Numero 5 - 2002

 

le politiche per le attività produttive

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'attuazione dell'art.5 del Dpr 447/1998 nelle strategie comunali


Giovanni Pellegrino


 

La richiesta di insediamento di nuove attività produttive o di riqualificazione e potenziamento di aziende già presenti sul territorio determina l'assunzione di responsabilità impegnative per gli enti locali, i quali devono scegliere se e a quali condizioni praticare deroghe alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti. Giovanni Pellegrino, già componente dell'Ufficio di piano istituito presso il Comune di Pagani, riassume le politiche urbanistiche messe in atto dall'assessorato competente nel periodo 1999-2002, volte ad una equilibrata gestione delle procedure contenute nel quadro normativo statale

 

Un comune può variare il proprio piano regolatore generale (Prg) se c’è una richiesta di insediamento produttivo.

È una delle novità più importanti introdotte dalla normativa sullo sportello unico per le attività produttive (Suap) e anche quella su cui più si concentra l’attenzione degli enti locali, soprattutto perché, prevedendo il ricorso alla conferenza di servizi, la procedura promette di snellire e velocizzare i tempi di adozione.

Sono molti i comuni che stanno cercando di attivare varianti urbanistiche tramite lo Sportello unico.

Il comune, in presenza di un progetto di insediamento produttivo non compatibile con il Prg, può attivare una conferenza di servizi a cui prendono parte tutti gli enti competenti in materia urbanistica, il cui esito positivo diviene proposta di variante urbanistica su cui il Consiglio comunale decide definitivamente.

La possibilità di variare lo strumento urbanistico con questa nuova procedura è prevista dall’art. 25 del DLgs 112/1998 secondo il quale vi è la possibilità di ricorrere alla conferenza di servizi quando il progetto contrasta con le previsioni di uno strumento urbanistico.

Tale possibilità consente, ove la conferenza di servizi registri un accordo sulla variazione dello strumento urbanistico, di identificare la determinazione della Conferenza di servizi come proposta di variante sulla quale si pronuncia definitivamente il Consiglio comunale.

Nel dettaglio l’art. 5 del Dpr 447/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, che regolamenta il funzionamento dello Sportello unico, ha stabilito che la variante urbanistica tramite lo Suap è possibile solo quando sussistono due condizioni: la conformità del progetto alle norme in materia ambientale, sanitarie e di sicurezza sul lavoro, e l’assenza o l’insufficienza di aree destinate ad insediamenti produttivi in relazione al progetto presentato.

Poichè ci troviamo di fronte ad un procedimento nuovo occorre sottolineare che manca ancora una prassi consolidata sul suo utilizzo e che sussistono diversi aspetti ancora da chiarire sull’applicazione della norma.

I primi lati oscuri riguardano le condizioni previste per attivare la procedura che in un primo momento era di competenza del Sindaco e che, con le modifiche apportate dal Dpr 440/2000, è stata trasferita al responsabile unico.

La procedura può essere attivata se il progetto è conforme alle norme ambientali, sanitarie e di sicurezza sul lavoro.

Non si può, quindi, mettere in moto una variante in presenza di una semplice richiesta di concessione edilizia, ma occorre trovarsi di fronte ad un progetto di insediamento produttivo.

L’impresa presenta il progetto allo Suap che, verificata l’incompatibilità con lo strumento urbanistico, dovrebbe diniegarlo.

Ma se il progetto è conforme alla normativa ambientale, sanitaria e di sicurezza, il responsabile unico può attivare la procedura di variante in conferenza di servizi.

Resta il dubbio su chi e come debba stabilire la conformità del progetto. Il responsabile dello Suap? Altri enti della pubblica amministrazione competenti? L’ufficio tecnico comunale? La conformità può essere autocertificata?

Figura 1 - Linee guida per l’indizione della conferenza dei servizi in attuazione dell’art. 5 del Dpr 447/1998

 

 

Anche la seconda condizione da rispettare offre il fianco a diversi dubbi.

Solo se lo strumento urbanistico non individua aree destinate all’insediamento produttivo ovvero queste risultano insufficienti rispetto al progetto presentato, si può attivare la variante urbanistica in conferenza di servizi.

A questo punto occorre chiedersi a quale tipo di insufficienza la norma intenda riferirsi.

Sembra logico ritenere che il legislatore abbia fatto riferimento alla situazione in cui non è possibile all’impresa insediarsi, sia perché mancano del tutto le aree a destinazione produttiva, sia perché, pur in qualche misura presenti, non consentono quell’insediamento, a causa dell’esiguità dimensionale o comunque della presenza di parametri, indici, limitazioni qualitative e quantitative che producono lo stesso effetto impeditivo.

Si ritiene che la carenza di previsione nello strumento urbanistico debba essere verificata non solo in termini di disponibilità di superfici, ma anche di usi per attività economiche insediabili in zone aventi una destinazione urbanistica diversa da quella esclusivamente produttiva.

Il Comune di Pagani è dotato di piano per gli insediamenti produttivi (Pip), ai sensi dell’art. 28 della legge 219/1981, fin dal 1989, la cui variante è stata adottata nel 1999 e divenuta esecutiva dall’ottobre del 2000.

La particolarità del Comune di Pagani è quella di avere una serie di attività industriali e artigianali preesistenti alla data di adozione e approvazione del Prg che, allo stato attuale, ricadono in aree con destinazione di zona E1-agricola.

Pertanto, alcuni imprenditori si sono attivati per ottenere un riconoscimento della destinazione di zona conforme alla loro attività. In particolare, nel biennio 2000-2002 sono state presentate circa quindici istanze, delle quali cinque richiedevano l’attivazione della procedura del richiamato art. 5.

Consapevoli che il ricorso alla conferenza di servizi per variare lo strumento urbanistico ha carattere di straordinarietà, al fine di evitare una violazione dei criteri di programmazione territoriale, mediante una continua variazione a richiesta dell’interessato dello strumento urbanistico, lo sportello unico e l’ufficio di piano di concerto con l’Assessorato al ramo, operante nel periodo 1999-20021, hanno fissato delle linee guida per l’indizione della conferenza di servizi.

Figura 2 

 

Infatti, si sono individuati dei requisiti generali necessari per poterla indire, nonché i tipi di interventi ammissibili, differenziandoli a seconda che l’intervento ricada nell’ambito urbano o extraurbano.

In particolare, i requisiti di ordine generale richiedono di operare non su nuovi insediamenti, a meno di un particolare interesse pubblico, ma che l’azienda sia in attività, che l’edificio in cui si svolge l’attività sia legalmente realizzato o, quanto meno, condonato, che il richiedente sia anche proprietario.

Figura 3 

 

Per quanto riguarda i tipi di interventi consentiti nell’ambito extraurbano, sono previsti tre tipologie:

1. limitati ampliamenti per edifici a carattere industriale o artigianale;

2. cambi di destinazione d’uso in commerciale e/o turistico, per edifici non produttivi, con limitati ampliamenti;

3. nuove costruzioni per attività produttive di interesse pubblico.

In ambito urbano, invece, sono previsti solo i cambi di destinazione d’uso in commerciale e/o turistico e/o servizio pubblico, per edifici non produttivi e senza ampliamenti.

Figura 4 

 

Al maggio 2002, delle cinque richieste di attivazione della procedura dell’art. 5, due si sono concluse positivamente (Figura 2, 3), una è stata archiviata per mancata integrazione da parte dell’imprenditore, una risultava in itinere (Figura 4) e, per un’altra, attesa la particolarità dell’attività, relativa a industria soggetta a rischio di incidente rilevante, è stato necessario avviare una fase di preconferenza per valutare la procedibilità alla luce del Dm 9 maggio 2001.

 

 

1 Nel periodo 1999-2002, l’Assessorato alla Pianificazione urbanistica e organizzazione del territorio era retto dal Prof. Ing. Roberto Gerundo

 

 

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