La Regione Campania, con la Lr 27 del 22 ottobre 2002 “Istituzione
del registro storico-tecnico-urbanistico dei
fabbricati ai fini della tutela della
pubblica e privata incolumità”,
concernente la conservazione, manutenzione e
modificazione di ogni fabbricato o parte di
esso, pubblico e privato, ha istituito
quella che si può considerare una sorta di carta
d’identità di tutti gli edifici
esistenti sul territorio regionale. Anzi, il
registro del fabbricato è molto di
più; rappresenta, come dire, una sorta di curriculum
vitae degli edifici e anche un bollettino
sul loro stato di salute.
La Lr 27/2002 è operativa dal 29 ottobre 2002, giorno successivo alla
pubblicazione sul Burc.
I 10 articoli della legge, infatti, rendono obbligatorio il registro
storico-tecnico-urbanistico per ogni
fabbricato, sia pubblico che privato
presente sul territorio della regione. La
finalità è quella di tutelare e
salvaguardare la pubblica e privata
incolumità.
Pubblica
e privata incolumità e manutenzione
programmata del territorio
L’iniziativa legislativa relativa al fascicolo del fabbricato1,
messa in essere dopo alcuni crolli di
edifici venuti alla ribalta della cronaca2,
e successivamente arenatasi, può essere
letta come promozione di una politica
specificatamente rivolta alla messa in
sicurezza3 e alla manutenzione
programmata dell’esistente, pur nella
differenza concettuale tra tali due tipi di
attività4. Si sta prendendo
piena consapevolezza della crescita di un
terzo mercato dopo quello del nuovo e
quello del recupero, e cioè il
mercato vastissimo della manutenzione.
Non esiste una normativa quadro di riferimento in materia di registro,
o fascicolo o libretto che dir si voglia,
del fabbricato. Esistono, tuttavia, una
serie di disegni di legge parlamentare.
La tenuta del registro è un obbligo a carico dei proprietari,
sia singolarmente sia riuniti in condominio,
tramite l’amministratore. Nel caso si
tratti di abitazioni singole, i proprietari
possono anche essere rappresentati per
delega.
Il termine di scadenza per la redazione del registro è fissato in
dodici mesi per gli edifici pubblici e
privati con attività che comportino
presenza di lavoratori e accesso al
pubblico, in ventiquattro mesi per i
restanti edifici privati, a partire dalla
entrata in vigore della presente legge. Nel registro
occorrerà dichiarare lo stato di
conservazione e di manutenzione non solo del
fabbricato ma anche delle aree e dei
manufatti di pertinenza, al fine di
salvaguardare l’incolumità pubblica e
privata.
Per
ogni edificio un angelo custode
Ciascun proprietario di fabbricato nomina un tecnico, denominato tecnico
incaricato, per la tenuta e
l’aggiornamento periodico del registro.
Nel caso in cui i proprietari di immobili
facciano parte di un complesso condominiale,
essi si riuniscono in condominio, tramite
l’amministratore dello stesso, ovvero
possono essere rappresentati per delega, e
nominano il tecnico di cui sopra.
Il tecnico incaricato può essere un ingegnere, un architetto, un
geologo, un geometra, un perito edile,
ciascuno nel rispetto delle competenze della
propria categoria.
Le figure professionali citate devono essere iscritte ai rispettivi
albi o collegi professionali da cinque o più
anni. Possono essere iscritte anche da tre o
più anni; in tal caso devono essere in
possesso dell’attestato di frequenza di un
corso di formazione professionale in materia
di sicurezza geo-statica degli edifici
rilasciato da ente o da organismo
riconosciuto.
Il tecnico incaricato dovrà redigere specifiche relazioni sulle
condizioni del fabbricato, sul sottosuolo e
sulla sua evoluzione storica. Il registro
del fabbricato deve, in particolare,
contenere informazioni riguardanti la
sicurezza, l’esistenza di vincoli, la
situazione progettuale, urbanistica,
geologica, autorizzativa, edilizia,
catastale, strutturale e impiantistica di
smaltimento delle acque, con le
modificazioni avvenute nel tempo, i relativi
atti progettuali e provvedimenti
autorizzativi e per l’edificabilità,
l’abitabilità o agibilità del
fabbricato.
Il tecnico designato, oltre ad avere l’incarico di aggiornare ogni
anno le predette informazioni, è chiamato
in continuazione ad assolvere una serie di
compiti di vigilanza alquanto numerosi ed
incombenti, con relative responsabilità.
Dovrà, infatti, controllare ed annotare sul
registro l’esecuzione di eventuali opere e
comunicare ai proprietari e al comune gli
elementi che dovessero compromettere la
sicurezza geo-statica del fabbricato. La
tenuta del registro e l’obbligo della
nomina del tecnico incaricato permangono
fino alla cancellazione del fabbricato
stesso dall’iscrizione in catasto.
Il tecnico assumerebbe le vesti di gendarme, o, se si
vuole, di angelo custode
dell’edificio.
Il
regolamento di attuazione
La Giunta regionale deve approvare il regolamento attuativo del
registro storico-tecnico-urbanistico dei
fabbricati entro 180 giorni dall’entrata
in vigore della legge in esame. Tale
regolamento dovrà indicare le modalità di
aggiornamento dei dati e i termini per
affidare l’incarico ai professionisti e
relative tariffe.
Il regolamento dovrà, in particolare, specificare:
- le modalità per la tenuta e per l’aggiornamento periodico del
registro;
- le modalità con cui il registro dovrà essere trasmesso al comune;
- la forma dei modelli di riferimento del registro, anche nel caso si
tratti di nuove costruzioni;
- i termini fissati per l’affidamento dell’incarico ad un tecnico,
per il completamento e per il periodico
aggiornamento del registro;
- le tariffe concordate con i rappresentanti degli ordini e dei collegi
professionali tecnici;
- i criteri per l’accesso al fondo regionale da parte dei comuni.
I comuni avranno specifiche competenze in materia. Il provvedimento,
infatti, istituisce un fondo che, per il
2002, è pari a 50.000 euro a disposizione
proprio dei comuni: entro il 31 dicembre di
ogni anno le schede tecniche del registro
saranno trasmesse agli uffici tecnici dei
comuni competenti per territorio.
Gli
elementi di avanzamento
La Lr introduce un elemento di indubbia novità e di avanzamento del
quadro normativo in materia. Essa mira, nel
suo insieme, alla costruzione di un vero e
proprio sistema informativo territoriale (Sit)
del patrimonio edilizio regionale.
Gli oneri per dotarsi del registro sono a carico dei proprietari,
mentre il deterrente è rappresentato dalla
sospensione dell’abitabilità degli
stabili.
La norma si muove, in qualche modo, anche nella direzione
dell’emersione del fenomeno
dell’abusivismo edilizio.
Poichè la pubblica amministrazione (Pa) è tenuta a conoscere
gli edifici con documento d’identità, si
potrebbe verificare una presa di distanze,
in termini di responsabilità, della Pa
stessa nei confronti di edifici che
dovessero risultare sconosciuti.
La presenza di un documento di tale natura potrebbe anche porre i
privati al riparo da angherie reciproche con
vicini e confinanti. Infatti, eventuali
carenze, difetti o irregolarità
emergerebbero all’atto della formazione
del fascicolo e rispetto ad essi si dovrà
in ogni caso intervenire. Il fascicolo
assumerebbe il ruolo di elemento di
autodisciplina ed autocontrollo rispetto
all’intero quadro normativo e
regolamentare vigente.
Le
cose da rivedere
L’indagine affidata al tecnico redattore del registro è sicuramente
complessa e, talvolta, non chiaramente
definibile, ma per alcuni versi risulta
anche non strettamente necessaria ai fini
della tutela della pubblica e privata
incolumità5.
D’altra parte, alcune indagini previste dalla Lr in esame non possono
essere imposte a carico dei proprietari,
essendo riconducibili a compiti di vigilanza
e di controllo della Pa, con la conseguente
possibilità di configurare anche
un’eccezione di illegittimità
costituzionale della Lr medesima. In ogni
caso, poi, la prevedibile mancata redazione
del registro in molti casi non può
comportare l’obbligatoria dichiarazione di
inabitabilità ed inagibilità dei relativi
fabbricati, sia perché essa non equivale
all’esistenza di un pericolo per la
pubblica e privata incolumità, sia perché
potrebbe colpire frequentemente soggetti
diversi dai trasgressori.
La Lr è, infatti, finita nel mirino del Governo. Il Consiglio dei
ministri, nella seduta dell’11 dicembre
2002, ha deciso di impugnarla davanti alla
Corte costituzionale.
Le censure, partite dal dipartimento Affari regionali,
riguardano tre dei 10 articoli del
provvedimento.
Nelle motivazioni si legge, innanzitutto, che “le disposizioni
contenute negli articoli 4 e 8, che
impongono ai privati l’assistenza di
professionisti, quali tecnici incaricati di
redigere il previsto registro, a condizioni
prestabilite attraverso convenzioni
stipulate da ordini e collegi professionali
con soggetti amministrativi e politici,
violando l’autonomia di detti
professionisti nei rapporti con i privati a
cui gli stessi rendono le loro prestazioni
professionali, concreta un’indebita
ingerenza in rapporti di diritto privato e
invade, quindi, la competenza esclusiva
statale in materia di ordinamento civile”.
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1 - La pietra lavica vesuviana |
Inoltre,
prosegue la nota, quanto previsto
all’articolo 5, comma 2, “prevedendo
come fattispecie sanzionatoria la
sospensione dell’agibilità e
dell’abitabilità dell’edificio e
considerato che la competenza regionale in
materia di sanzioni amministrative, così
come affermato dalla Corte costituzionale,
segue quella sostanziale cui la sanzione si
riferisce, andando a incidere su aspetti che
ricadono nella competenza esclusiva statale
in materia privatistica, in quanto opera una
limitazione alla proprietà, peraltro non
adeguatamente giustificata da un fine
pubblico, eccede dalla competenza
regionale”.
La decisione ha trovato soddisfatta Confedilizia, presentatrice del
ricorso, che vede nel provvedimento un
indebito aggravio per la proprietà
edilizia.
Quanto alle verifiche, la Lr avrebbe potuto limitarsi ad esigere un
controllo periodico della statica dei
fabbricati, ad esempio, ogni 4-5 anni.
Anche l’obbligo di fascicolo per tutti gli immobili sembra esagerato.
Per qualcuno (come, ad esempio, Confedilizia)
è solo demagogia in quanto si vorrebbe
“compiacere professionisti senza lavoro e
costruttori senza committenti”.
Una classificazione del territorio funzionale a stabilire priorità di
intervento in tema di prevenzione non può
che vedere il comune come soggetto
competente a definire le aree urbane
sensibili, con la indispensabile
collaborazione dei cittadini, anche in forma
di denuncia, e conseguente relativa
identificazione di edifici realmente a
rischio.
1 Il disegno di legge 4339-bis, in discussione presso la Commissione
territorio, ambiente e beni culturali del
Senato, prevede l’introduzione del
cosiddetto fascicolo di fabbricato, ovvero
di un documento nel quale siano raccolte
tutte le informazioni tecniche, statiche e
tecnologiche relative agli edifici esistenti
sul territorio nazionale. In detto
provvedimento è previsto l’obbligo, in
capo al proprietario e all’amministratore,
di dichiarare, in occasione della stipula di
contratti di locazione o compravendite di
alloggi, l’esistenza del fascicolo del
fabbricato aggiornato e, quindi, di
certificare lo stato di conservazione
dell’immobile.
2 Il crollo della palazzina di via Vigna Jacobini a Roma e di viale
Giotto a Foggia, nel novembre 1999, oltre a
quelli precedenti di Palermo e del Portuense
a Roma.
3 Da uno studio del Censis, riferito alle condizioni di degrado del
patrimonio residenziale italiano, si
apprende che vi sono 3.500.000 abitazioni
potenzialmente a rischio, il 36,5% delle
quali per ragioni di anzianità e il
restante 63,5% per cause
tecnico-scientifiche.
4 Segnalini O. (2000), Gli aspetti urbanistici della sicurezza degli
edifici, in: convegno Inu “Sicurezza e
manutenzione degli insediamenti e degli
edifici: esperienze e prospettive”,
22/3/2000, Roma.
5 Le informazioni che si richiedono per il registro vanno ben oltre
quelle strettamente indispensabili per la
tutela della pubblica e privata incolumità.
Si richiede, infatti, oltre alla conoscenza
di provvedimenti autorizzativi circa l’edificabilità,
anche dal punto di vista strutturale,
l’abitabilità e l’agibilità del
fabbricato, anche la situazione progettuale,
urbanistica, edilizia, impiantistica, di
smaltimento acque, geologica del sottosuolo,
relativa all’esistenza di vincoli,
catastale.
1. La pietra lavica vesuviana
L’immagine è tratta da “Campania: le radici del futuro”,
Allegato a Qualeimpresa n. 8-9/2001,
realizzato dall’Assessorato alle attività
produttive della Regione Campania.
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