| La legge 122/1989, nota come legge Tognoli, mette a disposizione delle
                                    amministrazioni comunali un importante
                                    strumento di pianificazione e gestione delle
                                    aree destinate alla sosta, denominato programma
                                    urbano dei parcheggi (Pup); esso
                                    presenta una notevole valenza urbanistica
                                    visto che il Pup può costituire variante
                                    agli strumenti urbanistici vigenti nel caso
                                    in cui contenga indicazioni contrastanti con
                                    essi. La legge Tognoli introdusse, inoltre, il raddoppio dei valori minimi
                                    della dotazione di spazi per la sosta
                                    pertinenziali alle nuove edificazioni nella
                                    misura di 1mq/10mc, nonché incentivi di
                                    natura finanziaria per la costruzione di
                                    nuovi parcheggi e nuovi strumenti di
                                    controllo della sosta su strada in modo da
                                    facilitarne la gestione. In particolare l’art. 3 della citata legge ha demandato alle regioni
                                    il compito di approvare e finanziare i Pup
                                    dei comuni di medie e piccole dimensioni,
                                    mentre l’art. 6 ha individuato 15 grandi
                                    città, fra le quali Napoli, i cui programmi
                                    di intervento in materia di parcheggi
                                    dovevano essere approvati dalle rispettive
                                    regioni. Le risorse economiche previste dall’art. 6, complessivamente pari a
                                    lire 44.315.000.000, risultano totalmente
                                    impegnate dalla Giunta regionale che, con
                                    proprio atto del 16.11.1999, n. 7495, ha
                                    approvato il Pup del Comune di Napoli con
                                    relative procedure per la realizzazione
                                    degli interventi in corso di esecuzione. Il piano degli interventi di cui all’art. 3, approvato dal Consiglio
                                    regionale della Campania con atto del
                                    31.12.1999, n. 53/1, è in corso di
                                    attuazione. Con deliberazione del 27.4.2001,
                                    n. 1707, la Giunta regionale della Campania
                                    ha operato una prima assegnazione delle
                                    risorse stanziate a valere sia sui
                                    finanziamenti statali sia utilizzando fondi
                                    regionali. Sul Burc n. 17/2002 è stata pubblicata la delibera di Giunta regionale
                                    del 5.3.2002, n. 814, che riporta, quale
                                    allegato, le “linee di indirizzo per
                                    l’esecuzione di programmi urbani
                                    parcheggi” redatti ai sensi dell’art. 3
                                    della legge 122/1989 e riferiti ai Pup
                                    approvati con deliberazioni del Consiglio
                                    regionale del 31.12.1999, n. 53/1, già
                                    finanziati in accordo con le indicazioni di
                                    cui alla delibera di giunta regionale del
                                    27.4.2001, n. 1707. Nelle citate linee di indirizzo, oltre alla precisazione delle modalità
                                    di redazione dei progetti, di realizzazione
                                    delle opere e di conseguente trasferimento
                                    dei finanziamenti, viene prevista la
                                    possibilità di delocalizzazione degli
                                    interventi. Per la redazione dei progetti viene chiarito che qualora l’importo
                                    del progetto ecceda quello del finanziamento
                                    concesso, bisognerà specificare le fonti
                                    economiche integrative ovvero la chiara
                                    individuazione di un lotto funzionale
                                    realizzabile con l’importo del contributo
                                    disponibile, per garantire, in ogni caso, la
                                    fruibilità del parcheggio da
                                    realizzare. Circa la diversa localizzazione di un intervento di
                                    parcheggio inserito in un Pup già
                                    approvato, si precisa come tale eventualità
                                    venga consentita solo qualora si produca
                                    idonea motivazione e fermo restando
                                    l’entità del finanziamento inizialmente
                                    concesso. 
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