Tabella 1 - La legislazione regionale in materia di condono edilizio


Regione o Provincia autonoma

Norma

Sentenza della Corte costituzionale

Note e contenuti

Abruzzo

Legge da approvare

 

Per adesso ci sono solo indicazioni politiche, ancora da sviluppare in sede tecnica; l'orientamento è elevare tasse e oblazioni e abbassare la superficie condonabile

Basilicata

Lr 2 febbraio 2004, n.1, art. 13 - Disposizioni urgenti in materia di sanatoria degli abusi

L'art. 13 vieta il condono ma la regione non è ricorsa alla Consulta.

Sui ricorsi di altre regioni la Corte costituzionale sancisce che è anticostituzionale rendere inapplicabile nel proprio territorio una legge dello Stato

La regione deve emanare nuova norma sul condono entro il 12 novembre 2004.

L'intenzione è quella di approvare una legge molto restrittiva

Calabria

Legge da approvare

 

Il disegno di legge deve essere ancora discusso dalla giunta; si prevede di alzare oblazioni e concessioni e di limitare le metrature di ampliamento

Campania

Delibera di Giunta regionale del 30 settembre 2003, n. 2827

Dichiarata l'illegittimità costituzionale

Divieto di applicazione

 

Deliberazione 30.7.2004, n. 1530 - Approvazione disegno di legge "Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi di cui all’art. 32 del Dl 30 settembre 2003, n. 269 così come modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326 e s.m.e.i." (con allegato)

 

Escluse nuove costruzioni realizzate in difformità delle norme urbanistiche alla data delle esecuzioni delle stesse e le opere abusive con destinazione residenziale realizzate nei 18 comuni della zona rossa del Vesuvio.

Escluse dalla sanatoria le opere costruite nelle aree demaniali e nelle zone vincolate.
Riduzione delle volumetrie che possono essere condonate rispetto ai limiti nazionale: gli ampliamenti non devono essere superiori al 10% della volumetria originaria, o superiori ai 150 mc.

Non vale il silenzio assenso.

Oblazione aumentata del 10%, oneri concessori del 100%

Emilia Romagna

Lr 16 gennaio 2004, n.1 - Misure urgenti per la salvaguardia del territorio dall'abusivismo urbanistico ed edilizio

Dichiarata l'illegittimità costituzionale

Divieto di applicazione

 

Proposta di legge

Disposizioni in materia di vigilanza e controllo sull'attività edilizia

 

La regione si orienta a limitare la portata del condono; non possono essere sanati gli edifici realizzati con il concorso di contributi pubblici, erogati successivamente al 1995, gli interventi realizzati su unità abitative già oggetto di precedenti condoni (’85 e ’94), gli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione, ampliamento o sopraelevazione che abbiano comportato nuove unità immobiliari.

Non risultano condonabili i nuovi manufatti edilizi fuori terra o interrati, se in contrasto con la legislazione urbanistica o con la prescrizione degli strumenti urbanistici vigenti alla data del 31.3.2003

Friuli Venezia Giulia

Lr 11 dicembre 2003, n.22 - Divieto di sanatoria eccezionale delle opere abusive

Dichiarata l'illegittimità costituzionale

Divieto di applicazione

 

Nuova legge da approvare

 

La legge regionale in preparazione porrà dei severi limiti, in particolare non prevederà la sanatoria di opere realizzate su terreni non edificabili.

Il Friuli Venezia Giulia è orientato a bloccare ogni tipo di costruzione in spregio ai vincoli ambientali e urbanistici, si prevedono forti limitazioni dimensionali all'ampliamento, abbattimento delle nuove costruzioni, e innalzamento di oblazioni e concessioni

Lazio

Proposta di legge

Norme in materia di sanatoria edilizia in conformità ai principi dell’art.32 del Dl 30 settembre 2003, n. 269, come convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e modificato dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350

 

La proposta di legge determina più riduttivi limiti volumetrici e di sanabilità rispetto alla normativa nazionale

Sono ammessi ampliamenti del manufatto non superiori al 20% della volumetria originaria e, comunque, non superiori a 400 metri cubi.

Per le nuove costruzioni residenziali vengono stabiliti limiti volumetrici più riduttivi rispetto alla normativa nazionale, privilegiando la prima casa sulle seconde case (450 metri cubi nel primo caso, 300 nel secondo).

Sono escluse dalla sanatoria le opere che ricadono su aree sottoposte a vincoli di qualsiasi natura che comportino la inedificabilità sempre che il vincolo sia stato apposto prima della esecuzione delle opere; le nuove costruzioni realizzate su aree del demanio statale, regionale e degli enti locali; i cambi di destinazione d’uso degli immobili destinati a parcheggio senza che non sia dimostrata la reperibilità di una equivalente superficie da destinare a parcheggio

Liguria

Lr 29 marzo 2004, n. 5 - Disposizioni regionali in attuazione del Dl 30 settembre 2003, n. 269, come convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e modificato dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, concernenti il rilascio della sanatoria degli illeciti urbanistico edilizi

 

La Regione Liguria ha ridotto i limiti dei volumi condonabili stabiliti dalla legge nazionale, prevedendo un limite di 450 mc.

I comuni sono stati divisi in tre fasce (costiera, collinare e montana) in corrispondenza dei valori del mercato immobiliare. In queste tre fasce il condono diventerà più oneroso rispettivamente del 100, del 50 e del 20% rispetto alla normativa statale

Lombardia

Legge da approvare

 

Il disegno di legge regionale in linea di massima mantiene i parametri stabiliti dalla legge nazionale.

Escluse le opere realizzate nei complessi ricettivi all'aria aperta, nei parchi naturali e nelle zone vincolate.

No anche alle costruzioni realizzate in zone soggette a vincolo assoluto, sia esso urbanistico, ambientale o paesaggistico

Marche

Lr 23 dicembre 2003, n. 29, art. 4 - Norme concernenti la vigilanza sull'attività edilizia nel territorio regionale (disposizioni sul condono edilizio)

Dichiarata l'illegittimità costituzionale

Divieto di applicazione

 

Nuova legge da approvare

 

La regione intende limitare i volumi delle costruzioni sanabili, aumentando gli oneri concessori e le sanzioni, prevedendo inoltre, casi di inapplicabilità per gli edifici costruiti nelle aree demaniali e in aree protette e vincolate

Molise

Legge da approvare

 

Ci saranno solo delle piccole modifiche rispetto alla legge nazionale; la regione è orientata a sanare la maggior parte degli abusi, identificabili come abusivismo di necessità. Sarà recepito integralmente il limite condonabile nelle costruzioni già realizzate, pari a 750 metri per ogni unità abitativa

Piemonte

Proposta di legge

 

Non registrando problemi di abusivismo speculativo, l'orientamento è quello di applicare la sanatoria.

Condono in linea con le direttive governative; limiti dimensionali e oblazioni rimangono inalterati rispetto al provvedimento nazionale.

Previsto il raddoppio degli oneri di concessione da pagare ai comuni

Provincia di Trento

Legge Provincia 8 marzo 2004, n. 3 - Disposizioni in materia di definizione degli illeciti edilizi (condono edilizio)

 

La legge della Provincia autonoma di Trento è molto più restrittiva di quella nazionale, consentendo il condono solo per una serie di tipologie di interventi abusivi di scarsa rilevanza urbanistica.

Le nuove costruzioni non potranno essere condonate ad eccezione degli edifici di pertinenza collegati a costruzioni già esistenti che però non devono superare i 75 mc. Ammessi ampliamenti se non superiori il 30% delle dimensioni e comunque con aumento complessivo inferiore a 200 mc; limite ridotto a 100 mc per gli edifici soggetti a tutela degli insediamenti storici.

Sono esclusi dalla sanatoria gli interventi abusivi effettuati su aree del demanio pubblico e le aree gravate da diritti di uso civico

Provincia di Bolzano

Legge da approvare

 

La sanatoria prevederebbe un limite di 200 mc.

La provincia è orientata ad accettare la regola del silenzio assenso. In particolare si sta orientando verso una doppia sanatoria: più morbida per gli abusi realizzati prima del 1983 e più rigida per le violazioni che seguono questa data

Puglia

Lr 23 dicembre 2003, n. 28 - Disposizioni regionali in attuazione del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269

 

La legge regionale recepisce la normativa statale prevedendo l'applicazione del condono sul proprio territorio.

Si incrementa la misura dell’oblazione (tabella C) del 10% per contrastare l’abusivismo edilizio e per riqualificare le aree compromesse dagli abusi

Sardegna

Lr 26 febbraio 2004, n. 4 - Normativa regionale in materia di abusivismo edilizio - Recepimento in Sardegna del Dl 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (condono edilizio)

 

La legge regionale recepisce la normativa sul condono edilizio ma risulta molto più restrittiva: esclude la sanatoria nella fascia dei 300 metri dal mare (150 metri nelle isole minori), nelle aree spondali di fiumi e laghi naturali, nelle spiagge e nelle aree sottoposte a vincoli di tutela archeologica e paesaggistica.

Non sono ammessi ampliamenti nella misura superiore al 25% della volumetria originaria e comunque superiore a 250 mc; né nuove costruzioni abusive con volumetria
superiore a 300 mc per ogni richiesta e per 1200 mc complessivi

Sicilia

Legge da approvare

 

Una circolare dell'Assessorato al territorio della Regione Sicilia ha stabilito la piena applicabilità del condono edilizio nazionale.

L'orientamento della regione è quello di recepire integralmente il provvedimento nazionale

Toscana

Lr 4 dicembre 2003, n. 55 - Accertamento di conformità delle opere edilizie eseguite in assenza di titoli abilitativi, in totale o parziale difformità o con variazioni essenziali, nel territorio della Regione Toscana

Dichiarata l'illegittimità costituzionale

Divieto di applicazione

 

Nuova legge da approvare

 

Con la legge che la Regione Toscana si appresta a varare potranno essere sanate solo le ristrutturazioni, prevedendo limiti molto ristretti, sotto i 100 mc per ristrutturazione e solo se conformi al piano regolatore

Umbria

Lr 18 febbraio 2004, n. 1 - Norme per l'attività edilizia

 

La legge varata dalla giunta intende mettere le amministrazioni comunali nelle condizioni di sanare i cosiddetti piccoli abusi, riconducibili a pertinenze e ampliamenti di edifici esistenti, e in particolare alcune specifiche situazioni di abusivismo legate alla ricostruzione dopo il terremoto del 1997. Sono stabiliti parametri più restrittivi rispetto a quelli consentiti dalla norma nazionale.

Sarà possibile sanare ampliamenti fino a 15 mq di superficie per unità immobiliari non superiori a 100 mq.

Il rapporto cresce in 20 mq condonabili per immobili con superficie tra i 101 e i 200 mq e fino a 25 mq condonabili in immobili con superficie superiore ai 200 mq

Valle d'Aosta

Lr 5 febbraio 2004, n. 1 - Disposizioni in materia di riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica e di definizione degli illeciti edilizi nel territorio della Valle d'Aosta (applicazione della legge sul condono 269/2003)

 

La legge prevede norme molto più restrittive rispetto alla legge nazionale. Non sono sanabili le nuove costruzioni e qualsiasi altro intervento edilizio che abbia provocato un aumento della volumetria. Al divieto si sottraggono solo le opere di pertinenza di edifici già esistenti residenziali e non che sono prive di funzionalità autonoma.

Al condono sono ammesse solo gli interventi per adeguamenti igienico sanitari ma che non comportano l'aumento delle unità abitative

Veneto

Legge da approvare

 

La Regione Veneto non consentirebbe la sanatoria per le nuove costruzioni, se non per modesti ampliamenti, comunque compatibili con le disposizioni urbanistiche vigenti.

La regione è orientata a dire si alla sanatoria per quanto riguarda i cambi di destinazione d'uso