La nuova legge regionale campana per il
governo del territorio (Lr 22 dicembre 2004,
n. 16) sembra offrire una prima applicazione
della direttiva comunitaria 42/2001/Ce del
27 giugno 2001, “concernente la valutazione
degli effetti di determinati piani e
programmi sull’ambiente”, lì dove ha
introdotto la valutazione ambientale
strategica dei piani. In particolare il
dettato normativo (art. 47) stabilisce che i
piani territoriali di settore e i piani
urbanistici siano accompagnati da
“valutazione ambientale”, da effettuarsi
durante la fase di redazione dei piani
stessi, ai quali dovrà essere allegata una
relazione che illustri in quale modo e in
che misura si è tenuto conto delle
risultanze della valutazione ambientale
eseguita.
La valutazione dovrà scaturire da un
rapporto ambientale in cui siano
individuati, descritti e valutati gli
effetti significativi dell’attuazione del
piano sull’ambiente e le possibili
alternative, alla luce degli obiettivi e
dell’ambito territoriale di riferimento. La
proposta di piano e il rapporto ambientale
dovranno essere messi a disposizione delle
autorità interessate e del pubblico con le
procedure di cui agli articoli 15, 20 e 24
della Lr 16/20041.
Questo provvedimento rappresenta una novità
sostanziale e prefigura una innovazione
significativa nell’approccio alla
pianificazione territoriale di livello
comunale e di area vasta, ed è per questo
utile qui approfondirne le modalità
applicative, a partire da un’attenta lettura
della richiamata direttiva comunitaria.
La direttiva 2001/42/Ce2 trae
fondamento dall’art. 174 del Trattato
comunitario, lì dove si stabilisce che la
politica della Comunità in materia
ambientale contribuisce, tra l’altro, a
perseguire gli obiettivi della salvaguardia,
della tutela e del miglioramento della
qualità dell’ambiente, della protezione
della salute umana e dell’utilizzazione
accorta e razionale delle risorse naturali,
e che essa deve essere fondata sul principio
della precauzione. L’art. 6 del Trattato
stabilisce, altresì, che le esigenze
connesse con la tutela dell’ambiente devono
essere integrate nella definizione delle
politiche e delle azioni comunitarie, in
particolare nella prospettiva di promuovere
lo sviluppo sostenibile degli Stati membri.
Sulla base di questi presupporti fondativi,
e delle norme e programmi che da essi sono
scaturiti, con la direttiva 42 l’Unione
europea ha introdotto un importante
strumento per l’integrazione delle
considerazioni di carattere ambientale
nell’elaborazione e nell’adozione di taluni
piani e programmi, agendo direttamente in
fase di elaborazione degli stessi e prima
della loro adozione.
I piani e programmi oggetto di
valutazione ambientale strategica (Vas)
sono quei piani e programmi elaborati e/o
adottati da un’autorità a livello nazionale,
regionale o locale, oppure predisposti da
un’autorità per essere approvati mediante
una procedura legislativa (dal parlamento o
dal governo)3, che investono i
seguenti settori: agricolo, forestale, della
pesca, energetico, industriale, dei
trasporti, della gestione dei rifiuti e
delle acque, delle telecomunicazioni,
turistico, della pianificazione territoriale
o della destinazione dei suoli.
Per valutazione ambientale s’intende,
invece, l’elaborazione di un rapporto di
impatto ambientale, lo svolgimento di
consultazioni, la valutazione del rapporto
ambientale stesso e dei risultati delle
consultazioni nell’iter decisionale, nonché
la messa a disposizione delle informazioni
sulla decisione a cui si è pervenuti.
Nel rapporto di impatto ambientale devono
essere individuati, descritti e valutati gli
effetti significativi che l’attuazione del
piano o del programma potrebbe avere
sull’ambiente, nonché le ragionevoli
alternative alla luce degli obiettivi e
dell’ambito territoriale del piano o del
programma stesso. Il rapporto deve contenere
le seguenti informazioni:
a) illustrazione dei contenuti, degli
obiettivi principali del piano o programma e
del rapporto con altri piani o programmi in
itinere;
b) aspetti pertinenti dello stato attuale
dell’ambiente e sua evoluzione probabile
senza l’attuazione del piano o del
programma;
c) caratteristiche ambientali delle aree che
potrebbero essere significativamente
interessate;
d) qualsiasi problema ambientale esistente
pertinente al piano o programma, ivi
compresi quelli relativi ad aree di
particolare rilevanza ambientale;
e) obiettivi di protezione ambientale
stabiliti a livello internazionale,
comunitario o degli Stati membri pertinenti
al piano o al programma, e il modo in cui,
durante la sua preparazione, si è tenuto
conto di detti obiettivi e di ogni
considerazione ambientale;
f) possibili effetti significativi4
sull’ambiente, compresi aspetti quali la
biodiversità, la popolazione, la salute
umana, la flora e la fauna, il suolo,
l’acqua, l’aria, i fattori climatici, i beni
materiali, il patrimonio culturale, anche
architettonico e archeologico, il paesaggio
e l’interrelazione tra i suddetti fattori;
g) misure previste per impedire, ridurre e
compensare nel modo più completo possibile
gli eventuali effetti negativi significativi
sull’ambiente;
h) sintesi delle ragioni della scelta delle
alternative individuate e una descrizione di
come è stata effettuata la valutazione,
nonché le eventuali difficoltà incontrate
(ad esempio, carenze tecniche o mancanza di
know-how) nella raccolta delle
informazioni richieste;
i) descrizione delle misure previste in
merito al monitoraggio di cui all’articolo
10 della direttiva 2001/42/Ce;
j) sintesi non tecnica delle informazioni di
cui alle lettere precedenti, per la
divulgazione ad un più ampio pubblico di
destinatari.
Per determinare i possibili effetti
significativi bisognerà esaminare le
caratteristiche del piano o del programma,
tenendo conto in particolare, dei seguenti
elementi:
- in quale misura il piano o il programma
stabilisce un quadro di riferimento per
progetti e altre attività, o per quanto
riguarda l’ubicazione, la natura, le
dimensioni e le condizioni operative, o
attraverso la ripartizione delle risorse;
- in quale misura il piano o il programma
influenza altri piani o programmi, inclusi
quelli gerarchicamente ordinati;
- la pertinenza del piano o del programma
per l’integrazione delle considerazioni
ambientali, in particolare al fine di
promuovere lo sviluppo sostenibile;
- problemi ambientali pertinenti al piano o
al programma;
- la rilevanza del piano o del programma per
l’attuazione della normativa comunitaria nel
settore dell’ambiente (ad esempio, piani e
programmi connessi alla gestione dei rifiuti
o alla protezione delle acque).
Bisognerà, inoltre, tener conto delle
caratteristiche degli effetti e delle aree
che possono essere interessate, con rilievo
dei seguenti elementi:
- probabilità, durata, frequenza e
reversibilità degli effetti;
- carattere cumulativo degli effetti;
- natura transfrontaliera degli effetti;
- rischi per la salute umana o per
l’ambiente (ad esempio, in caso di
incidenti);
- entità ed estensione nello spazio degli
effetti (area geografica e popolazione
potenzialmente interessate);
- valore e vulnerabilità dell’area che
potrebbe essere interessata a causa delle
speciali caratteristiche naturali o del
patrimonio culturale, e/o del superamento
dei livelli di qualità ambientale o dei
valori limite, e/o dell’utilizzo intensivo
del suolo;
- effetti su aree o paesaggi riconosciuti
come protetti a livello nazionale,
comunitario o internazionale.
La proposta di piano o di programma e il
rapporto ambientale devono essere messi a
disposizione delle autorità e del pubblico,
affinché tutti i soggetti interessati
possano esprimere il proprio parere prima
dell’adozione del piano (o del programma) o
dell’avvio della relativa procedura
legislativa5.
La consultazione a monte deve poi essere
confermata a valle dell’adozione di un
piano o un programma: le autorità e il
pubblico devono essere infatti informati
della decisione presa e deve essere messo a
loro disposizione il piano o il programma
adottato, nonché una dichiarazione di
sintesi in cui si illustri in che modo le
considerazioni ambientali sono state
integrate nel piano o programma e come si è
tenuto conto del rapporto ambientale
redatto, dei pareri espressi e dei risultati
delle consultazioni avviate, nonché infine
le ragioni per le quali è stato scelto il
piano o il programma adottato, alla luce
delle alternative possibili che erano state
individuate, e le misure previste in merito
alla successiva fase di monitoraggio6.
La direttiva 2001/42/Ce ha carattere
procedurale per cui le sue disposizioni
avrebbero dovuto essere integrate nelle
procedure esistenti nei diversi Stati
membri, è per questo particolarmente
interessante osservare come, parallelamente
alla discussione della direttiva in sede
comunitaria, in Italia alcune regioni
avevano di fatto anticipato la direttiva
stessa introducendo la Vas, seppur in modo
parziale, nell’ambito delle loro leggi sulla
valutazione di impatto ambientale
(Via), o in altre leggi di settori specifici
come la pianificazione territoriale e
l’urbanistica. Ed è ancora più significativo
analizzare le esperienze maturate in alcune
amministrazioni regionali e provinciali. A
tal fine si rinvia ad una interessante
pubblicazione del Centro Via Italia7,
risultato del lavoro svolto nel 2002
nell’ambito di un corso di formazione sulla
Vas, promosso dal Ministero dell’ambiente e
tutela del territorio, dal Formez e dalla
società FormAmbiente, dal quale abbiamo
estrapolato la Tabella 1, che
illustra sinteticamente la situazione delle
regioni e province autonome italiane.
Ritornando alla nostra regione e ai
provvedimenti assunti in materia di Vas,
anche come conseguenza della emanazione
della Lr 16/2004, è opportuno qui richiamare
la informativa pubblicata sul Burc n.
9 del 7 febbraio 2005, con la quale si
ribadisce l’obbligo di sottoporre a Vas
piani e programmi afferenti ai settori di
intervento8 così come individuati
dalla direttiva 2001/42/Ce, e di predisporre
a tal fine il rapporto ambientale
nelle forme e secondo le modalità previste
dalla richiamata direttiva, al fine di
acquisire il parere preliminare all’adozione
dei provvedimenti interessati. L’informativa
richiama di fatto quanto disposto dalla
Giunta regionale con deliberazione n. 421
del 12 marzo 2004 (pubblicata sul Burc n. 20
del 26 aprile 2004), a cui è allegato il
Disciplinare delle procedure di valutazione
di competenza regionale9, con
l’individuazione degli organi preposti allo
svolgimento di tali procedure. In
particolare si fa riferimento al Servizio e
alla Commissione Via, ai Tavoli tecnici e al
Comitato tecnico per l’ambiente (Cta) ed è
forse utile analizzare nel dettaglio le
funzioni e le modalità operative di tali
organismi.
Innanzitutto il Servizio Via, di
fatto già operante in Regione Campania, ha
il compito di:
- ricevere le richieste avanzate dai
soggetti proponenti, pubblici o privati e
istruirne il procedimento;
- fornire ai soggetti che presentano istanza
di studio di impatto ambientale (scooping)
idonea cartografia di base e tematica da
porre a base di tale studio di impatto
ambientale;
- mantenere i rapporti con i soggetti
proponenti, con il Ministero dell’ambiente,
con le autorità locali, nonché con il
pubblico in generale;
- svolgere attività tecnico-amministrativa
nella fase istruttoria mettendo a
disposizione le specifiche competenze dei
funzionari del servizio stesso attraverso la
partecipazione ai Tavoli tecnici, alla
Commissione Via e al Comitato tecnico per
l’ambiente;
- definire le proposte di assegnazione delle
pratiche ai singoli Tavoli tecnici da
proporre alla Commissione Via, nonché le
proposte dell’ordine del giorno dei tavoli
da proporre al coordinatore degli stessi;
- definire le proposte dell’ordine del
giorno e del calendario della Commissione
Via e del Comitato tecnico per l’ambiente da
proporre all’Assessore all’ambiente;
- aggiornare il data-base dei dati
ambientali e, a tal fine, curare i rapporti
con il Servizio cartografico regionale e con
tutti gli altri servizi ritenuti necessari
per l’implementazione della banca dati
ambientale;
- predisporre l’atto amministrativo relativo
al giudizio di compatibilità ambientale
sulla base del parere della Commissione Via
e del Cta;
- curare la comunicazione dell’esito della
procedura di Via ai soggetti del
procedimento e a tutte le altre
amministrazioni pubbliche competenti, anche
in materia di controlli ambientali, nonché
provvedere ad un’adeguata pubblicizzazione
dell’esito medesimo in rapporto alle singole
tipologie progettuali;
- curare la tenuta del registro di
screening in cui è riportato l’elenco
delle procedure per le quali viene richiesta
la verifica di assoggettabilità a Via e i
relativi esiti, e garantire che tale
registro sia consultabile da parte del
pubblico anche attraverso il sito web della
Regione Campania;
- curare il deposito e la conservazione dei
documenti e di tutti gli atti inerenti i
procedimenti conclusi e assicurarne la
consultazione da parte del pubblico.
La Commissione Via è nominata dal
Presidente della Giunta regionale ed è
composta dall’Assessore all’ambiente, con
funzioni di Presidente, dal Coordinatore
dell’Agc Ecologia e Ambiente, con funzioni
di vice presidente, da un rappresentante
dell’Agc Gestione del territorio, da cinque
consulenti esterni esperti nei settori e
fattori ambientali, da un dirigente dell’Arpac
e da tre rappresentanti del Servizio Via.
Essa ha il compito di:
- coordinare da un punto di vista
scientifico e metodologico l’istruttoria
delle proposte progettuali per le quali è
stato richiesto il parere;
- formulare le richieste di integrazione
proposte dai competenti Tavoli tecnici;
- formulare il parere di competenza sulla
base del quale viene espresso il giudizio di
compatibilità ambientale di competenza del
Servizio Via.
I Tavoli tecnici, invece, sono cinque
ciascuno dei quali formato da un nucleo
centrale, nominato dall’Assessore
all’ambiente, composto da uno dei consulenti
esterni che costituiscono la Commissione e
da tre rappresentanti del Servizio Via e/o
del Settore tutela ambiente, ed
eventualmente da rappresentanti di altre
strutture regionali e/o dell’Arpac e/o
dell’Autorità ambientale, da individuare in
relazione alle diverse tipologie di opere
nonché alle componenti ambientali
interessate. I Tavoli hanno il compito di:
- verificare la completezza della
documentazione prodotta e la rispondenza
delle informazioni fornite e proporre
eventuali richieste di integrazioni;
- procedere all’istruttoria delle istanze
con particolare riferimento al quadro
programmatico dello studio di impatto
ambientale presentato dai proponenti, alla
congruenza delle proposte progettuali con il
regime vincolistico e normativo di
riferimento e alla correttezza delle analisi
delle componenti ambientali;
- procedere all’istruttoria delle richieste
di screening;
- redigere apposita relazione riassuntiva
delle risultanze dell’esame delle proposte
progettuali, sulla base della quale la
Commissione Via formulerà il parere di
competenza.
Il Comitato tecnico per l’ambiente,
infine, è nominato dal Presidente della
Giunta regionale, ed è costituito
dall’Assessore all’ambiente che lo presiede,
dal coordinatore dell’Agc Ecologia, dai
coordinatori dei Tavoli tecnici, da tre
esperti di Vas, da due rappresentanti del
Servizio Via e/o del Settore Tutela Ambiente
e, eventualmente, da rappresentanti di altre
strutture regionali e/o dell’Arpac e/o
dell’Autorità ambientale, da individuare in
relazione alle diverse tipologie di piani
e/o programmi. Esso ha il compito di:
- individuare i piani e programmi da
sottoporre a Vas (screening);
- snellire le procedure di Via per le opere
previste in piani e programmi;
- esaminare e verificare i rapporti
ambientali presentati;
- verificare le consultazioni delle autorità
e del pubblico e i relativi strumenti di
informazione utilizzati;
- monitorare l’attuazione dei piani e dei
programmi.
In particolare, per quel che riguarda la
procedura di presentazione della Vas il
disciplinare allegato alla delibera n.
421/2004, all’art. 5 stabilisce che i
soggetti pubblici o privati, proponenti
piani e programmi e/o interventi in piccole
aree ex art. 3, co. 3, della direttiva
42/2001/Ce, devono presentare le proprie
richieste al Servizio Via (Settore tutela
ambiente - Agc Ecologia - Via De Gasperi, 28
Napoli), corredate dalla documentazione
tecnica amministrativa prevista dalle
vigenti normative in materia (artt. 4, 5, 6,
7, 8, 9 e 10 della direttiva 2001/42/Ce), in
formato cartaceo e su supporto informatico
(Cd Rom) per la costituzione della banca
dati di settore e per consentire al Servizio
Via la trasmissione al Comitato tecnico per
l’ambiente, che a sua volta deve concludere
le procedure valutative entro 90 giorni dal
deposito dello studio di Vas, emettendo un
apposito parere motivato cui i proponenti
sono tenuti ad attenersi10.
Note
1
Art. 15 – Procedimento di formazione del
piano territoriale regionale; Art. 20 –
Procedimento di formazione del piano
territoriale di coordinamento provinciale;
Art. 24 – Procedimento di formazione del
piano urbanistico comunale.
2
Pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee il 21.7.2001.
3
Nei piani e programmi sono inclusi
anche quelli cofinanziati dalla Comunità
europea.
4
Detti effetti devono comprendere quelli
secondari, cumulativi, sinergici, a breve,
medio e lungo termine, permanenti e
temporanei, positivi e negativi.
5
Gli Stati membri designano le autorità che
devono essere consultate e che, per le loro
specifiche competenze ambientali, possono
essere interessate agli effetti
sull’ambiente dovuti all’applicazione dei
piani e dei programmi, e individuano i
settori del pubblico, compresi i settori del
pubblico che sono interessati dall’iter
decisionale nell’osservanza della direttiva
42/2001/Ce o che ne sono o probabilmente ne
verranno toccati, includendo le pertinenti
organizzazioni non governative quali quelle
che promuovono la tutela dell’ambiente e
altre organizzazioni interessate. Più in
generale gli Stati membri devono determinare
le specifiche modalità per l’informazione e
la consultazione delle autorità e del
pubblico.
6
Gli Stati membri controllano gli effetti
ambientali significativi dell’attuazione dei
piani e dei programmi al fine, tra l’altro,
di individuare tempestivamente gli effetti
negativi imprevisti e essere in grado di
adottare le misure correttive che ritengono
opportune (direttiva 42/2001/Ce, art. 10).
7
Il materiale è consultabile on line
nel sito del Formez (www.formez.it).
8
Agricolo; Forestale; Pesca; Energetico;
Industriale; Trasporti; Gestione dei
rifiuti; Gestione delle acque;
Telecomunicazioni; Turistico; Pianificazione
territoriale o destinazione dei suoli.
9
Via (valutazione di impatto ambientale); Vi
(valutazione di incidenza); Sentito (per la
Via nazionale art. 6 legge 349/1986); Vas
(valutazione ambientale strategica -
direttiva 2001/42 Ce). Le opere da
sottoporre a Via e/o a screening o
per le quali è necessario esprimere il
sentito (di cui alla legge 349/1986) sono
quelle di cui al Dpr 12.4.1996 e s.m.i.;
mentre le opere da sottoporre a Vi sono
quelle di cui al Dpr 357/1997; e infine la
Vas si applica ai piani e programmi previsti
dalla direttiva 42/2001/Ce art. 3.
10
Detti tempi devono intendersi al netto
impiegato dal ricorrente per produrre le
integrazioni che eventualmente gli verranno
richieste. Le integrazioni possono essere
richieste una sola volta nella fase
istruttoria. |