Schema di regolamento insediamenti
produttivi
Burc n. 7 del 16.2.2004
Regione Campania Giunta regionale - Seduta
del 23 dicembre 2003 - Deliberazione n. 3848
- Area generale di coordinamento n. 12
Sviluppo Attività Settore Secondario -
Insediamenti produttivi e aree industriali
ex art. 32 legge 219/1981 - Approvazione
schema di regolamento di cui all’art. 18
della Lr 26 luglio 2002, n. 15 (con
allegato).
La Gr approva in via preliminare lo schema
di regolamento recante norme per la
disciplina delle modalità, dei tempi, dei
criteri di assegnazione, degli oneri di
trasferimento e di tutte le attività
amministrative connesse al completamento
delle aree industriali e degli insediamenti
produttivi di cui all’art. 32 della legge
219/1981 (per la ricostruzione nei territori
di cui al sisma del 23 novembre 1980),
emanato ai sensi dell’art. 18 della Lr 26
luglio 2002, n. 15. L’adozione del
provvedimento in parola riveste carattere di
primaria importanza, atteso che si rende
necessario avviare le procedure per la
cessione alle imprese richiedenti dei lotti
che insistono sulle aree industriali
realizzate ai sensi della legge 219/1981.
Avviso pubblico valorizzazione centri
storici
Burc n. 12 del 15.3.2004
Regione Campania Giunta regionale - Seduta
del 5 marzo 2004 - Deliberazione n. 408 -
Area generale di coordinamento n. 16 -
Gestione del territorio tutela beni
paesistico-ambientali e culturali - Lr
18.10.2002, n. 26 “Norme e incentivi per la
valorizzazione dei centri storici della
Campania e per la catalogazione dei beni
ambientali di qualità paesistica - Modifiche
alla Lr 19.2.1996, n. 3 e Regolamento di
attuazione - Approvazione avviso pubblico
annualità 2004 (con allegato).
È approvato l’avviso pubblico con il quale
si individuano le azioni e gli interventi da
ammettere a contributo per l’annualità 2004,
ai sensi della Lr 26/2002; nello stesso
avviso si individuano, fermo restando i
criteri preferenziali previsti dall’art. 35
del regolamento di attuazione della Lr
26/2002, emanato con Dprgc 11.6.2003, n.
376, i criteri per la selezione delle
istanze che perverranno dai comuni. Sono
indicati modalità e termini per la
presentazione delle istanze di contributo e
la relativa documentazione da allegare in
funzione delle tipologie di cui all’art. 33
del regolamento e, in particolare, il
programma di valorizzazione e la
dichiarazione del numero di abitanti del
comune risultante dall’ultimo censimento.
Infine, sono indicati i criteri per la
sezione delle istanze: ai fini della
concessione dei contributi, infatti, la
graduatoria sarà formulata sulla base di un
punteggio alla cui formazione concorrono i
seguenti elementi: qualità
dell’insediamento, qualità del programma di
valorizzazione, convenienza economica.
Riapertura termini Lr 20/2003 ricostruzione
in Campania
Burc n. 17 del 13.4.2004
Lr 7 aprile 2004, n. 7
Modifica della Lr 3.12.2003, n. 20, articolo
10, comma 5: “Semplificazione dell’azione
amministrativa nei comuni della Regione
Campania impegnati nell’opera di
ricostruzione conseguente agli eventi
sismici del novembre 1980 e del febbraio
1981”.
Il provvedimento riapre e proroga i termini
fissati dalla Lr 20/2003 per la definizione
delle pratiche relative alla legge 219/1981
per la riparazione e ricostruzione dei
fabbricati colpiti dagli eventi sismici del
23 novembre 1980 e successivi.
Disciplinare procedure di valutazione di
impatto ambientale
Burc n. 20 del 26.4.2004
Regione Campania Giunta regionale - Seduta
del 12.3.2004 - Deliberazione n. 421 - Area
generale di coordinamento n. 5 - Ecologia
tutela dell’ambiente disinquinamento e
Protezione civile – Approvazione
disciplinare delle procedure di valutazione
di impatto ambientale – Valutazione
d’incidenza, screening, sentito -
Valutazione ambientale strategica.
In attesa di un’organica disciplina
legislativa regionale di tutta la materia,
si è ritenuto necessario, in modifica alla
delibera di Gr 374/1998 e successive
modificazioni, disciplinare una procedura
amministrativa provvisoria in tema di
valutazione di impatto ambientale (Via),
valutazione d’incidenza (Vi),
screening, sentito e
valutazione ambientale strategica (Vas)
di competenza regionale. Si è ritenuto,
cioè, indispensabile procedere ad una
riorganizzazione e razionalizzazione dei
compiti spettanti a ciascuna articolazione
strutturale coinvolta nel procedimento per
conseguire la formulazione dei pareri
regionali di Via e Vas nell’esame dei
progetti proposti da soggetti pubblici e
privati per l’espressione del parere di
competenza. Sono individuati, quali organi
preposti alla procedura di Via, Vi,
screening, sentito, il Servizio
Via e il Settore Tutela dell’ambiente dell’Agc
05 - n. 5 Tavoli Tecnici e la Commissione
Via e quale organi preposti alla procedura
di Vas il Servizio Via e il Settore Tutela
ambiente dell’Agc 05 e il Cta.
Programmazione interventi sulla portualità
turistica
Burc n. 20 del 26.4.2004
Regione Campania Giunta regionale - Seduta
del 19.3.2004 - Deliberazione n. 466 - Area
generale di coordinamento n. 14 - Trasporti
e Viabilità - Atto di programmazione degli
interventi sulla portualità turistica da
realizzarsi in project financing.
È approvato (con allegati) l’Atto di
programmazione degli interventi sulla
portualità turistica da realizzarsi in
project financing con l’indicazione
degli interventi di lavori che, in quanto
compatibili, organici e coerenti con le
“Linee programmatiche per lo sviluppo del
sistema integrato della portualità turistica
in Campania”, approvate con delibera n. 5490
del 15.11.2002 e con delibera n. 4463
dell’8.10.2002, siano realizzabili a mezzo
di finanza di progetto ai sensi degli
articoli 37-bis e seguenti, della legge
11.2.1994, n. 109 e smi, e del Dpr
21.12.1999, n. 554. Si dà avvio alle
necessarie e conseguenti attività
amministrative per l’acquisizione entro il
30 giugno, oppure entro il 31 dicembre in
via residuale, delle proposte di soggetti
promotori, con risorse a proprio carico, per
la realizzazione di lavori pubblici nel
settore della portualità turistica. Ci si
riserva di stipulare, ove ne ricorrano i
presupposti di opportunità, per gli studi di
fattibilità i cui interventi ricadano parte
nel demanio marittimo portuale, di
competenza regionale, e parte nel territorio
rientrante nella disponibilità delle
amministrazioni comunali, appositi accordi
di programma con i comuni interessati al
fine di consentire l’attuazione integrata e
coordinata delle proposte ritenute di
pubblico interesse.
L’allegato 1, denominato “La programmazione
degli interventi sulla portualità turistica
da realizzarsi in project financing”,
costituisce il primo momento della strategia
di attuazione dell’Assessorato ai trasporti
nel settore della portualità turistica
attraverso lo strumento del project
financing. Il documento è stato
elaborato in base a studi di fattibilità
proposti dai comuni e redatti in
contribuzione agli obiettivi, in conformità
agli standard, in coerenza con il metodo
definito dalla Regione Campania per il
settore della portualità turistica. Gli
allegati 2 e 3 riguardano gli studi di
fattibilità e lo schema di sintesi degli
interventi relativi a:
1. riqualificazione del litorale e del
sistema portuale di Vico Equense in Comune
di Castellammare di Stabia;
2. riqualificazione del litorale e del
sistema portuale di Vico Equense in Comune
di Vico Equense - Porto di Marina di Aequa;
3. realizzazione di un porto turistico sul
litorale antistante lo Stadio Arechi in
Comune di Salerno;
4. porto di Pastena in Comune di Salerno;
5. porto turistico Pinetamare in Comune di
Castel Volturno;
6. riqualificazione del porto turistico di
Forio in Comune di Forio.
Adempimenti per l’istituzione di parchi e
riserve naturali
Burc speciale del 27.5.2004
Regione Campania Giunta regionale - Seduta
del 21.11.2003 - Deliberazione n. 3312 -
Area generale di coordinamento n. 16 -
Gestione del territorio - Tutela beni
paesistico-ambientali e culturali -
Istituzione dei parchi e delle riserve
naturali regionali: precisazioni e
adempimenti (con allegati).
L’attività amministrativa collegata
all’applicazione delle norme di
salvaguardia, relative a tutti i parchi e
riserve naturali regionali ha evidenziato la
necessità di organizzare in modo più chiaro
la numerazione dell’articolato nonché di
precisare la portata di alcune disposizioni
in esse contenute. Si è ritenuto, inoltre,
necessario, dover dare certezza di
riferimento nella consultazione della
documentazione cartografica attinente la
perimetrazione e la zonizzazione di tutti i
parchi e riserve naturali regionali mediante
la pubblicazione, sul numero speciale del
Burc in parola, della cartografia in scala
1:25.000, ridotta in tavole di formato A4,
relativa a tutti i parchi e riserve naturali
regionali. Negli allegati numerati da 1 a 11
sono riportate le norme di salvaguardia, il
documento di indirizzo e le tavole
riportanti la perimetrazione dei parchi
regionali: Matese, Roccamonfina Foce
Garigliano, Partenio, Taburno-Camposauro,
Monti Picentini, Campi Flegrei e Fiume Sarno;
nonché delle riserve naturali regionali:
Monte, Eremita Marzano, Lago Falciano, Foce
Volturno-Costa di Licola e Foce Sele-Tanagro.
Contributi per la delocalizzazione dal
rischio Vesuvio
Burc n. 30 del 21.6.2004
Regione Campania Giunta regionale - Seduta
del 22.5.2004 - Deliberazione n. 751 - Area
generale di coordinamento n. 16 - Gestione
del territorio - Comprensorio a rischio
Vesuvio Zona rossa. Contributi in conto
capitale determinazioni (con allegati).
La Giunta regionale della Campania ha
approvato una delibera con la quale stanzia
30 milioni di euro per finanziare i bonus
che saranno nuovamente concessi alle
famiglie residenti nei 18 comuni della zona
rossa del Vesuvio intenzionate a trasferirsi
altrove. Questo stanziamento fa seguito ad
un primo finanziamento di pari importo
(altri 30milioni di euro), la cui erogazione
è in atto sulla base di una graduatoria già
definita dai singoli comuni beneficiari.
Questo nuovo bando ha introdotto
significative novità su proposte avanzate
dai comuni. Ora i Comuni di Ercolano,
Portici, San Giorgio a Cremano, San
Sebastiano al Vesuvio, Massa di Somma,
Pollena Trocchia, Torre del Greco, Torre
Annunziata, Boscotrecase, Boscoreale,
Trecase, Sant’Anastasia, Somma Vesuviana,
Cercola, Terzigno, S. Giuseppe Vesuviano,
Ottaviano e Pompei dovranno ora pubblicare i
bandi per la concessione di contributi in
conto capitale per l’acquisto, la
costruzione o la ristrutturazione della
prima abitazione. La regione nella delibera
di finanziamento ha stabilito anche le linee
guide che dovranno essere recepite dai bandi
comunali, con alcune significative novità
rispetto al 2003. Possono accedere alle
richieste cittadini italiani e stranieri
residenti da almeno 3 anni (il vecchio bando
prevedeva 5 anni) in uno dei comuni
interessati, che non siano proprietari e con
un reddito familiare non superiore a 30mila
euro per il 2003 (il tetto precedente era di
25mila). La domanda può essere presentata
anche da coloro che abbiano intenzione di
separarsi dal proprio nucleo familiare. Il
contributo massimo concesso è di 30mila
euro. Tra i parametri più importanti per
beneficiare dei contributi, lo svolgimento
di un’attività lavorativa dipendente a tempo
indeterminato in un comune al di fuori della
zona rossa, la partecipazione da parte dei
proprietari al bando di gara del Por
Campania (Misura 2.2), la domanda del cambio
di destinazione d’uso da residenziale in
attività produttiva, l’impegno formale alla
demolizione dell’immobile in tutto o in
parte se abusivo, o a vendere l’alloggio una
volta reso libero dal richiedente ai soli
residenti dei comuni della zona rossa. La
graduatoria definitiva dei richiedenti ha
validità per tre anni. Il beneficiario del
contributo entro un anno dovrà inoltrare la
documentazione necessaria, pena
l’esclusione. Possono ripresentare l’istanza
nel presente bando coloro i quali abbiano
già presentato la domanda per il primo bando
“Agevolazioni economiche in favore dei
cittadini residenti nei 18 comuni facenti
parte della zona rossa a massimo rischio” e
non abbiano beneficiato del contributo. La
data dell’acquisto dell’immobile dovrà
essere successiva alla data di emanazione
del primo bando.
Manuale del responsabile di sportello unico
attività produttive della Regione Campania
Burc speciale del 22.6.2004
Giunta regionale della Campania -
Deliberazione n. 676 del 7.5.2004 -
Sportello unico per le attività produttive -
Indicazione applicative dei Dpr 447/1998 e
440/2000 - Manuale del responsabile di
sportello unico della Regione Campania (con
allegati).
La Giunta regionale della Campania ha
approvato le linee guida con allegato
il manuale regionale per i
responsabili degli sportelli unici per le
attività produttive (Suap), con
l’obiettivo di uniformare e migliorare
l’attività, le procedure e i servizi che gli
sportelli unici offrono alle imprese. In
particolare, le linee guida forniscono ai
comuni della Campania gli elementi per
l’interpretazione della legislazione sui
Suap e indicazioni operative per
l’istituzione e il funzionamento degli
sportelli. Allegati alla deliberazione,
della quale costituiscono parte integrante,
sono quindi:
- le linee guida per l’applicazione
del Dpr 447/1998 come modificato dal Dpr
440/2000 contenenti gli elementi
interpretativi della normativa sullo Suap
con allegato il manuale regionale per i
responsabili di Suap della Regione Campania
contenente la raccolta aggiornata e
sistematizzata degli endoprocedimenti
coinvolti nell’iter autorizzatorio;
- la circolare esplicativa
concernente le varianti urbanistiche ai
sensi dell’art. 5 del Dpr 447/1998 e smi
avente a oggetto il “Dpr 20.10.1998, n. 447,
come modificato dal Dpr 7.12.2000, n. 440.
Localizzazione di insediamenti produttivi.
Chiarimenti e procedure”.
Aggiornamento della classificazione sismica
e strumentazione urbanistica
Burc n. 31 del 28.6.2004
Regione Campania - Giunta regionale -
Deliberazione n. 816 - Seduta del 10 giugno
2004 - Area generale di coordinamento n. 16
– Gestione del territorio - Deliberazione
della Giunta regionale n. 5447 del 7.11.2002
(Aggiornamento della classificazione sismica
dei Comuni della Regione Campania) e
deliberazione della Giunta regionale n. 248
del 24.1.2003 (Circolare applicativa
relativa alla strumentazione urbanistica) -
Ulteriore circolare applicativa relativa
alla strumentazione urbanistica -
Approvazione testo (con allegati).
È approvato l’allegato testo recante:
“Deliberazione della Giunta regionale n.
5447 del 7.11.2002 (Aggiornamento della
classificazione sismica dei Comuni della
Regione Campania) e deliberazione della
Giunta regionale n. 248 del 24.1.2003 (Circolare
applicativa relativa alla strumentazione
urbanistica). Ulteriore circolare
applicativa relativa alla strumentazione
urbanistica”. Con deliberazione n. 5447 del
7.11.2002 (Burc n. 56 del 18.11.2002),
infatti, la Gr aveva approvato
l’aggiornamento della classificazione
sismica dei comuni della regione inserendo
nella nuova classificazione sismica comuni
che prima non vi erano compresi e
attribuendo ad alcuni comuni, già
classificati sismici dallo Stato, una
diversa categoria sismica che si riflette
sia sulle norme tecniche da osservarsi per
le costruzioni e sia sulla strumentazione
urbanistica; con successiva deliberazione n.
248 del 24.1.2003 (Burc n. 9 del 24.2.2003),
la Gr ha approvato la circolare applicativa
relativa alla strumentazione urbanistica per
i comuni di nuova classificazione sismica e
per quelli di riclassificazione sismica.
L’applicazione agli strumenti urbanistici
delle disposizioni di cui alla suddetta
deliberazione necessita di chiarimenti al
fine di consentire l’attuazione della
programmazione territoriale comunale.
Tutela e valorizzazione del patrimonio
rurale
Burc n. 34 del 19.7.2004
Regione Campania - Giunta regionale -
Deliberazione n. 820 - Seduta del 10.6.2004
- Area generale di coordinamento n. 16 -
Gestione del territorio - N. 11 Sviluppo
attività settore primario - Legge 378/2003 a
oggetto: “Disposizioni per la tutela e la
valorizzazione del patrimonio rurale” -
Criteri e indirizzi per la redazione del
programma triennale regionale.
Con legge 24.12.2003, n. 378, lo Stato ha
inteso salvaguardare e valorizzare le
tipologie di architettura rurale, quali
insediamenti agricoli, edifici e fabbricati
rurali realizzati tra il XIII e il XIX
secolo e che costituiscono testimonianza
dell’economia rurale tradizionale,
prevedendo che le regioni e le province
autonome, nell’ambito delle proprie
competenze di pianificazione e
programmazione territoriali, possono
individuare gli insediamenti di architettura
rurale e possono provvedere al recupero,
alla riqualificazione e alla valorizzazione
delle loro caratteristiche costruttive,
storiche, architettoniche e ambientali
attraverso la predisposizione di appositi
programmi, di norma triennali. La
valorizzazione del patrimonio culturale e
del paesaggio costituisce un obiettivo
principale e prioritario della
pianificazione territoriale e uno dei 16
indirizzi strategici delle Linee guida
per la pianificazione territoriale regionale
approvate, ai sensi dell’art. 13 della
Lr 26/2002, con delibera di Gr n. 4459 del
30.9.2002.
Con il provvedimento in parola la Gr
delibera che il programma triennale per
l’individuazione degli insediamenti di
architettura rurale finalizzato al recupero,
alla riqualificazione e alla valorizzazione
delle loro caratteristiche costruttive,
storiche, architettoniche e ambientali, di
cui all’art. 2, comma 1, della legge
24.12.2003, n. 378, è redatto sulla base dei
seguenti criteri e principi direttivi:
a) definizione degli interventi necessari
per la conservazione degli elementi
tradizionali e delle caratteristiche
storiche, architettoniche e ambientali degli
insediamenti agricoli, degli edifici o dei
fabbricati rurali tradizionali, di cui
all’art. 1, della legge 378/2003 al fine di
assicurarne il risanamento conservativo e il
recupero funzionale, compatibilmente con le
esigenze di ristrutturazione tecnologica
delle aziende agricole;
b) previsione di interventi volti alla
conservazione dell’originaria destinazione
d’uso degli insediamenti, degli edifici o
dei fabbricati rurali, alla tutela delle
aree circostanti, dei tipi e metodi di
coltivazione tradizionali, e
all’insediamento di attività compatibili con
le tradizioni culturali tipiche;
c) di individuazione delle modalità di
approvazione dei singoli interventi e dei
relativi piani finanziari;
d) definizione delle forme di verifica
sull’attuazione degli interventi stessi e
sull’utilizzo delle risorse del Fondo di cui
all’art. 3 della citata legge 378/2003;
e) definizione delle azioni e degli
interventi da attuare nell’annualità di
riferimento.
Il programma triennale per la
valorizzazione del patrimonio rurale è
redatto dal Settore Tutela beni paesistici,
ambientali e culturali (Agc n. 16) e dal
Settore Interventi produzione agricola (Agc
n. 11) attraverso la costituzione di un
gruppo di lavoro composto da funzionari
appartenenti ai settori medesimi svolgendo
la propria attività anche in considerazione
delle Linee guida per la pianificazione
territoriale regionale e sulla base di
una analisi conoscitiva del patrimonio
rurale, condotta attraverso il censimento,
lo studio e la ricerca, con riferimento agli
ambienti insediativi previsti dalle
richiamate Linee guida.
Statuto regionale
Burc n. 50 del 25.10.2004
Regione Campania - Statuto - Approvato dal
Consiglio regionale in prima lettura ai
sensi dell’art. 123 della Costituzione della
Repubblica italiana con deliberazione n. 8/L
del 18.9.2004.
All’art. 9 sono definiti finalità e
obiettivi dello Statuto, affermando che la
regione, nel rispetto della sua storia,
della sua tradizione e della sua eredità
culturale di luogo di incontro di civiltà
nel Mediterraneo, promuove ogni iniziativa
per favorire: la convivenza pacifica di
tutti i popoli; l’accrescimento per ogni
persona delle opportunità e delle garanzie
di libertà; il rispetto dei diritti della
persona umana e il godimento dei diritti
sociali degli immigrati, degli stranieri
profughi rifugiati; il riconoscimento e la
tutela delle diversità culturali, religiose
e linguistiche, nonché quelle relative ai
dialetti locali; la tutela della salute
nella definizione e attuazione di politiche
tese a garantire un livello elevato di
protezione; l’effettiva tutela dei diritti
sociali dei lavoratori. In particolare, per
quanto qui di interesse, la regione si
impegna a favorire:
- la valorizzazione delle risorse economiche
e produttive di ogni area del territorio
regionale e il superamento delle
disuguaglianze sociali derivanti da
squilibri territoriali e settoriali della
regione;
- la tutela dell’ambiente, la tutela del
territorio e la valorizzazione della sua
vocazione, la tutela delle risorse naturali
e la valorizzazione del patrimonio rurale
nel rispetto della Costituzione, dei
principi comunitari e dell’ordinamento
internazionale, l’affermazione del principio
della difesa e del rispetto della vita delle
piante;
- la tutela degli ecosistemi e della
biodiversità e la conservazione di
particolari emergenze naturalistiche e
ambientali;
- la tutela e la valorizzazione del
patrimonio culturale della regione nel
rispetto della Costituzione, dei principi
comunitari e dell’ordinamento
internazionale;
- il conferimento ai comuni, province e
città metropolitane di tutte le funzioni non
riconducibili a esigenze unitarie regionali,
in attuazione del principio di sussidiarietà
di cui all’art. 118 della Costituzione;
- la competitività del territorio campano e
delle imprese che in esso operano o
investono.
Il capo II riguarda la programmazione e, in
particolare, l’art. 62 si occupa degli atti
della programmazione. Qui si afferma che la
regione assume la programmazione come metodo
di intervento, in concorso con gli enti
locali e le autonomie funzionali, lo Stato e
l’Unione europea, definendo gli obiettivi, i
criteri e le modalità della propria azione,
nel rispetto del principio della
sussidiarietà. La regione disciplina con
legge gli atti della programmazione
regionale, stabilendone contenuti e
procedimenti di formazione, approvazione e
attuazione.
Sanatoria edilizia
Burc n. 56 del 18.11.2004
Lr 18.11.2004, n. 10, “Norme sulla sanatoria
degli abusi edilizi di cui al Dl 30.9.2003,
n. 269, art. 32 così come modificato dalla
legge di conversione 24.11.2003, n. 326 e
successive modifiche e integrazioni”.
Il Consiglio regionale della Campania ha
approvato la legge sulla sanatoria edilizia.
La normativa consta di 11 articoli. Sono
condonabili soltanto gli ampliamenti
inferiori al 15% della volumetria originaria
e comunque entro il tetto complessivo dei
250 mc. Per le nuove costruzioni, sono
ammesse alla sanatoria solo quelle conformi
alle norme e agli strumenti urbanistici e,
comunque, di consistenza contenuta nei 250
mc per singola richiesta e 60 mc
complessivi. Nel testo è previsto che la
sanatoria non si applica alle opere
realizzate in aree facenti parte del demanio
pubblico, alle opere realizzate nei 18
comuni della zona rossa del Vesuvio e aventi
destinazione residenziale, mentre gli abusi
commessi su aree e immobili vincolati
(vincoli storici, paesaggistici e ambientali
di cui alle leggi nazionali e regionali)
saranno sanabili solo se conformi alle norme
e agli strumenti urbanistici e comunque
entro il limite dei 75 mc. Sono state
introdotte anche norme per semplificare le
procedure relative al rilascio dei
provvedimenti a sanatoria relativi alle
domande di condono ai sensi della legge
47/1985 e della legge 724/1994.
Per quanto riguarda i termini, gli abusi
sanabili devono essere stati commessi entro
il 31 marzo 2003. L’entità dell’oblazione,
rispetto alla cifra fissata dalla normativa
nazionale, è maggiorata del 10%, mentre gli
oneri concessori sono aumentati del 100%. La
nuova normativa regionale si applica anche
alle domande pendenti alla data di entrata
in vigore della presente legge. La legge
introduce, inoltre, una serie di strumenti
per combattere il fenomeno dell’abusivismo
edilizio: intervento sostitutivo in caso di
inerzia dei comuni, nomina di commissari ad
acta per far eseguire interventi di
demolizione delle opere abusive, ripristino
dello stato dei luoghi e tutela della
pubblica incolumità, riqualificazione
ambientale delle aree sottoposte a vincolo a
seguito di demolizione delle opere abusive,
utilizzo delle risorse raccolte da oblazioni
e oneri concessori per il fondo a sostegno
delle spese per gli interventi contro
l’abusivismo edilizio.
La legge sul condono edilizio, dichiarata
urgente, entra in vigore lo stesso giorno
della sua pubblicazione sul Burc. La norma,
tuttavia, approvata nella notte de 17
novembre ed entrata in vigore, con la
pubblicazione sul Burc, il 18 novembre è
arrivata a termini scaduti in quanto il
legislatore statale aveva fissato al 12
novembre il termine entro cui le regioni si
sarebbero dovute dotare di una legge in
merito, altrimenti sarebbero entrate
automaticamente in vigore le disposizioni
statali. Un articolo della Lr sancisce che
le sue disposizioni si applicano a tutte le
domande, anche a quelle già presentate. Non
è escluso che il Governo decida di
presentare ricorso davanti alla Corte
costituzionale.
Proposta di piano territoriale regionale
presentato a Napoli il 7.9.2004
Burc supplemento al numero 65 del 28.12.
2004
Legge regionale del 22.12.2004, n. 16,
“Norme sul governo del territorio”.
La Regione Campania si dota per la prima
volta di una legge urbanistica di impianto.
Essa è finalizzata a disciplinare la tutela,
gli assetti, le trasformazioni e le
utilizzazioni del territorio al fine di
garantirne lo sviluppo, nel rispetto del
principio di sostenibilità, mediante un
sistema di pianificazione territoriale e
urbanistica articolato a livello regionale,
provinciale e comunale.
La Lr è composta da tre titoli e da 50
articoli raccolti in complessivi 11 capi.
Ecco la struttura della normativa: Titolo I
- Finalità e principi della pianificazione;
Capo I - Disposizioni generali (articoli
1-12). Titolo II - Pianificazione
territoriale e urbanistica; Capo I -
Pianificazione territoriale regionale
(articoli 13-17); Capo II - Pianificazione
territoriale provinciale (articoli 18-21);
Capo III - Pianificazione urbanistica
comunale (articoli 22-29); Capo IV -
Elaborati da allegare agli strumenti
urbanistici e definizione degli standard
(articoli 30-31); Capo V - Sistemi di
attuazione della pianificazione urbanistica
(articoli 32-37); Capo VI - Vincoli
urbanistici (articolo 38); Capo VII - Poteri
sostitutivi regionali e supporti per
l’attività di pianificazione (articoli
39-40); Capo VIII - Norme in materia
edilizia e di vigilanza sull’abusivismo
(articoli 41-43). Titolo III - Disposizioni
transitorie e finali; Capo I - Disposizioni
transitorie (articoli 44-48); Capo II -
Disposizioni finali (articoli 49-50).
La programmazione territoriale regionale si
realizza mediante il Ptr e i piani
settoriali regionali; il Ptr ha
carattere strutturale e programmatico. La
pianificazione territoriale provinciale si
attua mediante il Ptcp e i piani
settoriali provinciali; il Ptcp ha anche
valore di piano territoriale
paesaggistico, con l’obiettivo di
garantire la difesa del suolo, delle acque e
delle bellezze naturali. La pianificazione
comunale si articola attraverso il piano
urbanistico comunale (Puc), i piani
urbanistici attuativi (Pua) e il
regolamento urbanistico edilizio comunale.
L’attuazione delle previsioni del Puc, che
recepisce le indicazioni e le prescrizioni
della pianificazione regionale e
provinciale, è affidata ai Pua, che dettano
la disciplina puntuale delle trasformazioni
urbanistiche in relazione a specifici ambiti
territoriali.
La Lr abroga, in tutto o in parte, oltre
quindici norme esistenti. |