Campania, pur essendo stato adottato6, è ancora in una fase di controdeduzione delle osservazioni effettuate dagli enti locali nelle previste conferenze di pianificazione. Non si può, quindi, affermare che le province abbiano avuto il via per la conseguente redazione dei rispettivi piani territoriali di coordinamento provinciali (Ptcp)7.

Ma esaminiamo i principali contenuti della Lur cui la regione avrebbe dovuto dare seguito.

 

Il sistema informativo territoriale

 

L’art. 17 istituisce, presso l’Area generale di coordinamento governo del territorio della Giunta regionale, il sistema informativo territoriale (Sit), avente come scopo principale quello di acquisire e fornire gli elementi conoscitivi indispensabili per le scelte di programmazione territoriale generale e settoriale; ed è alla Giunta regionale (Gr) che è rimessa l’adozione dei criteri e delle modalità, anche organizzative, per l’attuazione delle relative finalità del Sit. A tale mandato non si è dato seguito8.

Ai sensi dell’art. 12, comma 15 della Lur, il Sit è coordinato dal Settore monitoraggio e controllo degli accordi di programma, istituito presso l’Area generale di coordinamento governo del territorio, che predispone e aggiorna il quadro conoscitivo relativo alle modifiche prodotte dagli stessi accordi agli strumenti di pianificazione urbanistica9.

Anche a tale mandato non si è dato seguito.

 

Elaborati da allegare agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale

 

L’art. 30 della Lr 16/2004, al comma 1, demanda alla Gr il compito di individuare, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della stessa, gli elaborati da allegare alle varie tipologie di strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale10. La Gr, invece, si è finora limitata, mediante la delibera 635/200511, a indicare come elaborati dei nuovi strumenti urbanistici quelli già indicati dalla Lr 14/1982 per i vecchi strumenti12. Il termine di 180 giorni è ordinatorio, la cui inosservanza, cioè, comporta la perdurante applicazione della norma di cui sopra con conseguente ricorso all’elenco degli elaborati della Lr 14/198213. Le norme della Lr 14/1982, temporaneamente in vigore, vanno quindi applicate con riferimento ai nuovi piani urbanistici, sostanzialmente corrispondenti a quelli disciplinati dalla legge previgente. Pertanto, gli elaborati costituenti il Puc sono quelli del vecchio piano regolatore generale (Prg) fino all’approvazione definitiva della prescritta delibera della Gr. Ciò vale anche per gli elaborati previsti dalla legislazione previgente ai fini della formazione dei piani urbanistici attuativi.

Allo stato attuale manca, invece, una specifica prescrizione degli elaborati necessari per la formazione dei piani territoriali, di cui, quindi, si resterà in attesa fino alla prevista delibera della Gr.

 

Supporto tecnico e contributi agli enti locali

 

Per l’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi demandati dalla Lur, ai sensi dell’art. 40, la regione assicura, mediante le proprie strutture, adeguato supporto tecnico agli enti locali che ne fanno richiesta concedendo, altresì, contributi finanziari ai comuni, singoli o associati, per favorire l’attività di pianificazione territoriale e urbanistica14.

L’art. 40 prevede, quindi, agevolazioni finalizzate a favorire l’assolvimento degli obblighi che derivano dall’attuazione della stessa Lur e a evitare il verificarsi di ipotesi di inadempienza.

Da evidenziare, inoltre, che, a fronte del titolo dell’articolo, l’attenzione della norma si concentra solo sui comuni, trascurando gli altri enti locali e, in particolare, le province.

La Lr 15/2005, infine, ha stabilito che, per provvedere alla erogazione dei contributi, previsti dall’art. 40, per la formazione dei Puc e dei regolamenti urbanistici edilizi comunali (Ruec), sono istituiti appositi sportelli provinciali la cui attività è disciplinata con delibera di Gr15. Sarebbe stato, probabilmente, molto meglio finanziare apposite tecnostrutture, da costituire, presso gli uffici provinciali, per l’assistenza tecnica e l’accompagnamento dei comuni nella redazione dei nuovi strumenti di governo del territorio introdotti dalla Lr 16/2004.

 

Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia

 

La regione si è assegnata, con l’art. 42, il compito di assistere i comuni nella loro funzione di vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia e di contrasto dell’abusivismo edilizio, istituendo, presso di sé, un apposito ufficio di vigilanza a cui è affidato il compito di segnalare al sindaco e ai competenti dirigenti comunali le violazioni riscontrate nel loro territorio16.

È curioso, se non paradossale, che sia la regione a segnalare al sindaco e al dirigente o al responsabile del competente ufficio comunale gli abusi edilizi e urbanistici che si stanno perpetrando sul territorio del comune di cui questi ultimi hanno responsabilità di governo e di controllo17. Ma non è facile immaginare nemmeno come e in che misura la regione possa svolgere tale attività di vigilanza che, in ogni caso, non sembra riconducibile alle funzioni proprie dell’ente regione, secondo il disegno costituzionale (art. 118 Costituzione).

In ogni caso, di tale apposito ufficio, allo stato, non si rileva traccia.

E intanto, nei rapporti ministeriali la Campania continua a detenere il poco invidiabile primato di regione con il maggior numero di abusi edilizi e di infrazioni gravi, cioè quelle relative a edificazioni realizzate in assenza del permesso di costruire oppure in totale difformità o con variazioni essenziali rispetto a quanto previsto e autorizzato18.

 

Valutazione ambientale dei piani

 

L’art. 47 della Lur introduce, per la prima volta in Campania, con riferimento al nuovo sistema di pianificazione regionale, la valutazione ambientale dei piani territoriali di settore e dei piani urbanistici, come previsto dalla direttiva europea in materia19, da effettuarsi durante tutto il processo di formazione dei piani stessi20.

Da un punto di vista puramente formale, sono ormai numerose le leggi regionali che stabiliscono l’obbligo della valutazione ambientale dei piani; mentre, dal punto di vista sostanziale, tale valutazione è ancora ben lungi dal poter essere considerata come un’attività ordinaria e integrata con la pianificazione. Inoltre, l’assenza di atti di indirizzo e coordinamento favorisce la progressiva differenziazione dei linguaggi e dei contenuti delle disposizioni regionali. Il recepimento della direttiva europea da parte dell’Italia è parzialmente avvenuta nel DLgs 152/2006 concernente norme in materia ambientale.

Nell’aprile 2004, epoca antecedente all’approvazione della Lur, avvenuta nel successivo dicembre, la Gr della Campania aveva approvato il disciplinare delle procedure di Vas richiamato da una informativa del febbraio 200521. Allo stato, la Regione Campania non ha, tuttavia, ancora redatto le linee guida22 in cui siano definiti procedure e contenuti della valutazione ambientale e sia precisato, ad esempio, come devono essere redatti il documento di valutazione ambientale23 e il rapporto ambientale24. Dalla lettura dell’art. 47 emerge che la legge regionale in materia di valutazione ambientale si riconduce completamente alla direttiva europea, senza aggiungere altro in merito alle procedure da seguire. I comuni della regione si muovono nell’incertezza, procedendo autonomamente, oscillando fra sperimentazione e redazione, tanto rituale quanto vana, di un ennesimo fardello meramente burocratico.

È di tutta evidenza la necessità di un più appropriato sforzo normativo da parte dell’organo di governo regionale che, mediante l’emanazione di opportune linee guida, fissi procedure, metodologie, tecniche e indicatori, garantendo una definizione rigorosa, e non aleatoria, delle procedure di valutazione ambientale per piani e programmi.

Occorre, in definitiva, che la Regione Campania provveda al più presto, ed è già in grave ritardo, a specificare i contenuti della Lur affinché gli stessi non rimangano mera e inutile dichiarazione d’intenti.

 

 

L’attività delle province della Campania

 

Generalità

 

In Campania l’avvio dei Ptcp è avvenuto in carenza di una legge urbanistica regionale, per cui i loro contenuti, ad approvazione di quest’ultima, nel dicembre del 2004, sono tutti da riscrivere, così come i relativi atti di adozione sono da replicare, in quanto improntati all’antica, ma allora ancora valida, legge 142/1990.

Ad oggi, quindi, risultano inutilmente adottati i Ptcp di Salerno nel 200125 e di Benevento nel 200426; sono da considerare in itinere quelli di Avellino, Caserta e Napoli.

Il processo di valutazione dei piani e delle relative scelte progettuali, unitamente all’elevato numero di controlli da effettuare, ai tempi per la valutazione e al consistente numero di variabili che intervengono nell’esame dei differenti strumenti urbanistici, lasciano ancora un ruolo fondamentale ai soggetti che si occupano dell’esame degli stessi, con conseguente assunzione di responsabilità, tanto maggiore quanto minore sarà la capacità della regione di fornire indirizzi per l’espletamento di tale delicato compito. Nel frattempo, cominciano a pervenire i Puc alle province, ancora troppo pochi per la verità, e queste non sanno ancora come procedere al loro esame.

 

Poteri sostitutivi

 

Scopo dell’art. 39 è quello di prevedere la possibilità di un intervento sostitutivo in caso di inerzia dell’ente inadempiente (compito diretto) e da parte della regione nei confronti di una provincia anch’essa colpevole di inerzia in uno qualunque degli atti di sua competenza ai sensi della Lur27.

La provincia, quindi, è chiamata ad attuare l’intervento sostitutivo nei confronti dei comuni inadempienti rispetto alle disposizioni della Lur, ed essa stessa può subire dalla regione l’intervento sostitutivo per lo stesso motivo.

Se si considera la diffusa inerzia cha ha caratterizzato i comuni campani nella attività di redazione e approvazione degli strumenti urbanistici generali, si può ipotizzare una rilevante futura attività sostitutiva, soprattutto se dovesse essere costituito, e andare a regime, il sistema di monitoraggio dei piani da parte della regione.

 

 

L’attività dei comuni della Campania

 

Generalità

 

Ai sensi dell’art. 24 della Lur, la proposta di Puc è predisposta dopo aver consultato le organizzazioni sociali, culturali, ambientaliste, ecc., di livello provinciale28. La consultazione delle associazioni avviene, ai sensi della delibera 627/2005, con le modalità stabilite negli statuti dei singoli comuni; qualora tale forma di partecipazione non sia stata né prevista né disciplinata dallo statuto comunale, le consultazioni potranno avvenire mediante questionari, assemblee e audizioni, anche attraverso strumenti telematici. Nei fatti, si registra un ennesimo adempimento formale: i comuni non hanno alcun interesse a strutturare la consultazione nelle forme più utili a trarre tutti i vantaggi del metodo partecipativo; le organizzazioni convocate, anche quelle più importati, come le associazioni ambientaliste e gli ordini professionali, mostrano difficoltà a organizzarsi per partecipare agli incontri e a farlo previa idonea preparazione rispetto alle problematiche dello specifico comune, finendo per esprimere posizioni del tutto generiche o puramente ideologiche.

I comuni sono del tutto fermi rispetto ai disposti della Lur, continuando a privilegiare massicciamente il ricorso alle varie tipologie di varianti allo strumento urbanistico generale vigente.

In particolare, il ricorso alle varianti puntuali è assunto come soluzione sistematica per tenere in vita gli strumenti urbanistici generali vigenti, a fronte di una generale incertezza su come procedere a formare i nuovi strumenti introdotti dalla Lur.

 

Gli sportelli urbanistici

 

Ai sensi dell’art. 41 della Lur, i comuni si dotano, anche in forma associata, di sportelli urbanistici29, da non confondere con lo sportello unico per l’edilizia30, la cui attivazione non è correlata alla preventiva approvazione dei Puc e, pertanto, i comuni “devono procedere immediatamente alla costituzione di tali sportelli”31. In realtà, i comuni che avevano già attivato lo sportello per l’edilizia hanno considerato, visti i contenuti molto simili delle rispettive disposizioni, quello urbanistico come una mera duplicazione del primo.

 

 

Valutazioni di sintesi

 

La flessione che si registra nella produzione di nuovi strumenti urbanistici testimonia una evidente inerzia da parte degli enti, a tutti e tre i livelli, a modificare il proprio atteggiamento nei confronti della pianificazione urbanistica. Questo determina il confermarsi di una sostanziale difficoltà nel processo di svecchiamento degli atti di governo del territorio. Perdurano, cioè, quelle ataviche resistenze da parte dei comuni, da un lato, e da parte degli enti delegati a pianificare ed esaminare-verificare, dall’altra, a mettere a regime un vero processo di pianificazione che consenta di rinnovare il mosaico regionale della strumentazione urbanistica con la rapidità imposta dalle incessanti trasformazioni in atto e dalle sfide che il mercato globale già da tempo ci impone.

In tutto questo, la maggiore responsabilità è in testa alla Regione Campania che, dopo aver formulato una Lur di natura burocratica e amministrativo-giurisprudenziale, in molte sue parti generica o tecnicamente incomprensibile, non dà seguito alla produzione di quegli atti, pure previsti nella stessa Lur, che precisino finalmente quali sono gli elaborati del Puc, quali i contenuti del Ruec e degli atti di programmazione, come si fanno le valutazioni ambientali, fornendo ai comuni le cartografie di base, dotazione fondamentale di un Sit regionale, sottraendo loro, in tal modo, qualsiasi alibi alla totale inerzia in materia di corretto e ordinato utilizzo del territorio.

L’Osservatorio rappresenta un primo contributo finalizzato ad aprire una nuova fase di avanzamento verso condizioni culturali di maggiore attenzione in una materia delicata qual è il governo del territorio.

 

 

Note

 

1 L’Osservatorio è così composto: prof. ing. Roberto Gerundo (responsabile scientifico), prof. ing. Isidoro Fasolino (coordinatore), dott. ing. Carla Eboli, dott. ing. Marialuisa Petti, dott. ing. Michele Grimaldi, dott. ing. Ottavio Parisi, dott. ing. Leone Scaglione.

2 Deliberazione Gr n. 635 del 21 aprile 2005 – Ulteriori direttive disciplinanti l’esercizio delle funzioni delegate in materia di Governo del territorio ai sensi dell’art. 6 della Lr 22.12.2004, n. 16 – Chiarimenti sull’interpretazione in fase di prima applicazione della Lr 16/2004 (con allegati).

3 Deliberazione Gr n. 627 del 21 aprile 2005 – Individuazione delle organizzazioni sociali, culturali, ambientaliste, economico-professionali e sindacali di cui all’art. 20 della Lr 22.12.2004, n. 16 (con allegato). L’Allegato alla delibera 627/2005 ha lo scopo di rendere espliciti i criteri adottati per l’individuazione delle organizzazioni. Esso precisa che, nelle more della predisposizione di un apposito albo regionale, l’elenco delle organizzazioni individuate non è tassativo, ma individua i soggetti che devono necessariamente essere invitati e ai quali devono essere assicurate le garanzie partecipative previste dalla Lur.

4 Lr 11 agosto 2005, n. 15, inerente Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2005.

5 La regione, infatti, con decreto dirigenziale n. 38 del 31.3.2006, pubblicato sul Burc n. 19 del 24.4.2006, prevede contributi finanziari ai comuni che ne facciano richiesta per dotarsi di Puc e di Ruec. Tali contributi sono erogati in funzione delle condizioni del comune richiedente rispetto a quanto specificato nel decreto, assegnando la priorità di finanziamento ai comuni che, al momento della richiesta, presentino almeno due dei seguenti requisiti: mancanza di strumentazione urbanistica generale o vigenza del solo programma di fabbricazione; popolazione inferiore a 10.000 abitanti; disponibilità alla pianificazione in forma associata esplicitamente condivisa.

6 La proposta di Ptr è stata adottata con deliberazione di Gr n. 287 del 25.2.2005 e pubblicata sul Burc numero speciale del 13.5.2005 con il titolo: “Lr 22 dicembre 2004, n. 16 – Norme sul Governo del Territorio – Proposta di Piano Territoriale Regionale – Adozione. (Con allegati)”.

7 Ai sensi dell’art. 44 – Regime transitorio degli strumenti di pianificazione, la regione adotta il Ptr entro un anno dall’entrata in vigore della Lr 16/2004; le province adottano il Ptcp entro diciotto mesi dall’entrata in vigore del Ptr e, infine, i comuni adottano, entro due anni dall’entrata in vigore del Ptcp, il Puc e il Ruec.

8 Art. 17 – Sistema informativo territoriale

1. È istituito presso l’area generale di coordinamento governo del territorio della Giunta regionale il Sit che, nell’osservanza delle responsabilità e delle competenze rimesse alle singole strutture regionali, ha i seguenti compiti:

a) acquisire e fornire gli elementi conoscitivi indispensabili per le scelte di programmazione territoriale generale e settoriale;

omissis

4. È rimessa alla Giunta regionale l’adozione dei criteri e delle modalità, anche organizzative, per l’attuazione delle finalità di cui ai commi 1, 2 e 3, e per la partecipazione regionale alla produzione cartografica degli enti locali.

9 Art. 12, comma 15 – È istituito presso l’area generale di coordinamento governo del territorio della Giunta regionale il settore monitoraggio e controllo degli accordi di programma, finalizzato alla verifica della compatibilità degli accordi di programma con gli strumenti urbanistici e la normativa ambientale vigente. Al settore viene trasmessa la documentazione di cui al comma 5 relativamente agli accordi di programma e agli atti di contrattazione programmata previsti dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, interessanti il territorio regionale. Il settore coordina il Sit di cui all’art. 17, predispone e aggiorna il quadro conoscitivo delle interazioni e delle modifiche apportate dagli accordi di programma e dagli atti di contrattazione programmata agli strumenti di pianificazione urbanistica e alla normativa ambientale vigente.

10 Art. 30 – Elaborati da allegare agli strumenti urbanistici

1. Con delibera di Giunta regionale, previo parere vincolante della commissione consiliare competente in materia di urbanistica, sono individuati, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, gli elaborati da allegare agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, generale e attuativa previsti dalla presente legge.

2. Con la delibera di cui al comma 1 la Giunta regionale può ridurre il numero degli elaborati da allegare agli strumenti di pianificazione urbanistica per i comuni con popolazione inferiore ai diecimila abitanti.

3. Il parere di cui al comma 1 è reso entro sessanta giorni dalla data di ricezione della proposta di delibera. Decorso il termine il parere si intende favorevolmente espresso.

11 Deliberazione Gr n. 635 del 21 aprile 2005 – punto 17. Elaborati da allegare agli strumenti urbanistici.

Fino all’approvazione, da parte della Giunta regionale, della delibera di cui all’art. 30, gli elaborati da allegare agli strumenti urbanistici disciplinati dalla Lr sono quelli individuati dalla vigente normativa statale e regionale, e in particolare dalla Lr 14/1982, nella parte rimasta in vigore così come previsto dall’art. 49, comma 2.

12 L’allegato alla Lr 14/1982 elenca gli elaborati costituenti rispettivamente il Prg (Tit. II, 1.2.), il piano particolareggiato (Tit. III, capo II, parte del n. 1), il piano di lottizzazione convenzionata (Tit. III, capo III, 2), il piano per gli insediamenti produttivi (Tit. III, capo V, 1).

13 Non a caso, infatti, tali norme sono abrogate dal successivo art. 49, comma 3, a partire dalla data di approvazione della citata delibera della Gr. Pertanto, anche dopo la scadenza del detto termine di centottanta giorni dovranno essere applicate le prescrizioni della Lr 14/1982, fino a quando non sarà operante la prevista delibera della giunta. Mentre il comma 1 fissa un termine ordinatorio per l’approvazione definitiva della delibera della Gr, il comma 3 stabilisce, invece, un termine perentorio per l’emanazione del parere della commissione consiliare competente. Si tratta del termine di 60 giorni, trascorso il quale si produce una forma di silenzio-assenso, in quanto il parere s’intende favorevolmente espresso.

14 Art. 40 – Supporti tecnici e finanziari alle province e ai comuni.

1. La regione assicura adeguato supporto tecnico agli enti locali che ne fanno richiesta per l’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi demandati dalla presente legge. A tal fine gli enti locali possono avvalersi dell’ausilio delle strutture tecnico-amministrative degli uffici regionali competenti nelle materie dell’edilizia e dell’urbanistica.

2. La regione concede contributi finanziari ai comuni, singoli o associati, per favorire l’attività di pianificazione territoriale e urbanistica. Le richieste di contributo sono inoltrate dai comuni alla regione nei termini e con le modalità previsti da un bando pubblicato annualmente sul bollettino ufficiale della Regione Campania. Ai fini della erogazione dei contributi è data precedenza ai comuni sprovvisti di strumentazione urbanistica generale, ai comuni con popolazione inferiore ai diecimila abitanti e a quelli che ricorrono alla pianificazione associata.

15 Lr 15/2005 – Art. 9 – Il comma 2 dell’art. 40 della Lr 22 dicembre 2004, n. 16, è così modificato: “2. Al fine di incentivare i comuni della Campania a dotarsi dei Puc e dei Ruec di cui agli articoli 23 e 28, la Regione Campania concede ulteriori contributi, pari complessivamente a euro 400.000,00 da appostarsi sull’unità previsionale di base 6.23.59.

Per provvedere alla erogazione di tali contributi sono istituiti appositi sportelli provinciali la cui attività è disciplinata con delibera di Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Per l’attribuzione dei suddetti contributi è data precedenza ai comuni sprovvisti di strumentazione urbanistica generale, ai comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e a quelli che ricorrono alla pianificazione in forma associata”.

16 Art. 42 – Vigilanza sugli abusi edilizi.

1. In attuazione del principio di sussidiarietà la regione assiste il comune nella funzione di vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia di cui al Dpr 380/2001, art. 27, comma 1, e di repressione dell’abusivismo edilizio.

2. È istituito presso la regione un ufficio di vigilanza a cui è affidato il compito di segnalare al sindaco e ai competenti dirigenti comunali le violazioni riscontrate nel territorio del relativo comune e di eseguire i provvedimenti sanzionatori adottati anche sulla base di tali segnalazioni.

3. Il responsabile dell’ufficio di cui al comma 2 richiede al sindaco e ai competenti dirigenti comunali le informazioni e la documentazione utile per l’espletamento della funzione di vigilanza.

17 Dpr 380/2001 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia – Art. 27 – Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia (Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 4; DLgs 18 agosto 2000, n. 267, art. 107 e 109), comma 1. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale esercita, anche secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell’ente, la vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

18 Si veda Edilizia e Territorio de Il sole24ore n. 14/2006. Per la Campania 17.214 infrazioni di cui 4.597 gravi nel biennio 2003-2004. Anche il Rapporto dal territorio 2005 dell’Istituto nazionale di urbanistica, rileva un indice di concentrazione dell’abusivismo edilizio al 2003 del 19,23%, cioè quasi un quinto dell’abusivismo nazionale si concentra in Campania.

19 La valutazione ambientale strategica (Vas), introdotta dalla direttiva 42/2001/Ce del 27 giugno 2001, ha l’obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente. Tale valutazione ambientale è, infatti, da effettuarsi durante la fase di redazione dei piani e scaturisce da un rapporto ambientale in cui sono individuati, descritti e valutati gli effetti significativi dell’attuazione del piano sull’ambiente e le alternative, alla luce degli obiettivi e dell’ambito territoriale di riferimento del piano. La proposta di piano e il rapporto ambientale sono messi a disposizione delle autorità interessate e del pubblico mediante apposite procedure di pubblicità. Ai piani è, dunque, allegata una relazione che illustra come le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano e come si è tenuto conto del rapporto ambientale.

20 Art. 47 – Valutazione ambientale dei piani.

1. I piani territoriali di settore e i piani urbanistici sono accompagnati dalla valutazione ambientale di cui alla direttiva 42/2001/Ce del 27 giugno 2001, da effettuarsi durante la fase di redazione dei piani.

2. La valutazione scaturisce da un rapporto ambientale in cui sono individuati, descritti e valutati gli effetti significativi dell’attuazione del piano sull’ambiente e le alternative, alla luce degli obiettivi e dell’ambito territoriale di riferimento del piano.

3. La proposta di piano e il rapporto ambientale sono messi a disposizione delle autorità interessate e del pubblico con le procedure di cui agli artt. 15, 20 e 24 della presente legge.

4. Ai piani di cui al comma 1 è allegata una relazione che illustra come le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano e come si è tenuto conto del rapporto ambientale di cui al comma 2.

21 Con la informativa pubblicata sul Burc n. 9 del 7 febbraio 2005, si ribadisce l’obbligo di sottoporre a Vas piani e programmi afferenti ai settori di intervento così come individuati dalla direttiva 2001/42/Ce, e di predisporre a tal fine il rapporto ambientale nelle forme e secondo le modalità previste dalla richiamata direttiva, al fine di acquisire il parere preliminare all’adozione dei provvedimenti interessati. L’informativa richiama, di fatto, quanto disposto dalla Gr con deliberazione n. 421 del 12 marzo 2004, pubblicata sul Burc n. 20 del 26 aprile 2004, a cui è allegato il disciplinare delle procedure di valutazione di competenza regionale, con l’individuazione degli organi preposti allo svolgimento di tali procedure, tra cui, in particolare, il Servizio Via e la Commissione Via, i Tavoli tecnici e il Comitato tecnico per l’ambiente (Cta). In tale disciplinare viene detto che la procedura di Vas deve concludersi anteriormente alla adozione del piano e che il Comitato tecnico per l’ambiente deve concludere le procedure valutative entro 90 giorni dal deposito dello studio di Vas emettendo un apposito parere motivato cui i proponenti sono tenuti ad attenersi. L’obbligo di acquisire il parere sulla Vas si applica ai piani il cui primo atto preparatorio formale è successivo alla data del 21 luglio 2004 e che sono stati approvati o sottoposti all’iter legislativo più di ventiquattro mesi dopo la stessa data, a meno che gli Stati membri decidano caso per caso che ciò non è possibile” (art. 13 della direttiva 42/2001/Ce).

22 Il Ministero dell’ambiente ha svolto attività di sperimentazione della Vas applicata ai piani assumendo quali applicazioni-campione i seguenti piani: piano per la riorganizzazione delle aree produttive nella valle del Foglia; piano stralcio direttore di bacino regionale della Sardegna; piano urbanistico del Comune di Castelfranco; piano territoriale di coordinamento della Provincia di Chieti.

23 Per valutazione ambientale deve intendersi l’elaborazione di un rapporto di impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni nell’iter decisionale nonché la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione, come prescritto dagli artt. 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della direttiva 42/2001/Ce.

24 Per rapporto ambientale si intende la parte della documentazione del piano contenente le informazioni necessarie a individuare, descrivere e valutare gli effetti significativi che l’attuazione del piano stesso potrebbe avere sull’ambiente nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano o del programma. L’ambito di applicazione della Vas riguarda sia i piani generali che i piani di settori (agricoli, industriali, acque, rifiuti, trasporti, energetico, turistico, ecc.).

25 Il Consiglio provinciale di Salerno deliberò l’adozione del Ptcp il 18.12.2001.

26 Il Consiglio provinciale di Benevento ha deliberato l’adozione del Ptcp il 16.12.2004.

27 Art. 39 – Poteri sostitutivi.

1. Se un comune omette di compiere qualunque atto di propria competenza ai sensi della presente legge, la provincia, previa comunicazione alla regione e contestuale diffida all’ente inadempiente a provvedere entro il termine perentorio di sessanta giorni, attua l’intervento sostitutivo.

2. Se la provincia non conclude il procedimento nel termine previsto dalla presente legge, la regione procede autonomamente.

3. Se una provincia omette di compiere qualunque atto di propria competenza ai sensi della presente legge, la regione, previa diffida a provvedere entro il termine perentorio di sessanta giorni, attua l’intervento sostitutivo.

28 Art. 24 – Procedimento di formazione del piano urbanistico comunale.

1. La giunta comunale, previa consultazione delle organizzazioni sociali, culturali, economico-professionali, sindacali e ambientaliste di livello provinciale, di cui all’art. 20, comma 5, predispone la proposta di Puc. La proposta, comprensiva degli elaborati previsti dalla vigente normativa statale e regionale e delle Nta, è depositata presso la segreteria del comune e delle circoscrizioni.

Del deposito è data notizia sul bollettino ufficiale della Regione Campania e su due quotidiani a diffusione provinciale.

29 Art. 41 – Norme regolanti l’attività edilizia.

1. I comuni, anche in forma associata, si dotano di strutture, denominate sportelli urbanistici, ai quali sono affidati i seguenti compiti:

a) ricezione delle denunce di inizio attività, delle domande per il rilascio di permessi di costruire e dei provvedimenti e certificazioni in materia edilizia;

b) acquisizione di pareri e nulla-osta di competenza di altre amministrazioni;

c) rilascio dei permessi di costruire, dei certificati di agibilità e della certificazione in materia edilizia. Il rilascio di titoli abilitativi all’attività edilizia avviene mediante un unico atto comprensivo di autorizzazioni, nulla-osta, pareri, assensi e di ogni altro provvedimento di consenso, comunque denominato, di competenza comunale;

d) adozione dei provvedimenti in materia di accesso ai documenti, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

e) cura dei rapporti tra l’amministrazione comunale, i privati e le altre amministrazioni coinvolte nei procedimenti preordinati all’adozione degli atti di cui alla lettera c).

omissis

30 Si ricorda che lo sportello unico per l’edilizia è stato introdotto dal testo unico sull’edilizia, di cui al Dpr 380/2001, all’art. 5, per curare i rapporti tra privati e amministrazione locale e tra amministrazione locale e altre amministrazioni nelle materie edilizie.

31 Deliberazione Gr n. 635 del 21 aprile 2005 – punto 16. Sportelli urbanistici.

“L’attivazione degli sportelli urbanistici di cui all’art. 41 non è correlata alla preventiva approvazione dei Puc. Pertanto i comuni devono procedere immediatamente alla costituzione di tali sportelli ...“.

 

 

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