Direttive regionali in materia di accordo di programma - Deliberazione di Gr del 25 ottobre 2002, n. 4854

(Burc n. 58 del 25 settembre 2002)

 

Relazione

 

Com’è noto nel corso dell’applicazione dell’art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 207, disciplinante l’istituto dell’accordo di programma, sono sorti numerosi problemi concernenti:

a) l’oggetto di applicazione in quanto non è chiaro se esso è limitato alle opere, interventi e programmi d’intervento di interesse pubblico oppure esteso anche alle medesime opere realizzate da privati;

b) l’individuazione del soggetto promotore dell’accordo, considerato che l’erronea individuazione del soggetto promotore determina l’illegittimità dell’accordo per vizio di incompetenza;

c) l’incidenza dell’accordo di programma sugli strumenti urbanistici sovraordinati a quelli comunali, considerata la molteplicità dei piani territoriali e di settore vigenti e che la ratifica delle eventuali varianti a strumenti urbanistici è prevista soltanto quando siffatte varianti scaturenti dalla localizzazione delle opere oggetto dell’accordo incidano sugli strumenti urbanistici dei comuni interessati.

Poiché i problemi su indicati richiedono una soluzione, sono state elaborate apposite direttive chiarificatrici in materia di accordo di programma tenendo conto delle pronunce emesse dalla giustizia amministrativa in merito all’art. 34 in argomento, nonché sulla base delle considerazioni di carattere giuridico dettagliatamente esposte nella premessa della deliberazione con la quale viene proposta alla Giunta Regionale l’approvazione delle direttive medesime.

 

 

Il Dirigente di Settore

Ing. Eduardo Morrone

 

 

 

 

 

 

 

 

1. L’accordo di programma dì cui all’art. 34 del DLgs 18/8/2000, n. 267, è promosso in tutti i casi in cui vi sia un interesse pubblico alla definizione ed all’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento, anche di iniziativa privata, che implichino il coordinamento delle attività della Regione, delle Province o dei Comuni, anche mediante la partecipazione di Amministrazioni statali o di altri soggetti pubblici.

2. Alla Conferenza di Servizi convocata per valutare, mediante l’acquisizione di pareri, autorizzazioni e nulla osta, la possibilità di concludere l’accordo, partecipano tutti i soggetti a cui sono attribuite potestà amministrative in ordine all’oggetto del medesimo accordo. Nel caso in cui i rappresentanti intervenuti alla conferenza non siano muniti dei poteri di impegnare l’Ente di appartenenza, i competenti organi hanno la facoltà di ratificarne l’operato, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla conclusione della conferenza medesima.

3. I soggetti partecipanti alla Conferenza, alla prima, seduta, stabiliscono il termine, non superiore ai novanta giorni, entro il quale assumere la decisione. Si considera acquisito l’assenso dei soggetti a cui sono attribuite potestà amministrative in ordine all’oggetto dell’accordo, i quali, regolarmente convocati, non abbiano partecipato alla conferenza, salvo che gli assenti notifichino il proprio motivato dissenso ovvero impugnino le determinazioni conclusive della conferenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento delle decisioni adottate.

4. Nel caso in cui uno dei predetti soggetti abbia espresso, anche nel corso della Conferenza, il proprio motivato dissenso, l’Amministrazione procedente può assumere la determinazione positiva del procedimento dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ove il soggetto dissenziente sia un’amministrazione statale; negli altri casi la comunicazione è data al Presidente della Regione, della Provincia o al Sindaco. Il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco, previa delibera delle rispettive Giunte, possono disporre la sospensione della determinazione.

5. La documentazione necessaria per la stipulazione dell’accordo è recapitata ai soggetti predetti almeno 20 giorni prima della data di convocazione della conferenza. I progetti delle opere, degli interventi ed i programmi di intervento, ivi compresi gli strumenti di pianificazione attuativi, devono, se in variazione di strumenti urbanistici, anche di portata sovra comunale, essere corredati dagli elaborati grafici e normativi, previsti dalla vigente legislazione, idonei ad individuare i contenuti e la portata della variazione urbanistica. Nel caso in cui la documentazione a corredo contenga il progetto definitivo dell’opera, dell’intervento o delle opere contenute nel programma di intervento, l’approvazione dell’accordo di programma comporta anche il rilascio della concessione edilizia e comunque costituisce idoneo titolo autorizzativo all’esecuzione dell’intervento.

6. L’accordo di programma comporta, dove necessario per la sua completa esecuzione, la variazione degli strumenti urbanistici, anche di portata sovra comunale, che trovano applicazione nell’area oggetto dei relativi interventi.

7. NeI caso in cui l’accordo di programma determini la variazione di strumenti urbanistici comunali, il ConsigIio Comunale ratifica, entro trenta giorni dalla conclusione dello stesso a pena di decadenza, l’adesione formulata dal Sindaco.

8. L’accordo determina la definizione e la variazione degli atti di programmazione o di pianificazione territoriale sovra comunale, qualora sia ratificata, entro 60 giorni, a pena di decadenza, dagli organi degli Enti competenti a deliberare gli atti medesimi. La variazione ha efficacia a partire dalla data di pubblicazione del decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

9. Qualora oggetto dell’accordo di programma siano le opere, gli interventi o i programmi di intervento di cui al punto 1 di iniziativa privata, l’accordo medesimo deve prevedere apposita convenzione tra pubblica amministrazione ed i soggetti privati proponenti.

10. L’accordo di programma è concluso ed approvato secondo le modalità di cui al medesimo art. 34 del DLgs 18/8/2000, n. 267.