Numero 5 - 2002

 

la normativa regionale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La valorizzazione dei centri storici


Isidoro Fasolino


 

La Regione Campania si è dotata di una legge per la valorizzazione dei centri storici che prevede la loro individuazione e classificazione, la redazione del piano del colore e la catalogazione dei beni ambientali, avviando una propria politica di recupero integrale degli insediamenti di antico impianto. Isidoro Fasolino analizza i principali contenuti della normativa che si candida ad un forte contributo per la ricostruzione dell'identità storica e culturale della regione, precondizione di una qualità urbana indispensabile al suo rilancio nella competizione internazionale

 

Con la Lr 26 del 18 ottobre 2002, “Norme ed incentivi per la valorizzazione dei centri storici della Campania e per la catalogazione dei Beni ambientali di qualità paesistica. Modifiche alla Legge regionale 19 febbraio 1996, n. 3” la Regione Campania si è dotata, per la prima volta, di una normativa per la valorizzazione dei centri storici che, muovendosi non con lo strumento del vincolo, ma con quello dell’incentivo, consente di avviare nei centri antichi un organico piano di interventi, finalizzati al recupero e alla rivitalizzazione.

Si muove dalla constatazione che molti degli insediamenti storici della Campania, soprattutto nelle aree interne, hanno perduto una propria dimensione economica e sociale; al progressivo decremento demografico, ha fatto seguito il degrado e la manomissione del patrimonio edilizio e urbanistico, che si era venuto a configurare nel corso dei secoli a testimonianza dell’identità storico-culturale della Campania.

L’obiettivo, quindi, è quello della valorizzazione dei centri storici dei tantissimi centri urbani della Campania, di dimensione media, piccola e piccolissima, tali da rappresentare una vera e propria attrazione turistica, così come ormai da anni avviene per i centri storici dei comuni delle regioni del centro Italia, dall’Umbria alla Toscana.

 

Finalità della norma

 

L’obiettivo della normativa urbanistica approvata dal Consiglio regionale è quella di valorizzare i centri storici, avviando e perseguendo una politica di pianificazione ambientale e di recupero strutturale degli insediamenti urbani di antico impianto. La norma è rivolta principalmente al recupero dei centri storici, dei nuclei antichi e dei quartieri urbani antichi, ubicati nei comuni con meno di 40.000 abitanti.

La legge vuole evitare il ripetersi di quei danni che nel passato, favoriti anche da piani di recupero miopi e inadeguati, sono stati provocati all’immagine edilizia e urbanistica, con materiali e tecniche estranee, spesso in nome di un progresso tecnologico e poco sensibile alla memoria storica del passato. L’obiettivo è, pertanto, quello di promuovere un’efficace politica di rivitalizzazione degli insediamenti antichi, attraverso il recupero degli stessi, non limitato al solo aspetto fisico, ma esteso al conferimento di funzioni economiche valide, in grado di renderlo un contesto vivo e dinamico, coagulo di interessi pubblici e privati.

 

Struttura del testo

 

Il testo si compone di 16 articoli ed è suddiviso in tre titoli:

1. conservazione e valorizzazione dei centri storici;

2. incentivi per il restauro, il decoro e l’attintatura delle facciate di edifici civili di interesse storico, artistico ed ambientale e delle cortine dei centri storici della Campania;

3. norme per la catalogazione e pianificazione territoriale.

 

Lo strumento: il Piruea

 

Alla conservazione e valorizzazione dei centri storici i comuni provvedono attraverso la formazione di programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale (Piruea), ai sensi della Lr 19 febbraio 1996, n. 3, attuativa dell’articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179.

Il Piruea, quindi, rappresenta lo strumento di attuazione della Lr.

Esso è adottato con delibera di Consiglio comunale ed è composto da “uno studio di fattibilità, articolato secondo le sue componenti tecniche, finanziarie e gestionali”, mentre, “attraverso approfondite analisi storiche, urbanistiche, architettoniche, paesistiche e socio-economiche, individuerà le condizioni attuali del territorio”, prefigurando il nuovo assetto dello stesso.

Con tale strumento si mira a riattivare un interesse operativo al riuso dei centri storici, attraverso un progetto strettamente legato ad un programma di sviluppo economico dell’intero insediamento urbano, che vede il nucleo originario intimamente integrato con quanto lo circonda e aperto alle interconnessioni con la realtà che lo avvolge.

La legge, a tal proposito, sottintende un aspetto di fondo: che, nella formazione dei programmi integrati, le perimetrazioni a priori degli ambiti antichi appaiono poco utili ed efficaci. Esse rischiano di diventare operazioni meramente topografiche, prive di indirizzo pertinente e consapevole, e non il. frutto di un’azione culturale e storiografica, basata sulla ricerca storica delle origini e dell’evoluzione dell’insediamento.

I comuni, pertanto, potranno inserire nei programmi integrati “le esigenze di opere infrastrutturali e di servizio”, esterne ai centri storici, “che siano strettamente necessarie alla loro riqualificazione e conservazione integrata”.

Dal punto di vista delle procedure, le modifiche apportate alla Lr 3/1996 dovrebbero rendere più agile l’iter per la formazione del Piruea e per accedere ai finanziamenti.

I Piruea contengono tutte le indicazioni necessarie per qualificare un progetto d’intervento esteso a tutte le componenti architettoniche, paesistiche ed ambientali.

 

Gli oggetti e gli interventi

 

Dovrà trattarsi di progetti per la conservazione e la valorizzazione di opere non archeologiche, ubicate in contesti urbanistici e paesaggistici.

Potranno, ad esempio, essere recuperate le pavimentazioni stradali, definite le aperture e gli infissi, installate insegne, restaurati i paramenti esterni, definiti i colori e individuati gli spazi per il verde pubblico, le apparecchiature di servizio ed uso.

La nuova legge consente, inoltre, interventi di restauro, decoro e tinteggiatura sia delle superfici esterne di edifici civili di interesse storico, artistico e ambientale, sia delle cortine urbane nei centri storici, con l’obiettivo di ridurre il degrado del patrimonio edilizio per immobili con più di 50 anni.

Gli interventi di ristrutturazione edilizia potranno essere ammessi soltanto in caso di pericolo per la pubblica o privata incolumità.

 

Rimozione del degrado e delocalizzazione dei detrattori

 

Notevole importanza assume, senza dubbio, quanto stabilito dall’art. 8, laddove, per gli immobili che presentano condizioni di profondo degrado, il comune impone ai proprietari o possessori degli stessi di provvedere all’esecuzione dei lavori necessari per ripristinarne l’aspetto originario. In caso di inadempienza sarà il comune stesso a provvedere d’ufficio, ponendo a carico degli interessati la somma occorrente per gli interventi.

Il comune può anche imporre ai soggetti destinatari del finanziamento a provvedere all’esecuzione dei lavori di restauro e ristrutturazione.

La Lr, all’art. 9, stabilisce un fondo di rotazione per la concessione dei contributi cui accedono i comuni per le anticipazioni finanziarie occorrenti per le spese derivanti, se necessario, da una esecuzione d’ufficio.

Altro aspetto importante è la previsione di incentivi per la delocalizzazione di attività costituenti detrattori ambientali, ossia funzioni non compatibili con le finalità dei programmi integrati, in idonee zone omogenee dello strumento urbanistico vigente.

La Giunta regionale dovrà emanare un regolamento attuativo per la disciplina di dettaglio della nuova normativa.

 

Il piano del colore per l’edilizia storica

 

Per la prima volta in Campania, viene affrontata la tematica del colore nei centri antichi, con riferimento al piano del colore per l’edilizia storica, la cui dotazione è obbligatoria per quei comuni che intendono fruire dei contributi finanziari previsti dalla legge.

Il titolo II della legge “Incentivi per il restauro. Il decoro e l’attintatura delle facciate di edifici civili di interesse storico, artistico ed ambientale e delle cortine dei Centri Storici della Campania” si pone, infatti, l’obiettivo di promuovere interventi atti a ridurre il degrado e l’incuria negli insediamenti antichi della Campania, mediante la concessione di incentivi finanziari.

Nei comuni che si doteranno di un apposito piano colore per l’edilizia storica gli enti pubblici, i soggetti privati, anche costituiti in consorzio, proprietari, possessori e detentori dei beni immobili di interesse storico, artistico e ambientale, saranno destinatari delle risorse regionali, eccetto le società finanziarie o immobiliari e degli istituti bancari o assicurativi.

Sarà, dunque, possibile estendere i benefici della legge anche ai privati che effettueranno l’attintatura delle facciate degli edifici di riconosciuto valore storico, artistico ed architettonico. Viene, in tal modo, previsto il coinvolgimento dei capitali privati per la valorizzazione dei centri storici.

Questo fa sì che gli interventi siano attuati sulla base di un quadro programmatico generale, che dia omogeneità all’azione di riqualificazione delle superfici esterne degli ambiti di interesse storico e monumentale.

I comuni, quindi, dovranno dotarsi di un piano del colore, che dovrà stabilire, con apposito manuale, le regole di natura tecnico-scientifica cui attenersi nella realizzazione degli interventi previsti dalla legge in questione.

1 - Aerfer veduta

 

Per quanto riguarda le categorie di opere finanziabili appare evidente che l’intervento non deve esaurirsi semplicisticamente in una ravvivata di colore alle facciate degli edifici, bensì devono essere analizzate e studiate le tecniche antiche di esecuzione delle opere, della tessitura dei materiali, della realizzazione degli intonaci e degli infissi, per trovare rimedi al loro invecchiamento e deterioramento, con particolare attenzione ai valori tradizionali e alla capacità di ripristinare l’originario aspetto degli immobili, senza provocare ulteriori danni.

 

Catalogazione e classificazione degli insediamenti

 

I comuni, per attingere ai fondi, hanno l’obbligo di catalogare e classificare i loro insediamenti. La regione, infatti, in attuazione del DLgs 112/1998, si doterà di un apposito catalogo del patrimonio di interesse storico, artistico ed architettonico.

Come centri storici vengono individuati “quegli impianti urbanistici o agglomerati insediativi urbani che sono stati centri di cultura locale o di produzione artistica e, che accanto a testimonianze di cultura materiale, contengono opere d’arte entro il contesto storico e paesaggistico”.

Per nuclei antichi si intendono gli insediamenti extraurbani minori, come casali, masserie, casini di caccia, conventi, abbazie, fortificazioni, connessi allo sviluppo storico di un insediamento maggiore o di un sistema insediativo territoriale. Sono identificati come quartieri urbani antichi, frammenti o parti di insediamenti urbani sopravvissuti alla distruzione o a profonde modificazioni dei rispettivi centri abitati, che, pur non possedendo autonomia funzionale, conservano valore storico-documentale e connotati di carattere artistico-ambientale.

 

L’elenco degli insediamenti

 

Ai fini dell’applicazione della legge, la Giunta regionale approva l’elenco degli insediamenti, individuati, sulla base dei criteri stabiliti dalla legge medesima, attraverso il censimento e la classificazione degli stessi. Definisce anche le specifiche peculiarità storiche, artistiche e ambientali, che portano al riconoscimento di centro storico di particolare pregio.

 

Il catalogo dei beni ambientali

 

Particolare rilevanza assume l’art. 13, che introduce la catalogazione del patrimonio immobiliare di interesse storico-artistico e dei beni ambientali, per il cui svolgimento sono previsti incentivi finanziari.

La Lr, con tale norma, dà attuazione a quanto previsto dal punto 2 dell’accordo tra il Ministero per i beni e le attività culturali e le regioni del 19 aprile 2001, istituendo il catalogo dei Beni paesistici e ambientali, del quale fanno parte tutti i beni individuati dall’art. 146 del DLgs 490/1999.

La Lr demanda alle province, ai comuni e alle comunità montane il compito di compilare il detto catalogo dei beni ambientali.

Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale adotta un regolamento per la disciplina e la valorizzazione dei beni catalogati.

La Giunta regionale definirà una scheda di rilevamento uniforme per tutti i comuni, sul modello indicato dalla scheda di catalogazione urbanistica, ambientale, architettonica e di bene storico-artistico, elaborata dall’ufficio centrale di catalogazione del Ministero per i beni e le attività culturali. I dati raccolti a seguito della catalogazione confluiranno nel centro di catalogazione e documentazione della Regione Campania.

 

Linee guida per la pianificazione territoriale e urbanistica

 

La legge sui centri storici, approvata il 25/9/2002, ha consentito alla regione, con quanto previsto all’art. 14, di dotarsi anche delle linee guida per la pianificazione territoriale urbanistica, di cui la Campania non si era ancora dotata, in attesa della entrata in vigore di una legge complessiva di riordino in tema di governo del territorio.

Con l’art. 14 la Lr demanda alla Giunta regionale della Campania il compito di approvare le linee guida della pianificazione regionale. Il provvedimento completa, in qualche modo, le norme sui centri storici, anche se si cambia completamente scala territoriale di riferimento.

La Giunta regionale della Campania ha approvato le linee guida per i piani paesistici. Si tratta dei principi programmatori cui dovranno riferirsi le province per pianificare. Tali linee guida, oltre a regolare l’espletamento delle funzioni pianificatorie di province e comuni, nonché gli atti di coordinamento tecnico e le direttive disciplinanti l’esercizio delle funzioni delegate, dettano gli indirizzi per la salvaguardia dei valori paesistici e ambientali.

Le linee guida contengono i principi programmatori cui si dovranno riferire le province per pianificare; esse consentiranno, quindi, alle cinque province campane di varare i rispettivi piani territoriali di coordinamento.

Il piano territoriale regionale campano è finalizzato alla sostituzione degli attuali 14 piani territoriali paesistici vigenti e del piano urbanistico territoriale della penisola sorrentino-amalfitana.

Una volta approvati dalla regione avranno l’efficacia richiesta dall’art. 57 del DLgs 112/1998.

Si tratta di una conseguenza di quanto stabilito dall’accordo stipulato il 19/4/2001, tra il Ministero dei beni e le attività culturali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sull’esercizio dei poteri in materia di paesaggio.

Tale provvedimento, in definitiva, nasce come risposta alle richieste del Ministero dei beni culturali e consentirà alla regione di accedere a 24 milioni di fondi Por 2000-2006. L’individuazione dei piani paesistici è, infatti, condizione necessaria per accedere alla cosiddetta premialità dei Por, cioè ad una sorta di fondi premio erogati per il raggiungimento di determinati target.

In particolare, il provvedimento in esame ha consentito alla Regione Campania di soddisfare l’indicatore A7 (Approvazione di strumenti attuativi per la pianificazione territoriale e paesistica di cui al testo unico 490/1999), di cui al documento “Qcs Obiettivi 1 2000-2006 - Criteri e meccanismi di assegnazione della riserva di premialità del 6%” del Ministero dell’economia e delle finanze, recante la data del 19 aprile 2001 e modificato il 14 marzo 2002.

L’escamotage dei piani paesistici nella legge per la valorizzazione dei centri storici consente, in definitiva, alla Regione Campania di intascare i 24 mln di euro di fondi premialità Por 2000-2006.

Le risorse che la legge mette a disposizione per la prima annualità ammontano a 5 milioni di euro; i contributi verranno assegnati con priorità ai comuni con popolazione inferiore ai 40.000 abitanti.

 

1 - Aerfer distrutta dai tedeschi

 

Alcune valutazioni conclusive

 

Sul piano politico, l’attuazione della legge sui centri storici, per l’assessore Di Lello, “assume una grandissima importanza, considerato che intorno ad essa si è ritrovata l’intesa tra maggioranza ed opposizione, attribuendo un valore normativo a quelle linee guida che la Giunta regionale aveva già predisposto, al fine di raggiungere obiettivo già fissato dall’Unione europea della premialità che porterà alla nostra regione un finanziamento di 24.000.000 euro.

Si tratta di una legge di grande spessore per i nostri comuni, sulla stessa scia della legge 19/2001, in attesa delle norme sul governo del territorio, per completare il percorso di una complessiva riforma legislativa nell’intento di coniugare le esigenze della tutela con quelle dello sviluppo”.

 

 

1. Aerfer veduta

2. Aerfer distrutta dai tedeschi

 

 

 

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