Con il presente numero di areAVasta prende
il via l’Osservatorio sul governo del
territorio in Campania1,
nell’ambito della ricerca pluriennale sulla
valutazione di qualità delle politiche
urbanistiche degli enti locali.
L’Osservatorio estende l’osservazione
dell’attività di pianificazione degli enti
locali, già effettuata per la Provincia di
Salerno all’interno della rubrica piani e
programmi dei numeri precedenti della
rivista, alle altre quattro province della
Campania, ampliando anche l’oggetto
dell’osservazione nei termini che qui di
seguito si dirà.
Con la conclusione del 2004, infatti, ha
avuto inizio in Campania una nuova stagione
di governo del territorio, segnata
dall’approvazione della Lr 16/2004 (di
seguito Lur).
Infatti, l’approvazione dell’attesa legge
urbanistica della Campania, avvenuta il
22.12.2004, ha offerto l’occasione di
fissare all’1 gennaio 2005 il nuovo
riferimento temporale per dare avvio al
monitoraggio dell’attività di produzione di
atti e di pianificazione urbanistica degli
enti locali della regione in tale nuova
condizione normativa.
A distanza di un anno e mezzo dall’entrata
in vigore del nuovo ordinamento urbanistico
regionale, ha senso effettuare un primo
bilancio dell’attività in materia di governo
del territorio.
Premesse per valutare la qualità
Al concetto di qualità è associato,
in generale, il significato di capacità di
soddisfare esigenze di tipo morale e
materiale, sociale ed economico, tradotte in
determinati requisiti, generalmente in
diversa misura esplicitati dai riferimenti
normativi cogenti o volontari applicabili.
Occorre dare una risposta alla domanda, da
parte delle comunità insediate, di qualità
del territorio e, prima ancora, degli
strumenti urbanistici che si fanno carico
della tutela e dell’assetto fisico e
funzionale del territorio stesso.
Il postulato è che un territorio
disciplinato da norme di governo e da
strumenti urbanistici ha una più alta
probabilità che risponda a requisiti di
qualità.
Ma, fatta tale premessa, ci si chiede in che
modo sia possibile, anche in maniera
inizialmente ed esplorativamente speditiva,
una valutazione di qualità del governo del
territorio in Campania. Ebbene, una
valutazione che, in questa prima fase,
prescinda dai contenuti specifici di norme e
strumenti, non può che essere effettuata con
riferimento all’attività svolta, in questo
primo anno e mezzo, da parte dei tre
principali soggetti istituzionali: la
regione, le province e i comuni.
Passiamo a esaminare singolarmente ciascuno
di tali punti.
L’attività della Regione Campania
L’attività della regione, legata al
sostegno, all’accompagnamento e
all’attuazione della Lur implica un impegno
sotto molteplici aspetti: predisporre e
formalizzare delibere attuative della stessa
Lur, riorganizzare gli uffici regionali in
funzione dei nuovi compiti definiti dalla
Lur, mettere in campo poteri sostitutivi,
ecc.
Gli unici atti finora ufficialmente prodotti
dall’ente riguardano chiarimenti
sull’interpretazione in fase di prima
applicazione della Lur2 e
individuazione delle organizzazioni di cui
all’art. 20 della Lur3. La
regione è successivamente intervenuta in
materia, modificando la Lur mediante la Lr
15/20054. E qui, a meno della
previsione di forme di finanziamento per la
redazione dei piani urbanistici comunali
(Puc)5, l’attività della regione
in materia si è arrestata.
Il piano territoriale regionale (Ptr)
della Campania, pur essendo stato adottato6,
è ancora in una fase di controdeduzione
delle osservazioni effettuate dagli enti
locali nelle previste conferenze di
pianificazione. Non si può, quindi,
affermare che le province abbiano avuto il
via per la conseguente redazione dei
rispettivi piani territoriali di
coordinamento provinciali (Ptcp)7.
Ma esaminiamo i principali contenuti della
Lur cui la regione avrebbe dovuto dare
seguito.
Il sistema informativo territoriale
L’art. 17 istituisce, presso l’Area generale
di coordinamento governo del territorio
della Giunta regionale, il sistema
informativo territoriale (Sit), avente
come scopo principale quello di acquisire e
fornire gli elementi conoscitivi
indispensabili per le scelte di
programmazione territoriale generale e
settoriale; ed è alla Giunta regionale
(Gr) che è rimessa l’adozione dei criteri e
delle modalità, anche organizzative, per
l’attuazione delle relative finalità del Sit.
A tale mandato non si è dato seguito8.
Ai sensi dell’art. 12, comma 15 della Lur,
il Sit è coordinato dal Settore monitoraggio
e controllo degli accordi di programma,
istituito presso l’Area generale di
coordinamento governo del territorio, che
predispone e aggiorna il quadro conoscitivo
relativo alle modifiche prodotte dagli
stessi accordi agli strumenti di
pianificazione urbanistica9.
Anche a tale mandato non si è dato seguito.
Elaborati da allegare agli strumenti di
pianificazione urbanistica e territoriale
L’art. 30 della Lr 16/2004, al comma 1,
demanda alla Gr il compito di individuare,
entro 180 giorni dall’entrata in vigore
della stessa, gli elaborati da allegare alle
varie tipologie di strumenti di
pianificazione urbanistica e territoriale10.
La Gr, invece, si è finora limitata,
mediante la delibera 635/200511,
a indicare come elaborati dei nuovi
strumenti urbanistici quelli già indicati
dalla Lr 14/1982 per i vecchi strumenti12.
Il termine di 180 giorni è ordinatorio, la
cui inosservanza, cioè, comporta la
perdurante applicazione della norma di cui
sopra con conseguente ricorso all’elenco
degli elaborati della Lr 14/198213.
Le norme della Lr 14/1982, temporaneamente
in vigore, vanno quindi applicate con
riferimento ai nuovi piani urbanistici,
sostanzialmente corrispondenti a quelli
disciplinati dalla legge previgente.
Pertanto, gli elaborati costituenti il Puc
sono quelli del vecchio piano regolatore
generale (Prg) fino all’approvazione
definitiva della prescritta delibera della
Gr. Ciò vale anche per gli elaborati
previsti dalla legislazione previgente ai
fini della formazione dei piani
urbanistici attuativi.
Allo stato attuale manca, invece, una
specifica prescrizione degli elaborati
necessari per la formazione dei piani
territoriali, di cui, quindi, si resterà in
attesa fino alla prevista delibera della Gr.
Supporto tecnico e contributi agli enti
locali
Per l’esercizio delle funzioni e dei compiti
amministrativi demandati dalla Lur, ai sensi
dell’art. 40, la regione assicura, mediante
le proprie strutture, adeguato supporto
tecnico agli enti locali che ne fanno
richiesta concedendo, altresì, contributi
finanziari ai comuni, singoli o associati,
per favorire l’attività di pianificazione
territoriale e urbanistica14.
L’art. 40 prevede, quindi, agevolazioni
finalizzate a favorire l’assolvimento degli
obblighi che derivano dall’attuazione della
stessa Lur e a evitare il verificarsi di
ipotesi di inadempienza.
Da evidenziare, inoltre, che, a fronte del
titolo dell’articolo, l’attenzione della
norma si concentra solo sui comuni,
trascurando gli altri enti locali e, in
particolare, le province.
La Lr 15/2005, infine, ha stabilito che, per
provvedere alla erogazione dei contributi,
previsti dall’art. 40, per la formazione dei
Puc e dei regolamenti urbanistici edilizi
comunali (Ruec), sono istituiti appositi
sportelli provinciali la cui attività è
disciplinata con delibera di Gr15.
Sarebbe stato, probabilmente, molto meglio
finanziare apposite tecnostrutture, da
costituire, presso gli uffici provinciali,
per l’assistenza tecnica e l’accompagnamento
dei comuni nella redazione dei nuovi
strumenti di governo del territorio
introdotti dalla Lr 16/2004.
Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia
La regione si è assegnata, con l’art. 42, il
compito di assistere i comuni nella loro
funzione di vigilanza sull’attività
urbanistico-edilizia e di contrasto
dell’abusivismo edilizio, istituendo, presso
di sé, un apposito ufficio di vigilanza a
cui è affidato il compito di segnalare al
sindaco e ai competenti dirigenti comunali
le violazioni riscontrate nel loro
territorio16.
È curioso, se non paradossale, che sia la
regione a segnalare al sindaco e al
dirigente o al responsabile del competente
ufficio comunale gli abusi edilizi e
urbanistici che si stanno perpetrando sul
territorio del comune di cui questi ultimi
hanno responsabilità di governo e di
controllo17. Ma non è facile
immaginare nemmeno come e in che misura la
regione possa svolgere tale attività di
vigilanza che, in ogni caso, non sembra
riconducibile alle funzioni proprie
dell’ente regione, secondo il disegno
costituzionale (art. 118 Costituzione).
In ogni caso, di tale apposito ufficio, allo
stato, non si rileva traccia.
E intanto, nei rapporti ministeriali la
Campania continua a detenere il poco
invidiabile primato di regione con il
maggior numero di abusi edilizi e di
infrazioni gravi, cioè quelle relative a
edificazioni realizzate in assenza del
permesso di costruire oppure in totale
difformità o con variazioni essenziali
rispetto a quanto previsto e autorizzato18.
Valutazione ambientale dei piani
L’art. 47 della Lur introduce, per la prima
volta in Campania, con riferimento al nuovo
sistema di pianificazione regionale, la
valutazione ambientale dei piani
territoriali di settore e dei piani
urbanistici, come previsto dalla direttiva
europea in materia19, da
effettuarsi durante tutto il processo di
formazione dei piani stessi20.
Da un punto di vista puramente formale, sono
ormai numerose le leggi regionali che
stabiliscono l’obbligo della valutazione
ambientale dei piani; mentre, dal punto di
vista sostanziale, tale valutazione è ancora
ben lungi dal poter essere considerata come
un’attività ordinaria e integrata con la
pianificazione. Inoltre, l’assenza di atti
di indirizzo e coordinamento favorisce la
progressiva differenziazione dei linguaggi e
dei contenuti delle disposizioni regionali.
Il recepimento della direttiva europea da
parte dell’Italia è parzialmente avvenuta
nel DLgs 152/2006 concernente norme in
materia ambientale.
Nell’aprile 2004, epoca antecedente
all’approvazione della Lur, avvenuta nel
successivo dicembre, la Gr della Campania
aveva approvato il disciplinare delle
procedure di Vas richiamato da una
informativa del febbraio 200521.
Allo stato, la Regione Campania non ha,
tuttavia, ancora redatto le linee guida22
in cui siano definiti procedure e contenuti
della valutazione ambientale e sia
precisato, ad esempio, come devono essere
redatti il documento di valutazione
ambientale23 e il rapporto
ambientale24. Dalla lettura
dell’art. 47 emerge che la legge regionale
in materia di valutazione ambientale si
riconduce completamente alla direttiva
europea, senza aggiungere altro in merito
alle procedure da seguire. I comuni della
regione si muovono nell’incertezza,
procedendo autonomamente, oscillando fra
sperimentazione e redazione, tanto rituale
quanto vana, di un ennesimo fardello
meramente burocratico.
È di tutta evidenza la necessità di un più
appropriato sforzo normativo da parte
dell’organo di governo regionale che,
mediante l’emanazione di opportune linee
guida, fissi procedure,
metodologie, tecniche e
indicatori, garantendo una definizione
rigorosa, e non aleatoria, delle procedure
di valutazione ambientale per piani e
programmi.
Occorre, in definitiva, che la Regione
Campania provveda al più presto, ed è già in
grave ritardo, a specificare i contenuti
della Lur affinché gli stessi non rimangano
mera e inutile dichiarazione d’intenti.
L’attività delle province della Campania
Generalità
In Campania l’avvio dei Ptcp è avvenuto in
carenza di una legge urbanistica regionale,
per cui i loro contenuti, ad approvazione di
quest’ultima, nel dicembre del 2004, sono
tutti da riscrivere, così come i relativi
atti di adozione sono da replicare, in
quanto improntati all’antica, ma allora
ancora valida, legge 142/1990.
Ad oggi, quindi, risultano inutilmente
adottati i Ptcp di Salerno nel 200125
e di Benevento nel 200426; sono
da considerare in itinere quelli di
Avellino, Caserta e Napoli.
Il processo di valutazione dei piani e delle
relative scelte progettuali, unitamente
all’elevato numero di controlli da
effettuare, ai tempi per la valutazione e al
consistente numero di variabili che
intervengono nell’esame dei differenti
strumenti urbanistici, lasciano ancora un
ruolo fondamentale ai soggetti che si
occupano dell’esame degli stessi, con
conseguente assunzione di responsabilità,
tanto maggiore quanto minore sarà la
capacità della regione di fornire indirizzi
per l’espletamento di tale delicato compito.
Nel frattempo, cominciano a pervenire i Puc
alle province, ancora troppo pochi per la
verità, e queste non sanno ancora come
procedere al loro esame.
Poteri sostitutivi
Scopo dell’art. 39 è quello di prevedere la
possibilità di un intervento sostitutivo in
caso di inerzia dell’ente inadempiente
(compito diretto) e da parte della regione
nei confronti di una provincia anch’essa
colpevole di inerzia in uno qualunque degli
atti di sua competenza ai sensi della Lur27.
La provincia, quindi, è chiamata ad attuare
l’intervento sostitutivo nei confronti dei
comuni inadempienti rispetto alle
disposizioni della Lur, ed essa stessa può
subire dalla regione l’intervento
sostitutivo per lo stesso motivo.
Se si considera la diffusa inerzia cha ha
caratterizzato i comuni campani nella
attività di redazione e approvazione degli
strumenti urbanistici generali, si può
ipotizzare una rilevante futura attività
sostitutiva, soprattutto se dovesse essere
costituito, e andare a regime, il sistema di
monitoraggio dei piani da parte della
regione.
L’attività dei comuni della Campania
Generalità
Ai sensi dell’art. 24 della Lur, la proposta
di Puc è predisposta dopo aver consultato le
organizzazioni sociali, culturali,
ambientaliste, ecc., di livello provinciale28.
La consultazione delle associazioni avviene,
ai sensi della delibera 627/2005, con le
modalità stabilite negli statuti dei
singoli comuni; qualora tale forma di
partecipazione non sia stata né prevista né
disciplinata dallo statuto comunale,
le consultazioni potranno avvenire mediante
questionari, assemblee e audizioni, anche
attraverso strumenti telematici. Nei fatti,
si registra un ennesimo adempimento formale:
i comuni non hanno alcun interesse a
strutturare la consultazione nelle forme più
utili a trarre tutti i vantaggi del metodo
partecipativo; le organizzazioni convocate,
anche quelle più importati, come le
associazioni ambientaliste e gli ordini
professionali, mostrano difficoltà a
organizzarsi per partecipare agli incontri e
a farlo previa idonea preparazione rispetto
alle problematiche dello specifico comune,
finendo per esprimere posizioni del tutto
generiche o puramente ideologiche.
I comuni sono del tutto fermi rispetto ai
disposti della Lur, continuando a
privilegiare massicciamente il ricorso alle
varie tipologie di varianti allo strumento
urbanistico generale vigente.
In particolare, il ricorso alle varianti
puntuali è assunto come soluzione
sistematica per tenere in vita gli strumenti
urbanistici generali vigenti, a fronte di
una generale incertezza su come procedere a
formare i nuovi strumenti introdotti dalla
Lur.
Gli sportelli urbanistici
Ai sensi dell’art. 41 della Lur, i comuni si
dotano, anche in forma associata, di
sportelli urbanistici29, da
non confondere con lo sportello unico per
l’edilizia30, la cui
attivazione non è correlata alla preventiva
approvazione dei Puc e, pertanto, i comuni
“devono procedere immediatamente alla
costituzione di tali sportelli”31.
In realtà, i comuni che avevano già attivato
lo sportello per l’edilizia hanno
considerato, visti i contenuti molto simili
delle rispettive disposizioni, quello
urbanistico come una mera duplicazione del
primo.
Valutazioni di sintesi
La flessione che si registra nella
produzione di nuovi strumenti urbanistici
testimonia una evidente inerzia da parte
degli enti, a tutti e tre i livelli, a
modificare il proprio atteggiamento nei
confronti della pianificazione urbanistica.
Questo determina il confermarsi di una
sostanziale difficoltà nel processo di
svecchiamento degli atti di governo del
territorio. Perdurano, cioè, quelle ataviche
resistenze da parte dei comuni, da un lato,
e da parte degli enti delegati a pianificare
ed esaminare-verificare, dall’altra, a
mettere a regime un vero processo di
pianificazione che consenta di rinnovare il
mosaico regionale della strumentazione
urbanistica con la rapidità imposta dalle
incessanti trasformazioni in atto e dalle
sfide che il mercato globale già da tempo ci
impone.
In tutto questo, la maggiore responsabilità
è in testa alla Regione Campania che, dopo
aver formulato una Lur di natura burocratica
e amministrativo-giurisprudenziale, in molte
sue parti generica o tecnicamente
incomprensibile, non dà seguito alla
produzione di quegli atti, pure previsti
nella stessa Lur, che precisino finalmente
quali sono gli elaborati del Puc, quali i
contenuti del Ruec e degli atti di
programmazione, come si fanno le
valutazioni ambientali, fornendo ai
comuni le cartografie di base,
dotazione fondamentale di un Sit regionale,
sottraendo loro, in tal modo, qualsiasi
alibi alla totale inerzia in materia di
corretto e ordinato utilizzo del territorio.
L’Osservatorio rappresenta un primo
contributo finalizzato ad aprire una nuova
fase di avanzamento verso condizioni
culturali di maggiore attenzione in una
materia delicata qual è il governo del
territorio.
Note
1
L’Osservatorio è così composto: prof. ing.
Roberto Gerundo (responsabile
scientifico), prof. ing. Isidoro Fasolino
(coordinatore), dott. ing. Carla Eboli,
dott. ing. Marialuisa Petti, dott.
ing. Michele Grimaldi, dott. ing.
Ottavio Parisi, dott. ing. Leone
Scaglione.
2
Deliberazione Gr n. 635 del 21 aprile 2005 –
Ulteriori direttive disciplinanti
l’esercizio delle funzioni delegate in
materia di Governo del territorio ai sensi
dell’art. 6 della Lr 22.12.2004, n. 16 –
Chiarimenti sull’interpretazione in fase di
prima applicazione della Lr 16/2004 (con
allegati).
3
Deliberazione Gr n. 627 del 21 aprile 2005 –
Individuazione delle organizzazioni
sociali, culturali, ambientaliste,
economico-professionali e sindacali di cui
all’art. 20 della Lr 22.12.2004, n. 16
(con allegato). L’Allegato alla delibera
627/2005 ha lo scopo di rendere espliciti i
criteri adottati per l’individuazione delle
organizzazioni. Esso precisa che, nelle more
della predisposizione di un apposito albo
regionale, l’elenco delle organizzazioni
individuate non è tassativo, ma individua i
soggetti che devono necessariamente essere
invitati e ai quali devono essere assicurate
le garanzie partecipative previste dalla Lur.
4
Lr 11 agosto 2005, n. 15, inerente
Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale della Regione Campania
– Legge finanziaria regionale 2005.
5
La regione, infatti, con decreto
dirigenziale n. 38 del 31.3.2006, pubblicato
sul Burc n. 19 del 24.4.2006, prevede
contributi finanziari ai comuni che ne
facciano richiesta per dotarsi di Puc e di
Ruec. Tali contributi sono erogati in
funzione delle condizioni del comune
richiedente rispetto a quanto specificato
nel decreto, assegnando la priorità di
finanziamento ai comuni che, al momento
della richiesta, presentino almeno due dei
seguenti requisiti: mancanza di
strumentazione urbanistica generale o
vigenza del solo programma di fabbricazione;
popolazione inferiore a 10.000 abitanti;
disponibilità alla pianificazione in forma
associata esplicitamente condivisa.
6
La proposta di Ptr è stata adottata
con deliberazione di Gr n. 287 del 25.2.2005
e pubblicata sul Burc numero speciale del
13.5.2005 con il titolo: “Lr 22 dicembre
2004, n. 16 – Norme sul Governo del
Territorio – Proposta di Piano
Territoriale Regionale – Adozione. (Con
allegati)”.
7
Ai sensi dell’art. 44 – Regime
transitorio degli strumenti di
pianificazione, la regione adotta il Ptr
entro un anno dall’entrata in vigore della
Lr 16/2004; le province adottano il Ptcp
entro diciotto mesi dall’entrata in vigore
del Ptr e, infine, i comuni adottano, entro
due anni dall’entrata in vigore del Ptcp, il
Puc e il Ruec.
8
Art. 17 – Sistema informativo
territoriale
1. È istituito presso l’area generale di
coordinamento governo del territorio della
Giunta regionale il Sit che, nell’osservanza
delle responsabilità e delle competenze
rimesse alle singole strutture regionali, ha
i seguenti compiti:
a) acquisire e fornire gli elementi
conoscitivi indispensabili per le scelte di
programmazione territoriale generale e
settoriale;
omissis
4. È rimessa alla Giunta regionale
l’adozione dei criteri e delle modalità,
anche organizzative, per l’attuazione delle
finalità di cui ai commi 1, 2 e 3, e per la
partecipazione regionale alla produzione
cartografica degli enti locali.
9
Art. 12, comma 15 – È istituito presso
l’area generale di coordinamento governo del
territorio della Giunta regionale il settore
monitoraggio e controllo degli accordi di
programma, finalizzato alla verifica della
compatibilità degli accordi di programma con
gli strumenti urbanistici e la normativa
ambientale vigente. Al settore viene
trasmessa la documentazione di cui al comma
5 relativamente agli accordi di programma e
agli atti di contrattazione programmata
previsti dalla legge 23 dicembre 1996, n.
662, interessanti il territorio regionale.
Il settore coordina il Sit di cui all’art.
17, predispone e aggiorna il quadro
conoscitivo delle interazioni e delle
modifiche apportate dagli accordi di
programma e dagli atti di contrattazione
programmata agli strumenti di pianificazione
urbanistica e alla normativa ambientale
vigente.
10
Art. 30 – Elaborati da allegare agli
strumenti urbanistici
1. Con delibera di Giunta regionale, previo
parere vincolante della commissione
consiliare competente in materia di
urbanistica, sono individuati, entro
centottanta giorni dall’entrata in vigore
della presente legge, gli elaborati da
allegare agli strumenti di pianificazione
territoriale e urbanistica, generale e
attuativa previsti dalla presente legge.
2. Con la delibera di cui al comma 1 la
Giunta regionale può ridurre il numero degli
elaborati da allegare agli strumenti di
pianificazione urbanistica per i comuni con
popolazione inferiore ai diecimila abitanti.
3. Il parere di cui al comma 1 è reso entro
sessanta giorni dalla data di ricezione
della proposta di delibera. Decorso il
termine il parere si intende favorevolmente
espresso.
11
Deliberazione Gr n. 635 del 21 aprile 2005 –
punto 17. Elaborati da allegare agli
strumenti urbanistici.
Fino all’approvazione, da parte della Giunta
regionale, della delibera di cui all’art.
30, gli elaborati da allegare agli strumenti
urbanistici disciplinati dalla Lr sono
quelli individuati dalla vigente normativa
statale e regionale, e in particolare dalla
Lr 14/1982, nella parte rimasta in vigore
così come previsto dall’art. 49, comma 2.
12
L’allegato alla Lr 14/1982 elenca gli
elaborati costituenti rispettivamente il Prg
(Tit. II, 1.2.), il piano particolareggiato
(Tit. III, capo II, parte del n. 1), il
piano di lottizzazione convenzionata (Tit.
III, capo III, 2), il piano per gli
insediamenti produttivi (Tit. III, capo V,
1).
13
Non a caso, infatti, tali norme sono
abrogate dal successivo art. 49, comma 3, a
partire dalla data di approvazione della
citata delibera della Gr. Pertanto, anche
dopo la scadenza del detto termine di
centottanta giorni dovranno essere applicate
le prescrizioni della Lr 14/1982, fino a
quando non sarà operante la prevista
delibera della giunta. Mentre il comma 1
fissa un termine ordinatorio per
l’approvazione definitiva della delibera
della Gr, il comma 3 stabilisce, invece, un
termine perentorio per l’emanazione del
parere della commissione consiliare
competente. Si tratta del termine di 60
giorni, trascorso il quale si produce una
forma di silenzio-assenso, in quanto il
parere s’intende favorevolmente espresso.
14
Art. 40 – Supporti tecnici e finanziari
alle province e ai comuni.
1. La regione assicura adeguato supporto
tecnico agli enti locali che ne fanno
richiesta per l’esercizio delle funzioni e
dei compiti amministrativi demandati dalla
presente legge. A tal fine gli enti locali
possono avvalersi dell’ausilio delle
strutture tecnico-amministrative degli
uffici regionali competenti nelle materie
dell’edilizia e dell’urbanistica.
2. La regione concede contributi finanziari
ai comuni, singoli o associati, per favorire
l’attività di pianificazione territoriale e
urbanistica. Le richieste di contributo sono
inoltrate dai comuni alla regione nei
termini e con le modalità previsti da un
bando pubblicato annualmente sul bollettino
ufficiale della Regione Campania. Ai fini
della erogazione dei contributi è data
precedenza ai comuni sprovvisti di
strumentazione urbanistica generale, ai
comuni con popolazione inferiore ai
diecimila abitanti e a quelli che ricorrono
alla pianificazione associata.
15
Lr 15/2005 – Art. 9 – Il comma 2 dell’art.
40 della Lr 22 dicembre 2004, n. 16, è così
modificato: “2. Al fine di incentivare i
comuni della Campania a dotarsi dei Puc e
dei Ruec di cui agli articoli 23 e 28, la
Regione Campania concede ulteriori
contributi, pari complessivamente a euro
400.000,00 da appostarsi sull’unità
previsionale di base 6.23.59.
Per provvedere alla erogazione di tali
contributi sono istituiti appositi sportelli
provinciali la cui attività è disciplinata
con delibera di Giunta regionale, sentita la
commissione consiliare competente, da
adottarsi entro 30 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
Per l’attribuzione dei suddetti contributi è
data precedenza ai comuni sprovvisti di
strumentazione urbanistica generale, ai
comuni con popolazione inferiore a 10.000
abitanti e a quelli che ricorrono alla
pianificazione in forma associata”.
16
Art. 42 – Vigilanza sugli abusi edilizi.
1. In attuazione del principio di
sussidiarietà la regione assiste il comune
nella funzione di vigilanza sull’attività
urbanistico-edilizia di cui al Dpr 380/2001,
art. 27, comma 1, e di repressione
dell’abusivismo edilizio.
2. È istituito presso la regione un ufficio
di vigilanza a cui è affidato il compito di
segnalare al sindaco e ai competenti
dirigenti comunali le violazioni riscontrate
nel territorio del relativo comune e di
eseguire i provvedimenti sanzionatori
adottati anche sulla base di tali
segnalazioni.
3. Il responsabile dell’ufficio di cui al
comma 2 richiede al sindaco e ai competenti
dirigenti comunali le informazioni e la
documentazione utile per l’espletamento
della funzione di vigilanza.
17
Dpr 380/2001 – Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia – Art. 27 –
Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia
(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 4; DLgs
18 agosto 2000, n. 267, art. 107 e 109),
comma 1. Il dirigente o il responsabile del
competente ufficio comunale esercita, anche
secondo le modalità stabilite dallo statuto
o dai regolamenti dell’ente, la vigilanza
sull’attività urbanistico-edilizia nel
territorio comunale per assicurarne la
rispondenza alle norme di legge e di
regolamento, alle prescrizioni degli
strumenti urbanistici e alle modalità
esecutive fissate nei titoli abilitativi.
18
Si veda Edilizia e Territorio de
Il sole24ore n. 14/2006. Per la Campania
17.214 infrazioni di cui 4.597 gravi nel
biennio 2003-2004. Anche il Rapporto dal
territorio 2005 dell’Istituto
nazionale di urbanistica, rileva un
indice di concentrazione dell’abusivismo
edilizio al 2003 del 19,23%, cioè quasi un
quinto dell’abusivismo nazionale si
concentra in Campania.
19
La valutazione ambientale strategica
(Vas), introdotta dalla direttiva 42/2001/Ce
del 27 giugno 2001, ha l’obiettivo di
garantire un elevato livello di protezione
dell’ambiente e di contribuire
all’integrazione di considerazioni
ambientali all’atto dell’elaborazione e
dell’adozione di piani e programmi al fine
di promuovere lo sviluppo sostenibile,
assicurando che venga effettuata la
valutazione ambientale di determinati piani
e programmi che possono avere effetti
significativi sull’ambiente. Tale
valutazione ambientale è, infatti, da
effettuarsi durante la fase di redazione dei
piani e scaturisce da un rapporto
ambientale in cui sono individuati,
descritti e valutati gli effetti
significativi dell’attuazione del piano
sull’ambiente e le alternative, alla luce
degli obiettivi e dell’ambito territoriale
di riferimento del piano. La proposta di
piano e il rapporto ambientale sono messi a
disposizione delle autorità interessate e
del pubblico mediante apposite procedure di
pubblicità. Ai piani è, dunque, allegata una
relazione che illustra come le
considerazioni ambientali sono state
integrate nel piano e come si è tenuto conto
del rapporto ambientale.
20
Art. 47 – Valutazione ambientale dei
piani.
1. I piani territoriali di settore e i piani
urbanistici sono accompagnati dalla
valutazione ambientale di cui alla direttiva
42/2001/Ce del 27 giugno 2001, da
effettuarsi durante la fase di redazione dei
piani.
2. La valutazione scaturisce da un rapporto
ambientale in cui sono individuati,
descritti e valutati gli effetti
significativi dell’attuazione del piano
sull’ambiente e le alternative, alla luce
degli obiettivi e dell’ambito territoriale
di riferimento del piano.
3. La proposta di piano e il rapporto
ambientale sono messi a disposizione delle
autorità interessate e del pubblico con le
procedure di cui agli artt. 15, 20 e 24
della presente legge.
4. Ai piani di cui al comma 1 è allegata una
relazione che illustra come le
considerazioni ambientali sono state
integrate nel piano e come si è tenuto conto
del rapporto ambientale di cui al comma 2.
21
Con la informativa pubblicata sul
Burc n. 9 del 7 febbraio 2005, si ribadisce
l’obbligo di sottoporre a Vas piani e
programmi afferenti ai settori di intervento
così come individuati dalla direttiva
2001/42/Ce, e di predisporre a tal fine il
rapporto ambientale nelle forme e
secondo le modalità previste dalla
richiamata direttiva, al fine di acquisire
il parere preliminare all’adozione dei
provvedimenti interessati. L’informativa
richiama, di fatto, quanto disposto dalla Gr
con deliberazione n. 421 del 12 marzo 2004,
pubblicata sul Burc n. 20 del 26 aprile
2004, a cui è allegato il disciplinare delle
procedure di valutazione di competenza
regionale, con l’individuazione degli organi
preposti allo svolgimento di tali procedure,
tra cui, in particolare, il Servizio Via e
la Commissione Via, i Tavoli tecnici
e il Comitato tecnico per l’ambiente
(Cta). In tale disciplinare viene detto che
la procedura di Vas deve concludersi
anteriormente alla adozione del piano e che
il Comitato tecnico per l’ambiente deve
concludere le procedure valutative entro 90
giorni dal deposito dello studio di Vas
emettendo un apposito parere motivato cui i
proponenti sono tenuti ad attenersi.
L’obbligo di acquisire il parere sulla Vas
si applica ai piani il cui primo atto
preparatorio formale è successivo alla data
del 21 luglio 2004 e che sono stati
approvati o sottoposti all’iter legislativo
più di ventiquattro mesi dopo la stessa
data, a meno che gli Stati membri decidano
caso per caso che ciò non è possibile” (art.
13 della direttiva 42/2001/Ce).
22
Il Ministero dell’ambiente ha svolto
attività di sperimentazione della Vas
applicata ai piani assumendo quali
applicazioni-campione i seguenti piani:
piano per la riorganizzazione delle aree
produttive nella valle del Foglia; piano
stralcio direttore di bacino regionale della
Sardegna; piano urbanistico del Comune di
Castelfranco; piano territoriale di
coordinamento della Provincia di Chieti.
23
Per valutazione ambientale deve
intendersi l’elaborazione di un rapporto di
impatto ambientale, lo svolgimento di
consultazioni, la valutazione del rapporto
ambientale e dei risultati delle
consultazioni nell’iter decisionale nonché
la messa a disposizione delle informazioni
sulla decisione, come prescritto dagli artt.
4, 5, 6, 7, 8 e 9 della direttiva
42/2001/Ce.
24
Per rapporto ambientale si intende la
parte della documentazione del piano
contenente le informazioni necessarie a
individuare, descrivere e valutare gli
effetti significativi che l’attuazione del
piano stesso potrebbe avere sull’ambiente
nonché le ragionevoli alternative alla luce
degli obiettivi e dell’ambito territoriale
del piano o del programma. L’ambito di
applicazione della Vas riguarda sia i piani
generali che i piani di settori (agricoli,
industriali, acque, rifiuti, trasporti,
energetico, turistico, ecc.).
25
Il Consiglio provinciale di Salerno deliberò
l’adozione del Ptcp il 18.12.2001.
26
Il Consiglio provinciale di Benevento ha
deliberato l’adozione del Ptcp il
16.12.2004.
27
Art. 39 – Poteri sostitutivi.
1. Se un comune omette di compiere qualunque
atto di propria competenza ai sensi della
presente legge, la provincia, previa
comunicazione alla regione e contestuale
diffida all’ente inadempiente a provvedere
entro il termine perentorio di sessanta
giorni, attua l’intervento sostitutivo.
2. Se la provincia non conclude il
procedimento nel termine previsto dalla
presente legge, la regione procede
autonomamente.
3. Se una provincia omette di compiere
qualunque atto di propria competenza ai
sensi della presente legge, la regione,
previa diffida a provvedere entro il termine
perentorio di sessanta giorni, attua
l’intervento sostitutivo.
28
Art. 24 – Procedimento di formazione del
piano urbanistico comunale.
1. La giunta comunale, previa consultazione
delle organizzazioni sociali, culturali,
economico-professionali, sindacali e
ambientaliste di livello provinciale, di cui
all’art. 20, comma 5, predispone la proposta
di Puc. La proposta, comprensiva degli
elaborati previsti dalla vigente normativa
statale e regionale e delle Nta, è
depositata presso la segreteria del comune e
delle circoscrizioni.
Del deposito è data notizia sul bollettino
ufficiale della Regione Campania e su due
quotidiani a diffusione provinciale.
29
Art. 41 – Norme regolanti l’attività
edilizia.
1. I comuni, anche in forma associata, si
dotano di strutture, denominate sportelli
urbanistici, ai quali sono affidati i
seguenti compiti:
a) ricezione delle denunce di inizio
attività, delle domande per il rilascio di
permessi di costruire e dei provvedimenti e
certificazioni in materia edilizia;
b) acquisizione di pareri e nulla-osta di
competenza di altre amministrazioni;
c) rilascio dei permessi di costruire, dei
certificati di agibilità e della
certificazione in materia edilizia. Il
rilascio di titoli abilitativi all’attività
edilizia avviene mediante un unico atto
comprensivo di autorizzazioni, nulla-osta,
pareri, assensi e di ogni altro
provvedimento di consenso, comunque
denominato, di competenza comunale;
d) adozione dei provvedimenti in materia di
accesso ai documenti, ai sensi della legge 7
agosto 1990, n. 241;
e) cura dei rapporti tra l’amministrazione
comunale, i privati e le altre
amministrazioni coinvolte nei procedimenti
preordinati all’adozione degli atti di cui
alla lettera c).
omissis
30
Si ricorda che lo sportello unico per
l’edilizia è stato introdotto dal testo
unico sull’edilizia, di cui al Dpr 380/2001,
all’art. 5, per curare i rapporti tra
privati e amministrazione locale e tra
amministrazione locale e altre
amministrazioni nelle materie edilizie.
31
Deliberazione Gr n. 635 del 21 aprile 2005 –
punto 16. Sportelli urbanistici.
“L’attivazione degli sportelli urbanistici
di cui all’art. 41 non è correlata alla
preventiva approvazione dei Puc. Pertanto i
comuni devono procedere immediatamente alla
costituzione di tali sportelli ...“. |