Il Consiglio comunale di Procida, con
deliberazione 5 giugno 2003, n. 41, ha
approvato la proposta di Preliminare di
piano territoriale paesistico (Ptp),
modificativa e profondamente innovativa del
precedente omologo strumento urbanistico
vigente dal 1971.
Ciò era scaturito dalla consapevolezza di
non potersi dotare di un efficace piano
regolatore generale (Prg) senza aver
opportunamente rimodulato le previsioni del
Ptp, alla luce degli oltre 40 anni trascorsi
dalla sua approvazione ministeriale e, ancor
di più, dalla sua effettiva redazione.
Consapevolezza rafforzata dall’iniziativa
politico-amministrativa messa in essere
dalla Regione Campania, relativa alla
revisione del complesso della pianificazione
paesistica operante sul proprio territorio.
Infatti, con deliberazione di Giunta
regionale n. 4459 del 30 settembre 2002 è
stato approvato il documento, denominato “Linee
guida per la pianificazione territoriale
regionale (Ptr)”, disponendo, inoltre,
che esse costituiscano, fino all’adozione
del Ptr e all’approvazione della nuova legge
contenente le norme per il governo del
territorio, modalità di indirizzo per la
pianificazione territoriale regionale e
provinciale.
Nelle richiamate Linee guida è
stabilito che il Ptr procederà
all’applicazione dell’accordo Stato-regioni
del 19 aprile 2001 per l’esercizio dei
poteri in materia di paesaggio in base alle
definizioni, ai principi ed ai criteri della
Convenzione europea sul paesaggio. Infatti,
l’articolo 8 dell’accordo Stato-regioni,
impone alle regioni di verificare, con
apposito atto, la compatibilità tra le
previsioni dell’accordo medesimo e i Ptp
redatti ai sensi dell’art. 149 del DLgs
490/1999.
La Lr 26/2002, all’art. 14, nel dettare
norme in materia di pianificazione
regionale, dà cogenza alle Linee guida
approvate con delibera di Giunta
regionale 4459/2002, le quali prevedono
esplicitamente l’attivazione di procedure di
co-pianificazione per l’“adeguamento della
pianificazione paesistica” vigente.
La suddetta compatibilità è stata,
successivamente, verificata dalla Regione
Campania nel marzo 2003, con gli esiti di
seguito riportati: “Per quanto riguarda il
piano paesistico dell’isola di Procida va
ricordato che esso è stato approvato con Dm
1 marzo 1971, pubblicato sulla Gazzetta
ufficiale n. 111 del 5 maggio 1971, ed è
stato redatto dalla Soprintendenza ai
Monumenti della Campania. Il piano, in
realtà, è stato elaborato dieci anni prima
della sua approvazione, come è testimoniato
dalla schematicità della sua impostazione.
Il piano ha esercitato un’azione di tutela
moderatamente efficace ma tuttavia, come si
ricava dalla sua lettura, trascurando la
definizione degli obiettivi di qualità e
rimanendo saldamente ancorato ad una logica
esclusivamente quantitativa in relazione
alle cubature ammissibili, non risponde agli
obiettivi ed alle finalità del citato
accordo Stato-regioni. Valgono, quindi,
anche per tale piano paesistico, le
indicazioni precedentemente espresse per una
sua riformulazione all’interno del piano
territoriale di coordinamento provinciale”.
Infine, è stata approvata la Lr 16/2004,
recante norma per il governo del territorio,
la quale prevede che quest’ultimo abbia
“valore e portata di piano paesaggistico”.
La breve cronistoria tende ad inquadrare lo
sforzo compiuto da un singolo comune
nell’avanzare una proposta dettagliata di
assetto del territorio e di offrirla ai
soggetti istituzionali preposti alla
pianificazione paesistica.
Uno sforzo coronato, inoltre, da
un’assunzione di responsabilità piena ed
esplicita della comunità locale, che si è
espressa al massimo livello di
rappresentatività politico-istituzionale,
deliberandola nella propria assemblea
elettiva.
Si è superata, in tal modo, la tendenza
negativamente confermatasi negli ultimi
decenni, almeno in Campania, che ha visto
gli enti locali subire passivamente gli
esiti della pianificazione territoriale
messa in atto dai soggetti sovraordinati,
sviluppando semplicemente e riduttivamente
una critica distruttiva ex-post, volta al
rigetto di qualsiasi forma organica di
tutela del suolo, in particolare, se
connotato da rilevante pregio ambientale.
Di seguito, si riportano ampi stralci della
relazione programmatica di accompagnamento
al preliminare di Ptp approvato dal Comune
di Procida, corredato da alcune tavole fra
le più significative.
Si tenga presente come il Ptp sia stato
oggetto di un lungo dibattito, nel merito
delle scelte di tutela ed uso del suolo,
tenutosi nella sede della competente
Commissione consiliare urbanistica del
Comune di Procida, riunitasi sullo specifico
tema nelle sedute del 6 e 29 luglio e del 21
settembre 2002, del 25 gennaio e del 31
maggio 2003.
Il suddetto dibattito, oltre a quello
conclusivo svoltosi in occasione del
Consiglio comunale del 5 giugno 2003, hanno
determinato una positiva evoluzione di
alcune delle scelte di dettaglio del
preliminare di Ptp, sostanziatesi in
marginali modifiche delle tavole di piano e
in più ampie riscritture della relazione
programmatica, relativamente al capitolo
3. La modernizzazione della strumentazione
urbanistica e, in particolare, al suo
punto 3.3 Gli ambiti di promozione dello
sviluppo socio-economico.
Si è ritenuto di dare conto di ciò lasciando
evidenti tali modifiche, riportate nel testo
che segue con carattere sottolineato, mentre
si evidenziano con carattere barrato le
parti eliminate.
Relazione programmatica al preliminare di
Ptp dell’isola di Procida
Premessa
Procida ha vissuto, dal dopoguerra ai giorni
nostri, una condizione subalterna nello
scenario della fisiologica competizione
ingaggiata dalle isole del golfo di Napoli
sui versanti dell’economia turistica.
Staccata di diverse lunghezze dalla mitica
Capri, si è divaricata, negli ultimi
decenni, anche la distanza con Ischia che,
grazie alla sua maggiore estensione, ha
consentito crescite edilizie più sostenute,
che ne hanno, tuttavia, deturpato
irrimediabilmente molte delle attrattive
paesistico-ambientali, cedendo a forme di
turismo di massa, sia sotto il profilo
quantitativo che qualitativo.
Anche se, a ben riflettere, Procida
condivide molti aspetti, positivi e
negativi, con le due sorelle maggiori.
Come Capri, a oriente, chiude il golfo di
Napoli, a occidente, rappresenta l’estrema
propaggine discontinua di una conformazione
territoriale a tenaglia che la rende
accessibile in soli quindici minuti di
aliscafo dal porto di Pozzuoli, al pari di
Capri da Sorrento.
Con quest’ultima condivide la limitata
estensione1, quindi, la
dimensione compatta di una fruibilità
immediata, mentalmente e visivamente
padroneggia, insieme agli scorci
paesistico-ambientali di ineguagliabile
bellezza: Vivara costituisce un episodio di
rilevanza geomorfologia non inferiore e,
probabilmente, anche superiore agli stessi
più noti Faraglioni.
Da Ischia ha mutuato una recente propensione
ad un turismo pendolare, carico di disagi e
povero di ricadute economiche, riuscendo, in
qualche modo, a ripararsi da una erosione
del paesaggio consumatasi negli anni ’60 e
’70, che non ha lasciato indenne, anche se
in misura minore, neanche Capri.
Ma Procida ha sofferto, con altre isole
italiane, la fama di una Alcatraz
mediterranea, solo da qualche anno
rimossa, senza, tuttavia, ricevere un
adeguato ristoro dallo Stato per il faticoso
fardello sopportato.
Una piccola isola, quindi, rimasta piccola.
Una esiguità fisica che il nuovo modo di
intendere il territorio e le forme più
evolute per una sua efficace e non rituale
salvaguardia; lo sviluppo locale e la
propensione per una crescita economica
autocentrata; il turismo come attività a
carattere industriale, nelle sue logiche e
modalità organizzative, possono trasformarsi
in una rara, per quanto fortunosa,
potenzialità da assumere da subito a da
spendersi di qui ai prossimi anni.
Un tempo breve, da utilizzare intensamente
al fine di riconfigurare la funzionalità
dell’isola in prospettiva
turistico-ricettiva: l’unica credibile con
il potenziale indotto di attività
artigianali e di servizio ad essa connesse.
Come Capri è riguardabile quale prestigioso
completamento della penisola sorrentino
amalfitana, Procida deve diventare
l’emergenza ambientale, in quanto isola,
strettamente interconnessa con l’area
flegrea e al pacchetto di offerta
turistica che essa saprà mettere in essere
per competere, in maniera paritaria almeno
per risorse impiegabili, con altre siti e
località presenti sul mercato del tempo
libero.
Ma il punto di attacco di una qualsiasi
azione rivolta al suo decollo economico e
produttivo, quale strategia da perseguire
stabilmente nel medio e lungo periodo, non
può prescindere da una chiara definizione
degli strumenti di pianificazione
urbanistica che il Comune di Procida saprà
sollecitare propositivamente, come la
revisione del vigente piano territoriale
paesistico (Ptp), o mettere in campo,
quale il nuovo piano regolatore generale
(Prg).
Il vantaggio che il comune può
capitalizzare, rispetto ad altre isole o
territori a intrinseca propensione
turistica, sta nella coincidenza dell’isola
con un solo ente locale, che può consentire
di superare il passaggio, spesso insidioso,
della ricerca di intese con gli altri
soggetti equiordinati, sfruttando il quale
esso si presenta come controparte unica
della Regione Campania nella modifica del
piano territoriale paesistico, da
riguardarsi quale piano comunale strutturale
di lungo periodo.
Sulla base di tale modifica, il comune,
anche nel corso del suo stesso
approntamento, potrà definire i contenuti
operativi del nuovo piano regolatore
generale, che dovrà fare proprio e
risolvere, sin dalla fase della sua
impostazione iniziale, il problema del
condono edilizio, il quale sarà archiviato
definitivamente solo ricorrendo ad una
mediazione, sia pur di alto profilo, con gli
enti responsabili della tutela e del
rispetto dei vincoli operanti sul
territorio, in primis le
Soprintendenze.
In definitiva, ci si può ben attendere che
Procida si presenti all’avvio del nuovo
millennio con una capacità di programmazione
del territorio che dia certezze ai propri
abitanti e agli investitori, avendo
predisposto un ponte virtuale che la
relazioni funzionalmente alla terra ferma al
fine di integrarla nei suoi processi di
crescita, pur nel rispetto delle proprie
ineliminabili peculiarità.
È indispensabile, infatti, infrangere
definitivamente una condizione di
subalternità che troppo ha pesato
sull’economia dell’isola e sui suoi abitanti
a partire dalla predisposizione di un nuovo
e più efficace assetto urbanistico, in modo
da consegnare alla cittadinanza concrete
possibilità di sviluppo economico e
produttivo, una volta chiariti e superati
gli ostacoli che ad esso si frappongono.
Raggiungere tale obiettivo significa essere
in grado, disponendo di un quadro chiaro di
assetto del territorio, di coniugare tutela
e sviluppo, tali da garantire sufficiente
occupazione per coloro che entreranno nel
mondo del lavoro ma anche per chi,
sfortunatamente, non ha ancora trovato una
collocazione lavorativa stabile e dignitosa.
S’intravedono, in definitiva, l’insieme
delle condizioni e delle potenzialità
affinché un’isola piccola possa,
economicamente, crescere.
Il processo di crescita, per non essere
distorto e, sul lungo periodo, vanificato da
modalità casuali di intervento sul
territorio, dovrà appoggiarsi a efficaci
strumenti di regolamentazione dell’uso del
suolo, finalizzati, in considerazione della
notevole qualità ambientale dei luoghi, ad
un’attenta tutela.
Efficacia che non può che essere ritrovata
rimodellando le previsioni dello strumento
di riferimento principale, costituito dal
vigente Ptp.
Si potrebbe obiettare su una presunta
vetustà concettuale e contenutistica dello
strumento in questione, nell’attuale fase
del dibattito urbanistico in cui si tende a
giustamente unificare le azioni di governo
del territorio alla scala vasta nel piano
territoriale di coordinamento, espressamente
destinato a tale compito dall’art. 58 del
DLgs 112/1998.
Inoltre, nello specifico caso di Procida, il
Ptp si estende all’esiguo territorio
comunale coincidendo con il livello di
pianificazione proprio del Prg.
Nel corso degli ultimi anni, sono state
avanzate proposte, relativamente al Ptp di
Procida oltre che per il piano
urbanistico territoriale (Put) della
penisola sorrentino amalfitana, tendenti a
sostenere la tesi della modificabilità di
tali strumenti attraverso le previsioni dei
singoli Prg, in sede di approvazione da
parte degli organi sovraordinati; tesi non
banalmente sostenibile per Procida, anche in
relazione alla citata estensione del Ptp al
solo territorio comunale.
Si ritiene, tuttavia, che proprio quest’ultima
circostanza possa concorrere a riguardare il
Ptp nell’innovativa veste di piano
strutturale di livello comunale, attualmente
non praticabile per carenza del quadro
normativo regionale.
Il piano strutturale comunale è, come noto,
uno strumento urbanistico volto a definire,
da un lato, le tutele e le salvaguardie,
dall’altro, le strategie d’intervento
ritenute invarianti dell’azione
amministrativa, poiché espressamente
condizionate dalle specificità locali.
Il Ptp può compiutamente assolvere a questo
ruolo ed è per questo motivo che viene
riproposta una sua profonda revisione,
grafica e normativa.
Il Ptp elaborato, completo negli elementi di
conoscenza e di descrizione del complesso
delle esigenze emerse dall’ascolto delle
componenti socio-economiche del territorio,
si conclude, in questa prima fase con una
tavola denominata Preliminare, non
perché non esaustiva, ma per favorire una
più serena attività di copianificazione con
i soggetti competenti sovraordinati e
consentire il dibattito
politico-amministrativo nella sede del
Consiglio Comunale di Procida, scevri dalle
rigidità connesse ad un progetto di piano
definitivamente ultimato.
Per gli stessi motivi, le stesse norme di
attuazione del Ptp vengono presentate
nell’ultimo capitolo della presente
relazione generale in forma discorsiva e non
già come articolato definitivo, anche se
chiaramente esplicativa degli obiettivi e
delle modalità che si propongono per l’uso e
la tutela del territorio procidano.
Le strumentazioni urbanistiche vigenti
Generalità
Il Comune di Procida è dotato, da tempo,
dell’insieme dei piani urbanistici idonei,
in linea teorica, alla salvaguardia e alla
tutela del territorio, essendo vigente un
Ptp, approvato con Dm 1.3.1971, ed un Prg,
approvato con Dpgr 4715 del 26.5.1984, su
iniziativa di un commissario ad acta
nominato dalla Regione Campania a seguito
della reiterata inadempienza comunale, che
lo aveva adottato con delibera n. 1 del
3.2.1978.
Esso è, altresì, dotato di un regolamento
edilizio (Re), approvato con Dpgp 94 del
15.2.1991, la cui elaborazione si era
conclusa nell’ottobre 1988.
Il territorio di Procida si trova, quindi, a
essere assoggettato ad una strumentazione
oggettivamente datata: per il Ptp, da un
trentennio; per il Prg, da un ventennio; per
il Re, da un decennio.
Sia in linea di principio sia in pratica,
emerge, quindi, la necessità di aggiornare
il complesso di tale strumentazione, che di
seguito viene singolarmente presa in esame.
Il piano territoriale paesistico
Il Ptp appartiene alla prima generazione di
tali strumenti, antecedente, per rimanere
all’esperienza della Campania, al Put
dell’area sorrentino-amalfitana, il quale
tratta della organizzazione urbanistica del
territorio di riferimento, definendo nel
dettaglio le normative applicabili e i
conseguenti regimi di tutela e uso.
Il Ptp di Procida, viceversa, si limita ad
una scarna zonizzazione del territorio la
cui perimetrazione ha seguito il profilo
degli assetti catastali della cartografia
utilizzata, attraverso la quale pone
esclusivamente limiti volumetrici
all’espansione edilizia, a meno dei “nuclei
urbani di particolare valore storico,
architettonico e ambientale della Terra
Murata, della Marina di Sancio Cattolico e
della Corricella”, assoggettati al regime
del restauro e risanamento conservativo (Figura
1).
Figura 1 - Ptp dell’isola di Procida
approvato con Dm 1.3.1971 |
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Per altro, si tratta di limiti volumetrici
non trascurabili che, ad una prima
valutazione, sono stati generalmente
raggiunti (Tabella 1).
L’impostazione del Ptp ha determinato,
infatti, una configurazione della struttura
urbana, consolidatasi negli ultimi tre
decenni, estremamente diffusa ed estesa
all’intero territorio comunale, cui
contemporaneamente ha contribuito il
fenomeno dell’abusivismo.
Dalla ricognizione del territorio e con il
supporto del recente rilievo
aerofotogrammetrico, risalente al 2000, si
raggiunge il convincimento, da verificare
opportunamente, che Procida si sia ormai
trasformata in una microconurbazione,
nella quale non sono più disponibili
superfici inedificate di significativa
ampiezza, a meno di alcune sue parti
prevalentemente costiere, non aggredite
dalla edificazione per il contestuale
effetto del Ptp e delle condizione
orografiche particolarmente impervie.
Il Ptp, infatti, nel normare la parte di
territorio più estesa, “riferita alla
superficie agricola dell’isola”,
assoggettata all’art. 7 del suo
“regolamento”, consente a tappeto
l’applicazione di un indice di
fabbricabilità fondiario di 0,05 mc/mq, sia
pur relativamente mitigato da un lotto
minimo di 5.000 mq, che è superiore agli
stessi indici da applicarsi in zona
agricola, a norma della legislazione
urbanistica regionale, in territori non
connotati da particolare pregio ambientale.
In definitiva, con il Ptp si è conseguita,
nei fatti, la edificabilità diffusa
attribuendo le relative potenzialità a
ciascun lotto.
Affinché tali affermazioni non siano solo
frutto di una valutazione esclusivamente
sintetica, è possibile verificare quanto
sostenuto ricorrendo alle risultanze dei
periodici censimenti Istat, relativi agli
ultimi quarant’anni di vita dell’isola
(1951-1991), dei quali quello relativo al
1971 coincide con l’approvazione del Ptp (Figura
2).
Figura 2 - Evoluzione
storico-urbanistica dell’isola di
Procida fra il IX e il XIX secolo
(2003) |
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Al primo censimento postbellico si registra
una popolazione residente di 10.156
abitanti, in un contesto urbano costituito
da 2.300 abitazioni, di cui 138 non
occupate, per 5.572 stanze, di cui 351 non
occupate. Al 1971, la popolazione rimane
sostanzialmente invariata (10.015 abitanti
in 2.718 famiglie), mentre le abitazioni
(3.220, di cui 596 non occupate) si
incrementano del 40% e le stanze (9.588, di
cui 1.633 non occupate) del 72%.
Nel ventennio 1971-1991, la popolazione
continua nella sua sostanziale stabilità,
contando 10.599 abitanti; le abitazioni
diventano 4.436 (di cui 845 non occupate) e
le stanze raggiungono le 15.543 unità (di
cui 2.849 non occupate).
In tale periodo, passando ai valori
percentuali, il numero delle abitazioni si è
incrementato del 37%, il numero delle stanze
del 62%.
In buona sostanza, dai dati si evince che il
Ptp non ha conseguito nessun obiettivo di
contenimento dell’espansione edilizia, la
quale cresce con il medesimo tasso del
ventennio precedente, producendo, in valore
assoluto, quantità addirittura superiori.
Anzi, poiché il censimento del 1951 registra
una dimensione insediativa sostanzialmente
legata ai nuclei costieri storici e i dati
del 1971 confermano un incremento ancora in
ampliamento degli stessi, è nel ventennio
1971-1991, vigente il Ptp, che nuove
abitazioni e stanze, nella dimensione,
rispettivamente, di 1216 e 5955 unità, si
spalmano sui suoli non costieri del
territorio comunale.
Più di recente, nel quinquennio 1996-2000,
la popolazione tende a subire lievi
decrementi, compensati da altrettanti lievi
incrementi registrati in sede di censimento
generale (Tabella 2).
Al censimento del 2001, infatti, i dati
ancora provvisori al 20/10/2000 rilevano una
popolazione di 10.811 abitanti,
registrandosi, quindi un incremento su base
annuale, relativamente al trascorso
decennio, dello 0,2%, mentre i dati sulle
abitazioni non sono ancora noti.
Relativamente a queste ultime, l’analisi
speditiva condotta mediante il confronto
cartografico di rilievi effettuati in tempi
successivi dimostrano come un incremento,
sia pur lieve, di corpi di fabbrica sul
territorio comunale ci sia stato (Figura
3).
Figura 3 - Evoluzione
storico-urbanistica dell’isola di
Procida fra il 1900 e il 1999 (2003) |
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Con riferimento al dato demografico,
l’incremento registrato, alquanto modesto,
colloca Procida in una fase di duratura
stabilizzazione della popolazione insediata
che, sin dalla seconda metà del secolo
scorso, non registra fenomeni di abbandono
che, in qualche misura si sarebbero anche
potuti verificare, in considerazione del
mancato sviluppo turistico, almeno nelle
forme massive che hanno caratterizzato altre
località turistiche comprese le isole del
Golfo di Napoli.
Paradossalmente, si è verificata ante
litteram una sorta di perequazione
fondiaria che ha consentito all’interezza
della proprietà di esprimere la tradizionale
propensione alla trasformazione edilizia dei
suoli agricoli.
Ciò ha determinato conseguenze di segno
opposto.
Ad alcune di esse si possono ascrivere una
generale decompressione delle tensioni
abitative, l’appagamento delle aspettative
immobiliari, sia per motivazioni di ordine
familiare che speculativo connesso all’uso
turistico dei manufatti realizzati, un
diffuso e popolare convincimento della
conclusione di un ciclo di trasformazioni
edilizie ed economiche, basate su di una
pseudoimprenditoria appena abbozzata e non
compiutamente sviluppatasi.
Altre conseguenze si sostanziano in una
destrutturazione del territorio che ha
consistentemente perduto in qualità e
centralità, funzioni privilegiate e
identità dei luoghi, per trasformarsi in un
continuum, edificato ma
sottourbanizzato (Figura 4).
Figura 4 - Previsione del Ptp
approvato con Dm 1.3.1971 su
cartografia da rilievo
aerofotogrammetrico dell’isola di
Procida aggiornato all’anno 2000
(2003) |
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Volendo azzardare una interpretazione
urbano-sociologica, si potrebbe sostenere
che Procida e la sua popolazione si siano
autorganizzate, sulla base di un
complesso inintenzionale di azioni
individuali che hanno corrisposto alla
creazione di un ambiente economico e sociale
calibrato sulle esigenze percepite,
nell’immediato e in una prospettiva di breve
periodo, dalla popolazione insediata.
Tali esigenze si sono solo minimamente
incrociate con le dinamiche di inserimento
dell’isola nei circuiti turistici nazionali
ed esteri, al più aperte ad un circoscritto
mercato strettamente locale su base
intercomunale.
Ciò ha determinato lo strutturarsi di un
territorio e della sua organizzazione non in
grado di attivare processi di sviluppo, con
conseguente impoverimento di prospettive per
la sua stessa popolazione.
Popolazione che, presumibilmente, comincerà,
di qui a breve, a soffrire dell’incapacità
di aprirsi a nuove fasi d’innovazione
nell’economia locale.
L’isola di Procida ha assunto, a seguito
delle trasformazioni edilizie che l’hanno
interessata sino ad oggi, gli aspetti più
dannosi del processo di globalizzazione,
costituiti dalla emulazione dei caratteri
edilizi delle aree inurbate, perdendo o
attenuando di molto i caratteri tipici dei
luoghi e delle sue architetture
tradizionali.
Si è così estinto, forse definitivamente, il
rapporto fra centro abitato costiero e zone
agricole interne ad alta produttività e
specializzazione (si pensi alla coltura del
limone, relativamente alla quale continua a
registrarsi l’avvio di esperienze di
produzione e distribuzione industriale del
limoncello).
Non sfugge, tuttavia, come l’attuale
struttura urbana abbia determinato economie,
comprese quelle turistiche, al limite della
saturazione, che, per altro, non consentono,
conclusasi la fase massiva
dell’assistenzialismo pubblico delle quali
erano semplice corredo, di supplire
soddisfacentemente a quest’ultimo.
La struttura urbana determinata dal Ptp,
accantonata come impraticabile l’idea di un
suo apprezzabile accrescimento, non può che
costituire la base per un ampio e capillare
processo di riabilitazione dei volumi
realizzati, mediante riusi eventualmente
accompagnati da cambi di destinazione d’uso
ma anche attraverso interventi mirati di
risanamento urbanistico che ridiano forma e
funzioni a tessuti edilizi disgregati e a
margini urbani slabbrati, in particolare
nelle aree in cui più caratterizzante dovrà
essere l’intervento a supporto dell’economia
turistica.
Argine ad un ulteriore appesantimento
dell’insediamento edilizio attualmente
presente sull’isola dovrebbe essere
costituito dallo stesso Ptp, profondamente
revisionato, che non sia ancorato a
restrizioni di tipo funzionale, le cui
scelte possano essere liberamente operate
dal Prg, in coerenza e a supporto delle
dinamiche economiche e produttive attivabili
e nel rispetto delle normative quadro in
materia urbanistica.
Si ritiene, quindi, che il nuovo Ptp debba
concentrarsi sul contenimento volumetrico
dell’espansione edilizia ed essere più
chiaramente precisato nei contenuti
normativi.
Il piano regolatore generale
Il Prg vigente, oltre a essere stato
adottato venti anni or sono ed essere basato
su una conoscenza dello stato dei luoghi
ancora più arretrato (si pensi all’allegato
A alle norme di attuazione, recante il
“censimento delle abitazioni”, datato 1976),
dimostra per intero la sua età in quanto non
prefigura le categorie progettuali della
riconversione d’uso di manufatti e aree,
finalizzate al recupero edilizio e
funzionale del patrimonio immobiliare
esistente.
La data di adozione del Prg coincide,
infatti, con l’anno di approvazione della
disciplina organica sul recupero edilizio
definito con la legge 457/1978, che ha
fortemente influenzato l’azione urbanistica
nell’ultimo quarto di secolo, per approdare
oggi a strategie basate sullo scambio d’uso
di funzioni urbane fra suoli, finalizzate
alla perequazione dei valori immobiliari e
al superamento di fatto della tradizionale
procedura amministrativa basata
sull’esproprio per pubblica utilità.
Le dotazioni di attrezzature e servizi,
visti alla stregua di attività
esclusivamente pubbliche, sono oggi da
riguardare essenzialmente come di solo uso
pubblico, privilegiandone l’aspetto
funzionale rispetto a quello proprietario.
Il sistema portuale, da rivedere
relativamente alle funzioni trainanti da
attribuire a ciascuno dei porticcioli e
degli approdi esistenti, non può prescindere
da un attrezzaggio delle aree a terra
prospicienti agli specchi d’acqua impegnati,
da effettuarsi prevalentemente attraverso il
recupero edilizio.
Il grande tema del riuso a fini
turistico-ricettivi e culturali del
pregevole complesso di Terra Murata non è
adombrato, come, coerentemente con l’epoca
di redazione del piano, è trattata la
questione alberghiera, in termini di soli
nuovi volumi, non coerenti con la tendenza
ad una ricettività diffusa che,
adeguatamente regolamentata, ne consenta la
emersione e il conseguente miglioramento
qualitativo.
Il rilevante problema che affligge il Prg è,
infine e inspiegabilmente, la sua mancata
conformità al Ptp, che ne ha impedito
l’attivazione del processo di attuazione.
Sotto il profilo meramente formale, si deve
anche considerare la decadenza quinquennale
dei vincoli urbanistici preordinati
all’esproprio, rilevata dalla Provincia di
Napoli con comunicazione del 9/6/1998,
qualora non siano sopravvenuti i piani
attuativi del Prg, per cui il Comune di
Procida è da tempo impossibilitato alla
realizzazione degli standard urbanistici
previsti, qualora ancora validi sotto il
profilo previsionale.
La stessa articolazione della zona agricola,
in carenza di uno studio agronomico
aggiornato, impedisce la valorizzazione e
contestuale difesa di quelle porzioni di
terreno agricolo da confermare o incentivare
nell’impianto di colture specializzate tali
da attivare cicli produttivi, rivolti alle
esportazioni.
Il Prg vigente è, inoltre, carente degli
studi geognostici previsti obbligatoriamente
dalla Lr 9/1983 per i comuni classificati
sismici.
A tal fine, gli studi geognostici, da
produrre in stretta intesa con la
progettazione del nuovo Prg, devono essere
ad esso funzionali e non genericamente
rituali, ponendosi esplicitamente, nel caso
di Procida, la necessità di prefigurare un
realistico intervento di consolidamento dei
costoni attraverso interventi di ingegneria
naturalistica, che siano complementari e
integrativi della risistemazione ambientale
dell’isola in prospettiva turistica, insieme
al ripascimento degli arenili, al fine di
aumentare la superficie di spiaggia
balneabile, da riguardare quale
indispensabile risorsa per il consolidamento
e rilancio dell’economia turistica.
Il Comune di Procida è, inoltre, obbligato
alla suddivisione del proprio territorio in
zone acustiche ed è, comunque, tenuto a
includere tale suddivisione tra gli
elaborati tecnici dei propri strumenti
urbanistici o loro varianti da adottare.
Il regolamento edilizio
Venendo al Re, il quale sconta un’anzianità
di dieci anni, esso deve essere riguardato
in funzione del complesso delle numerose
novità procedurali intervenute negli
ultimissimi tempi e permeato da una
impostazione prestazionale, che tenga
conto della preponderante componente del
recupero rispetto alla nuova edificazione,
anche a garanzia dell’utente finale rispetto
agli operatori professionali e
imprenditoriali del settore edile.
Il parco regionale dei Campi Flegrei
Il parco regionale dei Campi Flegrei,
comprendente l’isola di Procida, istituito
con Dgrc 1010/1998, è stato oggetto di una
prima vertenza con la Regione Campania con
la quale l’amministrazione comunale ha
opportunamente ottenuto lo stralcio delle
originarie previsioni a esclusione
dell’isolotto di Vivara, anche se la Corte
Costituzionale, con sentenza n. 282 del
2000, ha accolto un ricorso proposto dallo
stesso Comune di Procida tendente
all’annullamento generalizzato della
procedura di istituzione di parchi e riserve
naturali in Campania, viziata da mancata
rispondenza della legge regionale alla
relativa normativa quadro nazionale.
Successivamente, la Regione Campania ha
nuovamente iniziato il percorso
amministrativo teso alla restituzione dei
parchi e delle riserve regionali, anche in
collaborazione operativa con la Provincia di
Napoli, con la quale sono state sottoscritte
le intese istituzionali volte
all’inserimento nel Parco dei Campi Flegrei
del solo territorio di Vivara, relativamente
al Comune di Procida, confermandosi la
precedente impostazione.
Da ultimo, con Dm 24/6/2002, è stata
istituita la riserva naturale statale
dell’Isola di Vivara.
Nelle more dell’attivazione degli interventi
conseguenti a tale istituzione, il nuovo Ptp
di Procida potrà formulare ipotesi di
fruizione di tale complesso
naturalistico-ambientale, a cominciare dalla
riqualificazione dell’attuale via di accesso
in stato di avanzato degrado e
tipologicamente pericolosa per la
navigazione, fermo restando la competenza
sovraordinata, in termini di ulteriore e più
spinta tutela ambientale, dei piani dei
parchi e delle riserve naturali così come
prevista dall’art. 12 della legge 394/1991.
La modernizzazione della strumentazione
urbanistica
Generalità
In considerazione di quanto espresso nei
paragrafi precedenti, il Comune di Procida
ha inteso avviare la riformulazione degli
strumenti urbanistici di propria competenza.
Nel fare ciò, ha ritenuto di operare le
opportune preliminari sollecitazioni
all’indirizzo della Regione Campania, in
merito alla rielaborazione del Ptp, su tale
questione inadempiente sin dalla sua
istituzione.
La Regione Campania ha manifestato
disponibilità a prendere in considerazione
le esigenze del Comune di Procida, che si è
impegnato a predisporre i supporti
tecnico-conoscitivi propedeutici alla
revisione del Ptp, al fine di avviare una
procedura di copianificazione. A sostegno di
tale iniziativa, viene oggi il nuovo testo
unico sui beni culturali che, agli artt. 149
e 150, fissa il quadro generale di
riferimento della pianificazione paesistica,
specificando altresì che “le regioni e i
comuni possono concordare con il Ministero
speciali forme di collaborazione delle
competenti soprintendenze alla formazione
dei piani”.
Il Comune di Procida si è attivato
affidando, con proprie risorse, la
progettazione del nuovo Prg e del Re, in uno
con gli studi propedeutici alla revisione
del Ptp, che intende mettere a disposizione
della Regione e del Ministero per i BBCCAA
al fine di accelerare tale revisione, in
applicazione del citato principio di
copianificazione.
Per dare più forza e incisività a tale
iniziativa, il Comune di Procida ha anche
sottoscritto un’intesa in data 11 novembre
1998 con i comuni dell’isola di Ischia con
la quale, nella rispettiva autonomia
progettuale ci si impegna a concludere un
“accordo di programma per la formulazione di
una proposta di legge regionale per la
definizione di un piano urbanistico
territoriale (Put) dell’Isola d’Ischia e
di una variante del piano territoriale
paesistico (Ptp) dell’Isola di Procida”.
Nelle more della suddetta attività comunale,
è stato sottoscritto un accordo2
fra Ministero per i beni e le attività
culturali e regioni, in sede di Conferenza
permanente Stato-regioni sull’esercizio dei
poteri in materia di paesaggio. Infatti, con
il DLgs 112/1998, tra i compiti di rilievo
nazionali rimasti in capo allo Stato, è
individuato quello riguardante
l’identificazione delle linee fondamentali
dell’assetto del territorio nazionale, con
riferimento ai valori naturali e ambientali
e all’orientamento della pianificazione
paesistica.
In particolare, l’accordo individua i
criteri e le modalità per la redazione dei
piani territoriali paesistici o dei piani
urbanistico-territoriali.
Nella predisposizione della presente
proposta di Ptp, i contenuti del suddetto
accordo sono stati doverosamente presi in
considerazione ed estesamente rispettati,
ponendo particolare attenzione alla
“determinazione degli interventi di tutela e
valorizzazione paesistica, da realizzarsi
coerentemente con le azioni e gli
investimenti finalizzati allo sviluppo
economico e produttivo delle aree
interessate”, così come auspicato dall’art.
2 dello stesso.
A completare il quadro di riferimento
delineato, viene la Lr 26/2002 che, all’art.
14 – Norme in materia di linee guida della
pianificazione regionale, precisa come la
Regione Campania, nelle more dell’“adozione
del piano territoriale regionale e
all’entrata in vigore della legge contenente
le norme per il governo del territorio”
possa approvare con delibera di giunta le
linee guida della Pianificazione regionale,
redatte in coerenza con il richiamato
accordo istituzionale del 19/4/2001, le
quali “prevedono l’adeguamento della
pianificazione paesistica”, “con l’obiettivo
del mantenimento delle caratteristiche dei
valori costitutivi e delle morfologie nonché
delle previsioni di linee di sviluppo
compatibili con i diversi livelli di valori
riconosciuti e, infine, della
riqualificazione delle parti compromesse o
degradate, per il recupero dei valori
preesistenti o per la creazione di nuovi
valori paesistici coerenti e integrati”.
Le suddette Linee guida,
tempestivamente approvate dalla giunta
regionale con delibera n. 4459 del
30/9/2002, analizzano la condizione del
territorio di rilevante pregio paesistico,
arrivando a concludere che da tale analisi
“scaturisce l’urgenza di procedere
all’attuazione di un tavolo di
co-pianificazione con il Ministero per i
Beni e le Attività Culturali, (ai sensi del
Protocollo citato) e con le Province (per i
loro compiti sanciti dalla legge). Da questo
confronto dovrà rapidamente scaturire la
revisione e l’integrazione della
pianificazione paesistica vigente,
identificando le forme più rapide di
attuazione e approvazione, dei piani che
sono comunque frutto di una visione
condivisa. In altri termini si
identificheranno, in rapporto agli aspetti
di natura temporale – amministrativa, le
modalità (non necessariamente uguali per
tutti i piani) di aggiornamento e modifica
dei piani vigenti”.
L’idea di avanzare una proposta per la
formazione del nuovo Ptp di Procida agli
organi competenti, in primis alla
Regione Campania, maturata da parte del
Comune di Procida, ne vede confermate le
ragioni ispiratrici, così come sviluppate
nel presente Preliminare.
Il nuovo Ptp
Impostazione generale
La traduzione concreta dell’insieme delle
riflessioni sin qui evidenziate ha portato
all’articolazione del nuovo Ptp in tre
momenti fondanti, più un ultimo compiuto e,
al tempo stesso, politicamente
interlocutorio, costituito dalla proposta di
Preliminare (Figura 5).
|
Figura 5 - Principali articolazioni
del nuovo Ptp dell’isola di Procida |
Essi trattano l’approccio alla
pianificazione del territorio come momento
unitario e inscindibile di un complesso di
politiche urbanistiche che si articolano in
ambiti di approfondimento riguardanti le
componenti che si ritengono strutturanti del
sovrasistema economico-territoriale,
costituiti da quelli che si sono definiti il
sistema delle conoscenze, il
sistema delle esigenze e il sistema
delle scelte, i quali esprimono una
serie di questioni aperte, che sollecitano
il contributo che il Preliminare richiede ai
fini di una sua verifica da parte dei
soggetti amministrativi, politici e sociali
titolati a entrare nel loro merito.
Il sistema delle conoscenze
L’intero processo di rilancio delle
politiche territoriali finalizzate alla
crescita delle economie locali è destinato
al completo fallimento qualora non ci si
doti di un sistema di supporto alle
decisioni che abbia il suo baricentro logico
e propulsivo in un sistema informativo
territoriale.
La proposta di nuovo Ptp si basa sul primo e
indispensabile supporto di sistema
informativo territoriale (Sit)
costituito dalla cartografia numerica del
territorio comunale alle scale 1:5000 e
1:2000, aggiornata all’anno 2000, corredata
da volumetria e uso del suolo, estesi
all’interezza del territorio comunale.
Il Ptp ha prefigurato la formazione del Sit
articolandola per fasi progressive,
consentendo sempre più spinte forme di
conoscenza del territorio, a partire dalla
raccolta e integrazione dell’insieme delle
informazioni già disponibili, ma spesso
difficilmente acquisibili e utilizzabili, di
cui la pubblica amministrazione e il sistema
delle imprese erogatrici di servizi hanno
consolidata disponibilità.
All’interno del Ptp è parso indispensabile,
a supporto del momento della sua stessa
elaborazione, andare all’individuazione e
prima utilizzazione di una serie di
conoscenza, adeguatamente tematizzate,
ricomprese nei seguenti gruppi ed espresse
in apposite cartografie (Tabella 3).
Il Ptp contiene, quindi, una prima
organizzazione di tematizzazioni basate su
indicatori indispensabili a perseguire le
politiche di tutela e salvaguardia proprie
dello strumento, supportato da una capillare
ricognizione dello stato e delle
potenzialità dell’uso agricolo del suolo,
che costituisce, anche normativamente,
integrazione del redigendo Prg ai sensi del
punto 1.7 del Titolo II dell’allegato alla
Lr 14/1982, ampiamente descritte e
commentate nell’elaborato denominato
relazione agronomica, allegata alla
presente relazione programmatica (Figura
6).
Figura 6 - Suscettività
agricolo-produttiva dell’isola di
Procida (2003) |
|
|
Il Ptp ha operato la suddetta azione in
ottemperanza dell’art. 2 della richiamata
intesa Stato-regioni in materia di
paesaggio, in particolare riferita alla
“conoscenza dell’intero territorio da
assoggettare al piano attraverso:
- l’analisi delle specifiche caratteristiche
storico-culturali, naturalistiche,
morfologiche ed estetico-percettive, delle
loro correlazioni e integrazioni;
- la definizione degli elementi e dei valori
paesistici da tutelare, valorizzare e
recuperare”.
Sulla base della cartografia informatizzata,
il Ptp regolamenterà, inoltre, la formazione
dell’anagrafe dei suoli, da riguardarsi
quale efficace strumento in grado di
consentire la conoscenza in tempo reale
dello stato del territorio, urbano,
periurbano ed extraurbano e degli usi
connessi.
Tale strumento dovrà essere predisposto in
occasione della redazione del Prg adeguato
al nuovo Ptp.
Il sistema delle esigenze
Attraverso di esso si intende rappresentare
il complesso della domanda sociale che si è
espressa, nelle forme organizzate che si
diranno, con l’intendimento di voler
indirizzare gli esiti del Ptp e, più in
generale, la politica urbanistica comunale.
A tal fine, si è utilizzato uno strumento
ancora poco utilizzato nel panorama del
nostro paese e, in particolare, nel
Mezzogiorno, che si va affermando con grande
interesse fra addetti ai lavori e
amministratori, consistente nella indizione
della conferenza di pianificazione,
che mira ad un più efficace e trasparente
percorso procedurale nella formazione degli
strumenti urbanistici, ricorrendo a forme di
urbanistica partecipata, a lungo
teorizzata e già da tempo praticata nelle
realtà economico-sociali maggiormente
progredite.
Ciò anche in ossequio all’Art. 6 –
Consultazione pubblica della citata
intesa Stato-regioni che così recita: “Nei
procedimenti di redazione della
pianificazione paesistica sono assicurate la
concertazione istituzionale e le più ampie
forme di pubblicità e di partecipazione dei
soggetti privati interessati e delle
associazioni costituite per la tutela degli
interessi diffusi”.
La programmazione negoziata
Gli esiti della conferenza di pianificazione
sono riportati nell’allegato fascicolo al
presente Ptp, il quale contiene anche
specifici elenchi di proposte
imprenditoriali avanzate nelle fasi di
istruzione delle procedure di programmazione
negoziata o di gestione di forme di
finanziamento riservate alle isole minori
dalla legislazione vigente.
Il processo di formazione del patto
territoriale dei Campi flegrei ha registrato
momenti di stretta interdipendenza con il
potenziale assetto del territorio che non
possono che trovare nel Ptp o nelle sue fasi
di formazione la conferma dell’affidabilità
di alcune sue scelte che necessariamente
richiedono modifiche dei regimi di uso del
suolo, normativamente compatibili.
Il ruolo del controllo urbanistico che il
Comune di Procida dovrà esercitare,
nell’ambito dell’individuazione delle
attività d’impresa da promuovere all’interno
del patto territoriale o di altre forme di
programmazione negoziata derivanti dalla sua
evoluzione, si possono articolare in tre
fasi:
1. verifica generale delle potenzialità di
offerta di suoli utilizzabili all’interno
delle normative urbanistiche vigenti;
2. individuazione delle aree finalizzate
all’insediamento imprenditoriale, in
prospettiva di un rilancio economico e
produttivo dell’isola; a tal proposito,
coerentemente con il presente Ptp, si può
convenire che gli ambiti di intervento
imprenditoriale debbano prioritariamente
concentrarsi sull’incremento e
riqualificazione di ricettività turistica,
con particolare riferimento al recupero di
Terra Murata, all’incremento di offerta di
balneazione, alla riconversione d’uso di
contenitori preesistenti per la creazione di
nuova ricettività turistica diffusa, alla
logistica di supporto per la mobilità, anche
in forme alternative ed ecocompatibili, alla
riqualificazione della aree di campeggio;
sulla costruzione del sistema portuale
procidano, articolato in scali passeggeri,
commerciale, per imbarcazioni da diporto e
peschereccio; sulla promozione della
diffusione sull’isola della trazione
elettrica, silenziosa e non inquinante, già
oggetto della stipula di una apposita
convenzione con l’Enel; sulla organizzazione
della fruizione stabile ed ecocompatibile di
Vivara, per fini turistico-culturali;
3. definizione del percorso amministrativo
praticabile per la realizzazione delle opere
relative.
L’intervento imprenditoriale e i connessi
strumenti della programmazione negoziata non
dovranno essere, tuttavia, riguardati quale
potenziale e stabile grimaldello per lo
scardinamento della strumentazione
urbanistica, ad esempio, attraverso il
ricorso permanente a procedure derogatorie
quali gli accordi di programma, ma essere
occasione propositiva per la costruzione di
nuovi assetti urbanistici da riversare nel
processo di formazione del Ptp.
Evidentemente, nel momento in cui il
complesso delle previsioni urbanistiche
necessarie a sostenere la creazione di nuova
imprenditoria o al consolidamento di quella
preesistente sarà definito e inquadrato, ad
esempio, anche solo nel Preliminare di Ptp,
il ricorso alle suddette procedure
derogatorie potrà ritenersi ammissibile, in
quanto solo formalmente tali previsioni
saranno difformi dallo strumento urbanistico
comunale vigente in quanto il nuovo in corso
di formazione le includerà coordinandole
stabilmente al suo interno.
Il condono edilizio
Il condono edilizio, nelle due versioni
attivate dalla legislazione statale, sino
alle modifiche ultime apportate con le leggi
662/1996 e 30/1997, pone al Comune di
Procida il problema di definire la materia
nel più breve tempo possibile.
Si pone altresì la scelta di definirla
nell’ambito di un riferimento programmatico
in via di formazione, qual è il Prg e, più
in generale, il Ptp, o di provvedere
autonomamente da esso.
Fermo restando che, di norma, la sanatoria
edilizia degli abusi deve essere concessa
dai comuni, tranne a essere diniegata con il
supporto di esplicite e consistenti
motivazioni, è il Ptp, anche in una fase
intermedia della sua elaborazione quale è la
formulazione del Preliminare di piano, a
essere responsabilmente in grado, con il
massimo della documentazione conoscitiva
acquisibile e nel rispetto delle linee di
indirizzo programmaticamente assunte
dall’amministrazione comunale, a definire i
riferimenti tecnici e le interpretazioni
normative affinché tali atti amministrativi
in sanatoria siano rilasciati nel pieno
della trasparenza e della equità dei
comportamenti e delle decisioni.
Inoltre, l’utilità di agganciare la
sanatoria edilizia al nuovo Prg riguarda
essenzialmente i vincoli di inedificabilità
contenuti nel vigente Prg, in particolare
relativi a suoli impegnati da standard
urbanistici, ancorché valutare gli effetti
della loro decadenza, da fasce di rispetto
stradale o da quant’altro impedirebbe la
sanatoria in assenza di una revisione
normativa del Prg stesso.
Si pone, infine, la necessità di articolare
il rilascio delle concessioni o
autorizzazioni in sanatoria per fasce
d’intensità dell’abuso: abusi minori o a
scarso impatto ambientale; abusi a medio
impatto ambientale, per i quali richiedere
la esecuzione di opere di mitigazione dello
stesso, sulla base dell’apposito protocollo
di intesa sottoscritto il 25 luglio 2001 fra
Regione Campania e Soprintendenza BBAA di
Napoli e provincia; abusi ad alto impatto
ambientale, derivanti da trasformazioni
edilizie di suoli in regime di instabilità,
con pericolo per la pubblica e privata
incolumità, o che hanno prodotto
intollerabili alterazioni del paesaggio tali
da compromettere l’offerta turistica
dell’isola, limitatamente ai casi più
eclatanti.
Tutto ciò può trovare una responsabile sede
decisionale all’interno del processo di
formazione del Ptp.
Il sistema delle scelte
La citata intesa fra Ministero per i beni
culturali e ambientali e regioni, all’art.
3, prevede la individuazione di “differenti
ambiti territoriali, da quelli di elevato
pregio paesistico fino a quelli compromessi
e degradati”, ai fini della disciplina delle
forme di tutela, valorizzazione e
riqualificazione del territorio in funzione
del livello di integrità e rilevanza dei
valori paesistici”.
Sulla base di tali indirizzi strategici, il
Preliminare di Ptp ha articolato il
territorio di Procida in ambiti di
promozione dello sviluppo socioeconomico,
sia nei casi in cui tale sviluppo comporti
la possibilità di modificare lo stato dei
luoghi, sia quando la tutela, nei suoi
diversi gradi d’applicazione, sia
prevalente.
La tutela, infatti, è considerata occasione
di sviluppo e non è mai disgiunta dall’uso,
ovviamente controllato, del suolo al fine di
evitare l’abbandono dello stesso, le cui
principali e maggiormente devastanti
ricadute consistono nel suo progressivo
degrado, nell’erosione della costa, nelle
trasformazioni improprie, ancorché abusive.
Il Ptp individua la perimetrazione dei
seguenti cinque ambiti:
1. tutela e uso della fascia costiera
2. promozione della naturalità
3. promozione della ricettività
4. aree di riserva residenziale
5. riabilitazione della città costruita;
che costituiscono la macroarticolazione del
territorio con valenza strutturale, cioè di
ordine generale e di lungo periodo, non
alterabile da scelte contingenti e
costituente il quadro delle invarianti dei
processi di pianificazione urbanistica
comunale che ad esso devono fare riferimento
(Figura 7).
Figura 7 - Preliminare di Ptp
dell’isola di Procida (2003) |
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|
Le norme di attuazione del Ptp definiscono,
per ciascuna di tali macroarticolazioni, il
relativo statuto dei luoghi, vale a dire di
quel complesso di regole per il
riconoscimento di condizioni di pregio
paesistico e di tipologie d’intervento volte
alla tutela e all’uso sostenibile del suolo
e alla classificazione dei caratteri
ammissibili delle trasformazioni edilizie e
urbanistiche.
A tal fine, le tavole d’analisi contengono
il monitoraggio dei caratteri del territorio
e del suo uso in base al quale il Ptp attiva
indirizzi o regole per la pianificazione
comunale, conferendo, quindi, efficacia
conformativa alla base conoscitiva.
Il Ptp individua, inoltre, nelle unità di
paesaggio, così come perimetrate in Tav.
4, le superfici territoriali minime cui si
applicherà la progettazione di dettaglio del
Prg, favorendo in esse l’intervento diretto
e rimandando ai casi strettamente necessari,
oltre a quelli espressamente previsti dallo
stesso Ptp, il ricorso alla pianificazione
urbanistica esecutiva.
Gli ambiti di promozione dello sviluppo
socio-economico
Tutela e uso della fascia costiera (Tfc)
L’intesa Stato-regioni prevede, nella
formazione del Ptp, l’analisi “delle
dinamiche di trasformazione anche attraverso
… l’individuazione dei fattori di rischio e
degli elementi di vulnerabilità del
paesaggio”.
In coerenza con tale impostazione, la fascia
costiera si articola nei seguenti tre
sub-ambiti: costa alta (Ca), costa bassa
balneabile (Cb) e piattaforme logistiche (Pl).
Per il sub-ambito Ca, corrispondenti alle
linee di costa sub verticale o a falesia o a
minore angolo di scarpa di natura tufacea
litoide, così come indicate in Tav. 7 –
Linee di costa e terrazzamenti, la
strategia di intervento mira alla generale
difesa del suolo dai processi erosivi, con
azioni di tutela rivolti alla salvaguardia
della macchia mediterranea diffusa fra rocce
affioranti e dei residui di boschi di
latifoglie a macchia alta (Figura 8).
Figura 8 - Analisi della linea di
costa e dei terrazzamenti con
valenza conformativa delle
previsioni contenute nel Preliminare
di Ptp dell’isola di Procida (2003) |
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Il tipo di intervento prevede la
realizzazione di opere di difesa
idrogeologica, di salvaguardia del suolo e
delle risorse idriche, arboree, faunistiche,
nonché il restauro del paesaggio anche con
il consolidamento dei pendii e dei costoni
instabili, mediante la riconfigurazione
della giacitura del suolo necessaria e
sufficiente a garantirne la stabilità e la
eliminazione di qualsiasi fonte di pericolo
per la pubblica e privata incolumità.
È consentito il ripristino di sentieri e
percorsi pedonali di accesso al mare e ai
luoghi panoramici.
Per il sub-ambito Cb, corrispondenti alle
spiagge, così come indicate in Tav. 7 –
Linee di costa e terrazzamenti, la
strategia di intervento si base sul
ripascimento generalizzato e sulla
utilizzazione per la balneazione, supportata
da attrezzature di non rilevante impatto
ambientale.
Tali zone sono destinate a ospitare attività
di balneazione, libere o in concessione.
Potrà essere ammessa la realizzazione di
costruzioni precarie, in quanto facilmente
amovibili, non stabilmente ancorate al suolo
o, al più, su fondazioni isolate, realizzate
con elementi lignei o con materiali leggeri,
le cui strutture risultino dall’assemblaggio
di componenti elementari, tali da essere
rimontate altrove senza che la precedente
rimozione comporti la distruzione del
manufatto, per un periodo di tempo limitato
alla stagionalità turistica, comunque non
superiore a quattro mesi consecutivi, di
superficie coperta non superiore a 30
100 mq e altezza non superiore a 3 m,
finalizzate alla creazione di punti di
ristoro e di sosta, nonché all’erogazione
degli indispensabili servizi al pubblico.
Tali realizzazioni saranno consentite
limitatamente ad un’unità per ogni 2000
1000 mq di superficie di spiaggia.
Le superfici corrispondenti alle spiagge,
così come indicate in Tav. 7 – Linee di
costa e terrazzamenti, per ciascun’area
di spiaggia non avente soluzione di
continuità, dovranno essere assoggettate a
progetto unitario di utilizzo predisposto
dai concessionari consorziati e, in
mancanza, dall’amministrazione comunale a
spese dei concessionari stessi.
Le concessioni in atto potranno essere
prorogate a favore dei soggetti già
destinatari nell’attuale configurazione
spaziale e organizzativa per non più di
due volte una volta e, comunque,
per non più di sei anni.
Nel caso di tratti di Cb con caratteristiche
rocciose, al fine di consentirne la
percorribilità e la sosta, limitate
superfici potranno essere attrezzate con
sovrastanti pedane lignee o in materiali
leggeri, corredate di rampe per facilitarne
l’accesso, di cui consentire la permanenza
per un periodo di tempo limitato alla
stagionalità turistica, comunque, non
superiore a quattro mesi consecutivi.
Nel caso siano presenti, su superfici
retrostanti alle spiagge, suoli con
caratteristiche di Ca, così come evidenziati
in Tav.7 – Linee di costa e terrazzamenti,
le attività di balneazione saranno
consentite a valle della messa in sicurezza
degli stessi. In tali ambiti si opereranno
gli interventi combinati previsti per la Ca
e la Cb.
All’interno dei sub-ambiti Ca e Cb non è mai
ammessa l’utilizzazione del sottosuolo per
la realizzazione di manufatti totalmente o
parzialmente interrati. La suddetta
interdizione è comunque estesa ad una
profondità dalla linea di costa non
inferiore a 50 m.
Nel sub-ambito Pl, corrispondenti alle
superfici definite infrastrutture
marittime, porti così come
indicate in Tav. 7 – Linee di costa e
terrazzamenti, sono presenti le aree
portuali o di approdo di Sancio Cattolico,
destinata al trasporto passeggeri e merci e
all’attività di diporto; della Corricella,
destinata all’attività peschereccia; della
Chiaiolella destinata all’attività di
diporto, secondo i progetti di sviluppo del
settore.
Le opere da realizzare sono costituite
nell’allungamento e nel banchinamento, anche
su entrambi i lati, qualora di interesse,
dei moli di sopraflutto e sottoflutto
esistenti.
I suddetti moli potranno essere attrezzati
per i servizi da rendersi alle imbarcazioni,
fra cui i natanti di soccorso in attività di
protezione civile, per i quali potrà essere
predisposta l’idonea modellazione dei
fondali.
Promozione della naturalità (Pn)
La strategia di intervento mira a mantenere
la naturalità del territorio, di gran lunga
ridottasi negli ultimi decenni a causa dell’invasività
dei tessuti edilizi, in particolare negli
anni ’70-’80, promuovendola a giacimento
economico-produttivo dell’isola.
Ciò anche in conformità con l’art. 4, comma
2, lettera b) dell’intesa Stato-regioni, che
pone, fra gli obiettivi di qualità
paesistica, “la previsione di linee di
sviluppo compatibili con i diversi livelli
di valori riconosciuti e tali da non
diminuire il pregio paesistico del
territorio, con particolare attenzione alla
salvaguardia delle aree agricole”.
Tale ambito si articola in promozione
della naturalità integrale e
produttiva.
Il sub-ambito di promozione della
naturalità integrale (Pni) si estende
all’interezza dell’isola di Vivara, con
destinazione a oasi naturalistica e a luogo
di esplorazione archeologica, così come
previsto dal Dm 24/2/2002 di istituzione
della riserva naturale e statale. È
ammesso il restauro e risanamento
conservativo dei preesistenti manufatti, da
destinarsi esclusivamente a usi connessi
alla valorizzazione del complesso, con
esclusione della residenza familiare anche
se riservata a personale di custodia.
Il sub-ambito di promozione della
naturalità produttiva (Pnp) prevede il
sostegno dell’attività agricola, secondo gli
indirizzi contenuti nello studio dell’uso
agricolo del suolo, riportato nella
relazione agronomica, nelle Tavv. 5….9,
e nelle sue conclusioni tendenti alla
individuazione delle suscettività produttive
nel settore agricolo.
Tali suscettività, così come analiticamente
dettagliate nella Tav. 9 – Suscettività
agricolo-produttiva, costituiscono norma
di indirizzo, a meno delle superfici
denominate aree seminaturali,
comprendenti, ad esempio, la pineta di Santa
Margherita, in cui la previsione di
“interventi per la conservazione, la
gestione e il ripristino degli originali
stati flogistici” assume valore prescrittivo.
In tale sub-ambito è previsto il divieto
della utilizzazione edificatoria fuori
terra, la potenziale conversione dei
volumi preesistenti per attività di supporto
all’agricoltura, compreso l’agriturismo,
consentendo quest’ultima possibilità anche
ai volumi ricadenti nell’ambito di
riabilitazione della città costruita.
Nell’ambito di tali attività, è consentito
l’attrezzaggio di percorsi per il transito
di cavalli montati o per tracking, senza
creazione di volumi e con materiali lignei o
leggeri.
Volumi entro terra, per impianti
tecnologici, cisterne, cantine e altre
utilizzazioni di supporto all’attività
agricola, a esclusione della residenza e dei
servizi igienico-sanitari ad essa connessi,
potranno essere concessi, nel rispetto del
lotto minimo di
5000 3000 mq, così come
imposto dal vigente Ptp, a soggetti
dotati dei requisiti di legge, sempre che la
superficie di riferimento non abbia già
esaurito la potenzialità edificatoria,
prevista dal previgente Ptp (If=0,05 mc/mq),
nei limiti di superficie utile lorda
complessivamente non superiore a 50mq; tali
manufatti non dovranno essere collocati in
stretta continuità fisica con i volumi
preesistenti fuori terra ma distanziati da
loro di una lunghezza pari alla maggiore
dimensione in pianta del manufatto
interrato.
Il manto di copertura di tali volumi
interrati dovrà essere costituito da terreno
vegetale, anche stabilizzato mediante tipi
di pavimentazioni permeabili che consentano
l’inerbimento.
I volumi fuori terra contenenti servizi
igienici potranno essere accorpati in un
unico volume di superficie utile lorda non
eccedente 10 mq e altezza lorda di 3,00 m,
comprensivo dei volumi preesistenti.
I manufatti edilizi degradati, non
ricompresi fra quelli da assoggettare a
restauro e risanamento conservativo
individuati nella Tav. 14 – Emergenze
architettoniche e archeologiche,
potranno essere assoggettati a progetti
unitari di riaggregazione funzionale, a
parità di volume e superfici utili
preesistenti, anche ridistribuiti su non più
di due livelli di altezza totale lorda non
superiore a 7,00 m, a condizione che la
superficie scoperta in incremento sia
sistemata a orti o giardini.
È consentita la realizzazione di impianti
serricoli, di cui alla Lr 8/1995 e
successive modifiche e integrazioni, con le
ulteriori seguenti limitazioni: le strutture
portanti, da realizzarsi in materiale
ligneo, non dovranno essere stabilmente
ancorate al suolo con fondazioni profonde;
le altezze al colmo non potranno superare i
32,5m e i 2,0m alla gronda; le
distanze dalla pubblica viabilità non
dovranno essere inferiori a 20
10m; sono escluse dalla utilizzazione
serricola i suoli ricadenti nel sub-ambito
di tutela e uso della fascia costiera
e, in generale, i suoli ricadenti ad una
distanza inferiore ai 50m dalla linea di
costa.
Il sub-ambito di promozione della
naturalità produttiva si protende, in
taluni casi, sino alla linea di costa,
essendosi ipotizzato di impegnare i suoli
per attività produttive agricole anche
quando percorrano aree sensibili, ritenendo
che nella situazione procidana l’uso
produttivo sia più proficuo del non uso,
confluente, in gran parte dei casi,
nell’abbandono e conseguente degrado.
Solo nel caso di superfici di proprietà
pubblica, così come evidenziate in Tav. 18,
il Prg potrà prevedere la creazione di
attrezzature e servizi di uso pubblico, nel
rispetto della tutela della fascia costiera
e privilegiando attrezzature a contenuto
impatto ambientale, sotto il profilo delle
trasformazioni edilizie consentite.
In ogni caso, dovrà essere conservata e
ripristinata la configurazione dei
terrazzamenti così come indicati in Tav.
7 – Linee di costa e terrazzamenti.
Promozione della ricettività (Pr)
Generalità
La strategia d’intervento ipotizza tre tipi
di ricettività: strutturale, integrativa e
diffusa.
Per la ricettività strutturale si impegnano
due aree, Chiaiolella e Terra Murata; per la
integrativa si impegnano le aree di
campeggio esistenti; per la ricettività
diffusa, da praticarsi nell’ambito di
riabilitazione della città costruita, si
consente la riconversione d’uso di immobili
preesistenti nel rispetto delle tipologie di
intervento edilizio ammesse.
In tale circostanza, nel caso di strutture
alberghiere preesistenti, così come
individuate in Tav. 20, è ammessa la
creazione di servizi in volumi interrati, da
rinaturalizzare in superficie, e
l’adeguamento igienico-sanitario o
l’aumento della nuova
ricettività, a parità di superfici utili, in
edifici storici o di pregio, e pari
all’incremento del 20%, delle preesistenti
superfici utili, per una sola volta e a
parità di sagoma in pianta, in edifici
comuni.
Ricettività strutturale
L’intesa Stato-regioni prevede “la
riqualificazione delle parti compromesse o
degradate per il recupero dei valori
preesistenti ovvero per la creazione di
nuovi valori paesistici coerenti e
integrati.
Per il sub-ambito di promozione della
ricettività strutturale (Prs) della
Chiaiolella, in considerazione del
prevalente degrado edilizio-urbanistico,
della frammentazione degli usi correnti del
suolo, della modesta o nulla qualità
architettonica dei manufatti, è prevista la
riconversione dei volumi preesistenti,
eventualmente amplificati in percentuale
massima del 30% sino al conseguimento
di un indice urbanisticamente sostenibile di
fabbricabilità territoriale valutato non
superiore a 0,5 mc/mq, in una struttura
ricettiva, unitaria unitariamente
programmata, stabile e attrezzata per
l’intero periodo annuale, rivolta al turismo
congressuale, culturale e scolastico, oltre
a quello tipicamente balneare.
Tale strategia è in applicazione dell’art. 5
dell’intesa Stato-regioni che così recita:
“La pianificazione paesistica individua
progetti mirati, misure incentivanti e di
sostegno per il recupero, la valorizzazione
e la gestione finalizzata al mantenimento
dei paesaggi del territorio regionale, con
la indicazione dei relativi strumenti di
attuazione”.
L’impianto della progettazione urbanistica
particolareggiata dovrà prevedere il
reinserimento ambientale dell’attuale nastro
stradale della litoranea e il suo
conseguente arretramento a margine della
cortina edificata retrostante, che si aprirà
sul nuovo asse viario in una rinnovata
organizzazione spaziale e funzionale. Dovrà,
inoltre, prevedere la collocazione dei
servizi fissi alla balneazione in posizione
più arretrata e non invasiva dell’area di
balneazione.
Il progetto di piano particolareggiato,
la cui tipologia tecnico-amministrativa
rimane di competenza del Prg, che potrà
valutare il ricorso a procedure di
attuazione perequative, estese alle
infrastrutture viarie, anche mediate il
ricorso a società di trasformazione urbana,
dovrà integrare il nuovo assetto
planovolumetrico, con le aree di promozione
della naturalità produttiva, da considerare,
comunque, in via del tutto orientativa.
Tale progetto integrerà, inoltre,
nell’assetto definitivo, le volumetrie
considerate di pregio, così come individuate
dal presente Ptp, mentre i volumi non di
pregio, ma utilmente inquadrabili per
proprie caratteristiche funzionali, potranno
essere recuperati.
I volumi, stabilmente e formalmente
utilizzati per residenza, in quanto posti
sui margini della superficie ricompresa nel
sub-ambito in questione, qualora non
pregiudichino la ottimale trasformazione
dell’area, in sede di formazione del piano
particolareggiato, potranno essere
stralciati dal progetto definitivo,
consentendosi per essi la destinazione
residenziale, che sarà impressa come vincolo
stabile dal Prg.
Al fine di incentivare la dismissione dei
preesistenti volumi e la loro riconversione
nel progetto unitario previsto, ciascun
suolo ricompreso nel sub-ambito, oltre ad
acquisire un diritto edificatorio pari
all’indice di fabbricabilità fissato,
qualora l’indice di fabbricazione sia ad
esso superiore sarà beneficiato di un
diritto edificatorio pari a quest’ultimo,
maggiorato di una aliquota di 0,2mq/mq; la
suddetta maggiorazione non si applica nel
caso l’immobile sia stato oggetto di
concessione edilizia in sanatoria ai sensi
della legge 47/1985 o 724/1994.
L’intervento si inquadra in un’area
leggermente più ampia (i cui limiti sono
evidenziati in colore rosso nella Tav. 23
– Preliminare e alla quale sarà esteso
il perimetro della pianificazione
particolareggiata) nella quale sono
previsti, secondo le tipologie di intervento
evidenziate per gli altri ambiti: il
risanamento della fascia costiera e il suo
ripascimento; la promozione della
ricettività turistica così come consentita
nell’ambito di riabilitazione della città
costruita; la rifunzionalizzazione del
sub-ambito Pl della Chiaiolella.
Per il sub-ambito di promozione della
ricettività strutturale di Terra Murata è
ammessa la riconversione d’uso a fini
turistici di tipo congressuale, culturale,
scolastico, oltre a quello tipicamente
balneare e museale, nel rispetto delle
tipologie d’intervento edilizio consentite
sui singoli manufatti, per i quali non sono
ammessi incrementi di superfici utili o di
volumi, consentendosi limitatamente alla
parte del carcere di recente realizzazione
l’aumento delle superfici utili.
Anche per il sub-ambito di Terra Murata,
l’intervento si colloca in un’area di
integrazione leggermente più ampia (i cui
limiti sono evidenziati in colore rosso
nella Tav. 23 – Preliminare e alla
quale sarà esteso il perimetro della
pianificazione particolareggiata) nella
quale sono previsti, secondo le tipologie di
intervento evidenziate per gli altri ambiti:
il risanamento della fascia costiera; la
promozione della ricettività turistica così
come consentita nell’ambito di
riabilitazione della città costruita, la
promozione della naturalità produttiva.
La pianificazione particolareggiata assumerà
le determinazioni contenute nell’intesa
sottoscritta fra Comune di Procida,
Soprintendenza BBAA di Napoli e provincia e
altri in merito alla valorizzazione del
complesso.
Ricettività integrativa
I sub-ambiti di promozione della
ricettività integrativa (Pri) coincidono
con i campeggi esistenti.
Al loro interno si rispetteranno le regole
d’uso degli ambiti cui sono ascritte le
diverse porzioni di suolo: fascia
costiera; promozione della naturalità
produttiva; oltre ai restanti suoli non
altrimenti connotati.
Nell’ambito della fascia costiera si
applicheranno le tipologie di intervento di
cui ai sub-ambiti Ca e Cb, da liberare da
manufatti fissi e da ripascere;
nel sub-ambito di promozione della
naturalità produttiva si realizzeranno
le indicazioni agronomiche e si potrà
praticare il campeggio in tenda; nella
zona rimanente si potranno realizzare
strutture fisse in legno, in sostituzione
delle preesistenti, secondo un indice di
fabbricabilità territoriale di 0,5 mc/mq,
anche a servizio delle precedenti due aree.
I preesistenti assetti volumetrici, fermo
restando la verifica della legittimità
edilizia e urbanistica e la definizione
delle eventuali istanze di concessione in
sanatoria da effettuarsi nelle sedi
competenti, potranno subire modificazioni
esclusivamente per adeguarsi alle previsioni
planovolumetriche della presente normativa.
Ciascun sub-ambito di ricettività
integrativa dovrà essere oggetto di
pianificazione particolareggiata estesa alle
superfici perimetrale in colore rosso nella
Tav. 23 – Preliminare.
Ricettività diffusa
La promozione della ricettività diffusa
(Prd) potrà essere ammessa nelle aree di
riabilitazione della città costruita,
sulla base delle previsioni programmatiche
del Prg.
Aree di riserva residenziale (Arr)
Si è prescelta un’area, conforme al vigente
Prg, da destinare a edifici economici e
popolari, nel caso si registrino deficit
abitativi, in fase di formazione del Prg.
L’indice di fabbricabilità territoriale non
potrà superare il limite di 1,5 mc/mq.
Nelle more della trasformazione urbanistica
attivabile a seguito delle future previsioni
di Prg, i suoli si intendono inseriti nel
sub-ambito di promozione della naturalità
produttiva.
Riabilitazione della città costruita (Rcc)
L’ambito di riabilitazione della città
costruita sarà oggetto delle previsioni di
Prg, nel rispetto dei seguenti criteri:
- i cambi di destinazione d’uso di
preesistenti edifici sono ammessi solo verso
usi non residenziali;
- gli interventi su edifici e complessi
edificati riportati nella Tav. 14 –
Emergenze architettoniche e archeologiche
saranno limitati al restauro e
risanamento conservativo, perseguendo “il
mantenimento delle caratteristiche, dei
valori costitutivi e delle morfologie,
tenendo conto anche delle tipologie
architettoniche, nonché delle tecniche e dei
materiali costruttivi tradizionali”, così
come evidenziato nell’art. 4 dell’intesa
Stato-regioni; a tal proposito, le norme
tecniche di attuazione del Ptp conterranno
apposite “istruzioni per il recupero
paesaggistico: materiali ed elementi
costruttivi”, già oggetto di una precedente
intesa fra Comune di Procida e
Soprintendenza BBAA di Napoli e provincia e
allegate in copia alla presente relazione
programmatica, da specificare ulteriormente
e integrare con il regolamento viario,
contenente le prescrizioni per la
riqualificazione della rete stradale; il
Prg articolerà, sulla base di adeguata e
documentata conoscenza dello stato dei
luoghi, i vari gradi ed estensioni della
tutela e della possibile innovazione, sempre
all’interno della suddetta generale
tipologia di intervento; gli edifici
evidenziati nella Tav. 14 – Emergenze
architettoniche e archeologiche sono
posti a base degli adempimenti di cui alla
Lr 26/2002, recante “Norme e incentivi per
la valorizzazione dei centri storici della
Campania e per la catalogazione dei Beni
Ambientali di qualità paesistica”, in
applicazione dell’art. 4 della stessa;
- la utilizzazione del sottosuolo, esclusa
al di sotto e nell’intorno degli edifici e
complessi di cui al punto precedente, è
subordinata alla naturalizzazione del
soprasuolo ed è limitata alla creazione di
superfici di servizio, quali cantinole, box
auto e ricovero piccole imbarcazioni,
impianti tecnologici e altre superfici
pertinenziali, non abitabili, nella misura
massima di un decimo del 15%
delle superfici utili cui sono asservite,
se posizionate totalmente o parzialmente al
di fuori della preesistente superficie
coperta, o della stessa superficie coperta
nel caso realizzate al di sotto; nel caso di
edifici di pregio, i suddetti interventi
saranno ammessi solo qualora non
interferiscano con il manufatto da tutelare,
in quanto posizionati a distanza non
inferiore a 10m dalla sagoma dello stesso;
- l’adeguamento igienico-sanitario dei
preesistenti edifici, a esclusione di quelli
di pregio di cui al punto precedente, è
consentito a parità di volume fuori terra,
con possibilità di creazione di volumi
interrati, nei limiti fissati al punto
precedente;
- l’effettuazione di interventi edilizi
volti al superamento delle barriere
architettoniche, a norma di legge, è sempre
consentito, nel rispetto delle
caratteristiche tipologiche degli edifici di
pregio;
- è consentita la risistemazione
fondiaria di lotti edificati consistente
nella riorganizzazione
riperimetrazione della superficie sulla
quale insistono i preesistenti edifici,
ampliabile sino ad un massimo di dieci volte
la originaria superficie coperta comprensiva
della stessa; tale risistemazione potrà
essere estesa anche a superfici ricomprese
nell’ambito di promozione della
naturalità produttiva, limitatamente
alle quali dovranno essere rispettate le
relative suscettività d’uso;
- nell’ambito degli interventi di
risistemazione fondiaria di cui al punto
precedente, i manufatti edilizi degradati,
non ricompresi fra quelli da assoggettare a
restauro e risanamento conservativo
individuati nella Tav. 14 – Emergenze
architettoniche e archeologiche,
potranno essere assoggettati a progetti
unitari di riaggregazione funzionale, a
parità di volume e superfici utili
preesistenti, anche ridistribuiti su non più
di due livelli di altezza totale lorda non
superiore a 7,00 m, a condizione che la
superficie scoperta in incremento sia
sistemata a orti o giardini o stalli per
posti auto con superficie di parcamento non
impermeabilizzata.
- è consentita, sulle superfici libere, la
realizzazione di attrezzature e servizi
pubblici o di uso pubblico a integrazione
delle preesistenti dotazioni;
- lungo le cortine edilizie o tufacee, in
ambienti preesistenti anche naturali,
dislocati a margine delle aree portuali,
possono essere consentite utilizzazioni di
supporto logistico.
Condono edilizio
Le disposizioni contenute nel presente
schema normativo non costituiscono né
concorrono alla sanatoria di opere
abusivamente realizzate e i relativi
interventi non si applicano a singoli
edifici che non abbiano conseguito la
concessione o autorizzazione in sanatoria di
cui alle leggi 47/1985 o 724/1994 e loro
modifiche e integrazioni.
Note
1
L’isola di Procida si estende per circa 400
ha, analogamente alla superficie del Comune
di Capri, essendo l’intero territorio
dell’isola di Capri, comprensiva di Anacapri,
pari a circa 1.036 ha.
2
Accordo del 19 aprile 2001 tra ministero per
i beni e le attività culturali e le regioni
e le province autonome di Trento e Bolzano
sull’esercizio dei poteri in materia di
paesaggio, pubblicato sulla GU del 18 maggio
2001, n. 114. |