Numero 5 - 2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


a cura di

Enrico Soprano

Alessandro De Angelis


 

L'azione legislativa ed amministrativa regionale costituisce l'argomento portante degli approfondimenti giurisprudenziali proposti da Enrico Soprano e Alessandro De Angelis. La nuova legge urbanistica della Regione Calabria e le direttive in materia di accordo di programma deliberate dalla Regione Campania sono presentate con commenti ed osservazioni che sottolineano gli aspetti di maggiore novità. Con questo numero viene aperto uno sportello per rispondere a quesiti posti dai lettori: il primo è formulato dal Sindaco di Futani

 

La Lr Calabria 16/4/2002, n. 19 - Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge urbanistica della Calabria.

 

Il cammino seguito dalla riforma urbanistica recentemente varata dal Consiglio regionale della Calabria è stato particolarmente travagliato; sono stati necessari, infatti, ben più di due decenni per giungere all’approvazione del testo definitivo della Lr 19/2002, oltre che un accordo politico-istituzionale che ne consentisse, come è poi avvenuto, l’approvazione all’unanimità.

Allo stesso tempo, però, va riconosciuto che proprio grazie al suo lungo iter di formazione, il nuovo testo normativo ha potuto progressivamente arricchirsi dei risultati della pregressa esperienza legislativa di altre regioni, ed adeguarsi ai principi della devolution istituzionale di cui la recente riforma del titolo V della Costituzione costituisce una delle molteplici manifestazioni.

La legge calabrese, pertanto, si presenta anzitutto come un’attenta e calibrata summa dei più recenti orientamenti normativi in materia urbanistica: basti pensare alla netta distinzione compiuta tra componenti strutturale e programmatica dei piani, alla ricerca di un corretto equilibrio tra esigenze di tutela e sviluppo del territorio, alla preferenza accordata, in sede di approvazione degli strumenti urbanistici, alla verifica di compatibilità rispetto al più rigido controllo di conformità, ecc.

Allo stesso tempo, però, il testo in commento testimonia la volontà del legislatore calabrese di approfondire tematiche già affrontate da altre regioni assicurando la puntuale attuazione - nel corso dei procedimenti preordinati alla formazione dei singoli piani - dei principi enunciati nel titolo I della stessa Lr 19/2002.

Ed a tale proposito appare necessario richiamare, a scopo esemplificativo:

a) il dettato dell’art. 10, secondo cui a monte dell’approvazione dei singoli piani è necessario procedere alla “valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale degli effetti derivanti” dall’attuazione della specifica disciplina urbanistica in corso di formazione, così da attribuire a tale valutazione di sostenibilità una connotazione procedimentale tale da condizionare, in prospettiva, lo stesso contenuto dei piani;

b) il richiamo alla conferenza di pianificazione quale modulo procedimentale tipico attraverso il quale valutare, in concorso con le amministrazioni e le organizzazioni sociali ed economiche interessate, “la compatibilità e la coerenza delle scelte pianificatorie con le previsioni degli strumenti di pianificazione sovraordinati” e la realizzabilità, attraverso l’attuazione della disciplina in itinere, “delle condizioni per lo sviluppo sostenibile del territorio” (art. 13);

c) l’individuazione, nell’istituto dell’accordo di programma di cui all’art. 134 del DLgs 267/2000, dello strumento tipico per l’attuazione “dei piani territoriali di livello regionale, interregionale, provinciale e comunale”.

Per quanto poi attiene più specificamente all’attività pianificatoria, se da un lato la legge calabrese non presenta novità in ordine all’individuazione dei livelli istituzionali investiti dell’esercizio delle relative funzioni ed alla classificazione formale dei singoli strumenti di pianificazione, dall’altro vanno sottolineate alcune peculiarità attinenti alla definizione dei contenuti di questi ultimi, quali, ad esempio:

a) l’attribuzione al quadro territoriale regionale (Qtr) della valenza di piano urbanistico territoriale ex art. 149 del DLgs 490/1999;

b) la necessità di procedere, con cadenza decennale, alla verifica dell’“attuabilità, congruenza ed adeguatezza” della progressiva applicazione delle previsioni del Qtr;

c) l’individuazione del Ptc quale riferimento esclusivo sia per l’attuazione della pianificazione paesaggistica dallo stesso recata, sia per la formazione e l’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali (art. 18);

d) l’articolazione della strumentazione urbanistica generale, proprio in virtù della cennata distinzione tra disposizioni strutturali e programmatiche, in piano strutturale comunale - che, tra l’altro, è chiamato a realizzare la “rigorosa applicazione del Dm 2/4/1968 n. 1444 con gli standards e le zonizzazioni ivi previsti in maniera inderogabile e non modificabile” - e piano operativo comunale che, a sua volta, può avere efficacia limitata “al mandato dell’amministrazione adottante”;

e) la ricomprensione degli strumenti attuativi della pianificazione urbanistica generale in un’unica categoria (piani attuativi unitari);

f) l’istituzione dei programmi d’area, finalizzati alla riqualificazione e/o valorizzazione di aree territoriali “caratterizzate da peculiari situazioni economiche, sociali, culturali ed ambientali”, e finanziati “con risorse proprie dei soggetti partecipanti” (pubblici o privati) “e/o con eventuali contributi statali e comunitari” (artt. 39 - 45).

In conclusione, la Lr 19/2002 testimonia senz’altro la volontà del legislatore calabrese di equilibrare tra loro le numerose istanze che permeano il dibattito normativo in materia urbanistica, ed al contempo manifesta una spiccata tendenza verso forme di concertazione istituzionale preordinate sia ad una più ampia partecipazione delle amministrazioni interessate nei processi pianificatori, sia allo snellimento di questi ultimi mediante la concentrazione delle relative fasi procedimentali.

Consiglio di Stato, sezione V, sentenza n. 1501 del 13 marzo 2002.

 

 

 

 

La delibera della Gr Campania n. 4854 del 25/10/2002 - Direttive regionali in materia di accordo di programma.

 

Con la recente delibera n. 4854/2002 la Gr Campania ha inteso illustrare in maniera quanto più esauriente la portata della disciplina di cui all’art. 34 del DLgs 18/8/2000, n. 267, al fine di incentivare il ricorso, da parte degli enti locali della nostra regione, all’accordo di programma che, come è noto, rappresenta indiscutibilmente la forma più innovativa ed intensa di collaborazione tra pubbliche amministrazioni, introdotta nel nostro ordinamento con la legge 8/6/1990, n. 142.

A tale scopo le direttive in commento sono precedute da una doverosa premessa contenente, da un lato, la precisazione che “l’accordo di programma investe la definizione e l’attuazione non soltanto di singole opere, ma anche di interventi o programmi di intervento”, tra i quali, “ad esempio, programmi di industrializzazione, piani integrati di intervento, piani di insediamenti produttivi, piani di riassetto territoriale, progetti a sostegno dell’occupazione”; e dall’altro l’indicazione degli effetti che l’accordo di programma può produrre in capo agli strumenti urbanistici comunali ed agli atti di pianificazione territoriale di carattere sovracomunale.

In particolare, è stato specificato che l’accordo di programma può comportare la variazione anche di tali ultimi atti pianificatori, così come recentemente affermato dal Consiglio di Stato (sezione V, sentenza n. 25 del 5/1/2001), che sul punto ha smentito quanto già sostenuto, ad esempio, dal Tar Campania (sezione I, sentenza n. 2911 del 10/11/1999). 

Difatti “diversamente argomentando (laddove cioè si ritenesse preclusa la possibilità di concludere un accordo di programma che interessi, ad esempio, un’area ricompresa in un piano territoriale di coordinamento o in un piano territoriale paesistico), si giungerebbe a svilire in maniera ingiustificata il valore della normativa” di cui all’art. 34 Tu degli enti locali, “che nel prevedere espressamente la partecipazione di tutte le amministrazioni preposte alla più completa attuazione di una determinata iniziativa non pone alcun limite, in senso soggettivo ed oggettivo, all’esperibilità dell’accordo”.

Allo stesso tempo, però, nel testo delle direttive è stato opportunamente chiarito che - a fronte del riferimento, operato dal legislatore, alla definizione, oltre che all’attuazione di opere, di interventi e di programmi di intervento - l’accordo di programma può determinare anche la “definizione (…) degli atti di programmazione o di pianificazione territoriale sovracomunale”, con ciò attribuendo esplicitamente all’accordo di programma il valore di sede procedimentale idonea ad ospitare, ad esempio, la formazione di un piano territoriale attraverso il confronto tra tutte le amministrazioni coinvolte nel relativo procedimento.

E laddove si consideri che tale confronto avviene in un’ottica di simultaneità - che rappresenta il cardine della concertazione amministrativa - è evidente che il modulo procedimentale in esame potrà produrre, una volta irregimentato, una sensibile riduzione dei tempi necessari alla formazione (oltre che alla variazione) degli strumenti di pianificazione urbanistica e di programmazione territoriale.

Figura 1 - Italsider. Altoforno (Napoli)

 

 

Sportello quesiti

Dei comportamenti della Commissione edilizia integrata

 

 

 

1. Italsider. Altoforno (Napoli)

 

 

 

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