Regione o Provincia autonoma
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Norma |
Sentenza della Corte costituzionale |
Note e contenuti |
Abruzzo |
Legge da approvare |
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Per adesso ci sono solo indicazioni politiche, ancora
da sviluppare in sede tecnica; l'orientamento è elevare tasse e oblazioni
e abbassare la superficie condonabile
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Basilicata |
Lr 2 febbraio 2004, n.1, art. 13 - Disposizioni urgenti
in materia di sanatoria degli abusi |
L'art. 13 vieta il condono ma la regione non è ricorsa
alla Consulta.
Sui ricorsi di altre regioni la Corte costituzionale
sancisce che è anticostituzionale rendere inapplicabile nel proprio
territorio una legge dello Stato |
La regione deve emanare nuova norma sul condono entro
il 12 novembre 2004.
L'intenzione è quella di approvare una legge molto
restrittiva
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Calabria |
Legge da approvare |
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Il disegno di legge deve essere ancora discusso dalla
giunta; si prevede di alzare oblazioni e concessioni e di limitare le
metrature di ampliamento
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Campania |
Delibera di Giunta regionale del 30 settembre 2003, n.
2827
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Dichiarata l'illegittimità costituzionale |
Divieto di applicazione |
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Deliberazione 30.7.2004, n. 1530 - Approvazione disegno
di legge "Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi di cui all’art. 32 del
Dl 30 settembre 2003, n. 269 così come modificato dalla legge di
conversione 24 novembre 2003, n. 326 e s.m.e.i." (con allegato) |
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Escluse nuove costruzioni realizzate in difformità
delle norme urbanistiche alla data delle esecuzioni delle stesse e le
opere abusive con destinazione residenziale realizzate nei 18 comuni della
zona rossa del Vesuvio.
Escluse dalla sanatoria le opere costruite nelle aree
demaniali e nelle zone vincolate.
Riduzione delle volumetrie che possono essere condonate rispetto ai limiti
nazionale: gli ampliamenti non devono essere superiori al 10% della
volumetria originaria, o superiori ai 150 mc.
Non vale il silenzio assenso.
Oblazione aumentata del 10%, oneri concessori del 100%
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Emilia Romagna |
Lr 16 gennaio 2004, n.1 - Misure urgenti per la
salvaguardia del territorio dall'abusivismo urbanistico ed edilizio |
Dichiarata l'illegittimità costituzionale |
Divieto di applicazione |
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Proposta di legge
Disposizioni in materia di vigilanza e controllo
sull'attività edilizia |
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La regione si orienta a limitare la portata del
condono; non possono essere sanati gli edifici realizzati con il concorso
di contributi pubblici, erogati successivamente al 1995, gli interventi
realizzati su unità abitative già oggetto di precedenti condoni (’85 e
’94), gli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione, ampliamento o
sopraelevazione che abbiano comportato nuove unità immobiliari.
Non risultano condonabili i nuovi manufatti edilizi
fuori terra o interrati, se in contrasto con la legislazione urbanistica o
con la prescrizione degli strumenti urbanistici vigenti alla data del
31.3.2003
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Friuli Venezia Giulia |
Lr 11 dicembre 2003, n.22 - Divieto di sanatoria
eccezionale delle opere abusive |
Dichiarata l'illegittimità costituzionale |
Divieto di applicazione |
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Nuova legge da approvare |
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La legge regionale in preparazione porrà dei severi
limiti, in particolare non prevederà la sanatoria di opere realizzate su
terreni non edificabili.
Il Friuli Venezia Giulia è orientato a bloccare ogni
tipo di costruzione in spregio ai vincoli ambientali e urbanistici, si
prevedono forti limitazioni dimensionali all'ampliamento, abbattimento
delle nuove costruzioni, e innalzamento di oblazioni e concessioni
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Lazio |
Proposta di legge
Norme in materia di sanatoria edilizia in conformità ai
principi dell’art.32 del Dl 30 settembre 2003, n. 269, come convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e modificato
dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350 |
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La proposta di legge determina più riduttivi limiti
volumetrici e di sanabilità rispetto alla normativa nazionale
Sono ammessi ampliamenti del manufatto non superiori al
20% della volumetria originaria e, comunque, non superiori a 400 metri
cubi.
Per le nuove costruzioni residenziali vengono stabiliti
limiti volumetrici più riduttivi rispetto alla normativa nazionale,
privilegiando la prima casa sulle seconde case (450 metri cubi nel primo
caso, 300 nel secondo).
Sono escluse dalla sanatoria le opere che ricadono su
aree sottoposte a vincoli di qualsiasi natura che comportino la
inedificabilità sempre che il vincolo sia stato apposto prima della
esecuzione delle opere; le nuove costruzioni realizzate su aree del
demanio statale, regionale e degli enti locali; i cambi di destinazione
d’uso degli immobili destinati a parcheggio senza che non sia dimostrata
la reperibilità di una equivalente superficie da destinare a parcheggio
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Liguria |
Lr 29 marzo 2004, n. 5 - Disposizioni regionali in
attuazione del Dl 30 settembre 2003, n. 269, come convertito dalla legge
24 novembre 2003, n. 326, e modificato dalla legge 24 dicembre 2003, n.
350, concernenti il rilascio della sanatoria degli illeciti urbanistico
edilizi |
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La Regione Liguria ha ridotto i limiti dei volumi
condonabili stabiliti dalla legge nazionale, prevedendo un limite di 450
mc.
I comuni sono stati divisi in tre fasce (costiera,
collinare e montana) in corrispondenza dei valori del mercato immobiliare.
In queste tre fasce il condono diventerà più oneroso rispettivamente del
100, del 50 e del 20% rispetto alla normativa statale
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Lombardia |
Legge da approvare |
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Il disegno di legge regionale in linea di massima
mantiene i parametri stabiliti dalla legge nazionale.
Escluse le opere realizzate nei complessi ricettivi
all'aria aperta, nei parchi naturali e nelle zone vincolate.
No anche alle costruzioni realizzate in zone soggette a
vincolo assoluto, sia esso urbanistico, ambientale o paesaggistico
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Marche |
Lr 23 dicembre 2003, n. 29, art. 4 - Norme concernenti
la vigilanza sull'attività edilizia nel territorio regionale (disposizioni
sul condono edilizio) |
Dichiarata l'illegittimità costituzionale |
Divieto di applicazione
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Nuova legge da approvare |
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La regione intende limitare i volumi delle costruzioni
sanabili, aumentando gli oneri concessori e le sanzioni, prevedendo
inoltre, casi di inapplicabilità per gli edifici costruiti nelle aree
demaniali e in aree protette e vincolate
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Molise |
Legge da approvare |
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Ci saranno solo delle piccole modifiche rispetto alla
legge nazionale; la regione è orientata a sanare la maggior parte degli
abusi, identificabili come abusivismo di necessità. Sarà recepito
integralmente il limite condonabile nelle costruzioni già realizzate, pari
a 750 metri per ogni unità abitativa
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Piemonte |
Proposta di legge |
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Non registrando problemi di abusivismo speculativo,
l'orientamento è quello di applicare la sanatoria.
Condono in linea con le direttive governative; limiti
dimensionali e oblazioni rimangono inalterati rispetto al provvedimento
nazionale.
Previsto il raddoppio degli oneri di concessione da
pagare ai comuni
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Provincia di Trento |
Legge Provincia 8 marzo 2004, n. 3 - Disposizioni in
materia di definizione degli illeciti edilizi (condono edilizio) |
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La legge della Provincia autonoma di Trento è molto più
restrittiva di quella nazionale, consentendo il condono solo per una serie
di tipologie di interventi abusivi di scarsa rilevanza urbanistica.
Le nuove costruzioni non potranno essere condonate ad
eccezione degli edifici di pertinenza collegati a costruzioni già
esistenti che però non devono superare i 75 mc. Ammessi ampliamenti se non
superiori il 30% delle dimensioni e comunque con aumento complessivo
inferiore a 200 mc; limite ridotto a 100 mc per gli edifici soggetti a
tutela degli insediamenti storici.
Sono esclusi dalla sanatoria gli interventi abusivi
effettuati su aree del demanio pubblico e le aree gravate da diritti di
uso civico
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Provincia di Bolzano |
Legge da approvare |
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La sanatoria prevederebbe un limite di 200 mc.
La provincia è orientata ad accettare la regola del
silenzio assenso. In particolare si sta orientando verso una doppia
sanatoria: più morbida per gli abusi realizzati prima del 1983 e più
rigida per le violazioni che seguono questa data
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Puglia |
Lr 23 dicembre 2003, n. 28 - Disposizioni regionali in
attuazione del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 |
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La legge regionale recepisce la normativa statale
prevedendo l'applicazione del condono sul proprio territorio.
Si incrementa la misura dell’oblazione (tabella C) del
10% per contrastare l’abusivismo edilizio e per riqualificare le aree
compromesse dagli abusi
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Sardegna |
Lr 26 febbraio 2004, n. 4 - Normativa regionale in
materia di abusivismo edilizio - Recepimento in Sardegna del Dl 30
settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24
novembre 2003, n. 326 (condono edilizio) |
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La legge regionale recepisce la normativa sul condono
edilizio ma risulta molto più restrittiva: esclude la sanatoria nella
fascia dei 300 metri dal mare (150 metri nelle isole minori), nelle aree
spondali di fiumi e laghi naturali, nelle spiagge e nelle aree sottoposte
a vincoli di tutela archeologica e paesaggistica.
Non sono ammessi ampliamenti nella misura superiore al
25% della volumetria originaria e comunque superiore a 250 mc; né nuove
costruzioni abusive con volumetria
superiore a 300 mc per ogni richiesta e per 1200 mc complessivi |
Sicilia |
Legge da approvare |
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Una circolare dell'Assessorato al territorio della
Regione Sicilia ha stabilito la piena applicabilità del condono edilizio
nazionale.
L'orientamento della regione è quello di recepire
integralmente il provvedimento nazionale
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Toscana |
Lr 4 dicembre 2003, n. 55 - Accertamento di conformità
delle opere edilizie eseguite in assenza di titoli abilitativi, in totale
o parziale difformità o con variazioni essenziali, nel territorio della
Regione Toscana |
Dichiarata l'illegittimità costituzionale |
Divieto di applicazione |
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Nuova legge da approvare |
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Con la legge che la Regione Toscana si appresta a
varare potranno essere sanate solo le ristrutturazioni, prevedendo limiti
molto ristretti, sotto i 100 mc per ristrutturazione e solo se conformi al
piano regolatore |
Umbria |
Lr 18 febbraio 2004, n. 1 - Norme per l'attività
edilizia |
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La legge varata dalla giunta intende mettere le
amministrazioni comunali nelle condizioni di sanare i cosiddetti piccoli
abusi, riconducibili a pertinenze e ampliamenti di edifici esistenti, e in
particolare alcune specifiche situazioni di abusivismo legate alla
ricostruzione dopo il terremoto del 1997. Sono stabiliti parametri più
restrittivi rispetto a quelli consentiti dalla norma nazionale.
Sarà possibile sanare ampliamenti fino a 15 mq di
superficie per unità immobiliari non superiori a 100 mq.
Il rapporto cresce in 20 mq condonabili per immobili
con superficie tra i 101 e i 200 mq e fino a 25 mq condonabili in immobili
con superficie superiore ai 200 mq |
Valle d'Aosta |
Lr 5 febbraio 2004, n. 1 - Disposizioni in materia di
riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica e di definizione
degli illeciti edilizi nel territorio della Valle d'Aosta (applicazione
della legge sul condono 269/2003) |
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La legge prevede norme molto più restrittive rispetto
alla legge nazionale. Non sono sanabili le nuove costruzioni e qualsiasi
altro intervento edilizio che abbia provocato un aumento della volumetria.
Al divieto si sottraggono solo le opere di pertinenza di edifici già
esistenti residenziali e non che sono prive di funzionalità autonoma.
Al condono sono ammesse solo gli interventi per
adeguamenti igienico sanitari ma che non comportano l'aumento delle unità
abitative |
Veneto |
Legge da approvare |
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La Regione Veneto non consentirebbe la sanatoria per le
nuove costruzioni, se non per modesti ampliamenti, comunque compatibili
con le disposizioni urbanistiche vigenti.
La regione è orientata a dire si alla sanatoria per
quanto riguarda i cambi di destinazione d'uso |