Testo approvato in Consiglio regionale il 9/10/2001.

 

Procedure per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni edilizie e per l’esercizio di interventi sostitutivi - individuazione degli interventi edilizi subordinati a denuncia di inizio di attività - Approvazione di piani attuativi dello strumento urbanistico generale nei comuni obbligati alla formazione del programma pluriennale di attuazione - Norme in materia di parcheggi pertinenziali - Modifiche alla Lr 28/11/2000 n. 15.

 

Art. 1 - Procedure per il rilascio della concessione edilizia

1.      Al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia l’ufficio abilitato a riceverla comunica all’interessato il nominativo del responsabile del procedimento di cui agli artt. 4 e 5 della legge 7/8/1990 n. 241. L’esame delle domande si svolge secondo l’ordine di presentazione.

2.      Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda il responsabile del procedimento cura l’istruttoria, eventualmente convocando una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 della legge 7/8/1990 n. 241 e successive modificazioni e redige una dettagliata relazione contenente la qualificazione tecnico-giuridica dell’intervento richiesto e la propria valutazione sulla conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie. Il termine può essere interrotto una sola volta se il responsabile del procedimento richiede all’interessato, entro 15 giorni dalla presentazione della domanda, integrazioni documentali e decorre nuovamente per intero dalla data di presentazione della documentazione integrativa. Entro 10 giorni dalla scadenza del termine il responsabile del procedimento formula una motivata proposta all’organo comunale competente all’emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del DLgs 18/8/2000 n. 267.

3.      In ordine ai progetti presentati il responsabile del procedimento richiede, entro il termine di cui al comma 2, il parere della commissione edilizia, se prescritto e ove tale collegio sia costituito. Qualora questa non si esprima entro il termine predetto, il responsabile del procedimento è tenuto comunque a formulare la proposta di cui al comma 2 e a redigere una relazione scritta al dirigente competente per materia, indicando le risultanze dell’istruttoria e le proprie valutazioni circa la conformità del progetto alle previsioni degli strumenti urbanistici e alle norme che regolano lo svolgimento dell’attività edilizia, nonché i motivi per i quali il termine di cui al comma 2 non è stato rispettato.

4.      La concessione edilizia è rilasciata entro 15 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, qualora il progetto presentato non sia in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi e con le altre norme che regolano lo svolgimento dell’attività edilizia.

5.      Il rilascio della concessione edilizia è preceduto, nei casi indicati al comma 3 del presente articolo, da parere obbligatorio e non vincolante della commissione edilizia, se espresso nel termine di cui al comma 2, ovvero, in caso di inutile decorso di quest’ultimo, dalla relazione del responsabile del procedimento, nella fattispecie prevista dal precedente comma 3.

6.      Nei comuni che non abbiano incluso la commissione edilizia tra gli organi ritenuti indispensabili ai sensi della legge 27/12/1997 n. 449, le funzioni della commissione stessa sono attribuite al responsabile dell’ufficio che riveste preminente competenza nella materia.

7.      Per i beni sottoposti ai vincoli di cui al DLgs 29/10/1999 n. 490, la concessione edilizia è altresì preceduta dal rilascio delle autorizzazioni delle amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli stessi. Sino al perfezionamento di tali atti, resta sospeso il termine di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 2 - Interventi edilizi subordinati a denuncia di inizio di attività

1.      Possono essere realizzati in base a semplice denuncia di inizio di attività:

a)               gli interventi edilizi minori, di cui all’art. 4 del DLgs 23/10/1993 n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4/12/1993 n. 493, come se sostituito dall’art. 2, comma 60, della legge 23/12/1996 n. 662 e successive modificazioni;

b)               le ristrutturazioni edilizie, comprensive della demolizione e della ricostruzione con lo stesso ingombro volumetrico. Ai fini del calcolo dell’ingombro volumetrico non si tiene conto delle innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica;

c)               gli interventi sottoposti a concessione, qualora siano specificamente disciplinati da piani attuativi che contengono precise disposizioni plano volumetriche, tipologiche formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal Consiglio comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti;

d)               i sopralzi, le addizioni, gli ampliamenti e le nuove edificazioni in diretta esecuzione di idonei strumenti urbanistici diversi da quelli indicati alla lettera c) ma recanti analoghe previsioni di dettaglio;

e)               le varianti alle concessioni edilizie che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modifichino la destinazione d’uso e la categoria edilizia, non alterino la sagoma dell’edificio e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione;

f)                i mutamenti di destinazione d’uso di immobili o loro parti, che non comportino interventi di trasformazione estetica, di volumi e di superfici; la nuova destinazione d’uso deve essere compatibile con le categorie consentite per le singole zone territoriali omogenee previste dal Dm 2/04/1968 n. 1444.

2.      Per i beni sottoposti a vincoli di cui al DLgs 29/10/1999 n. 490, la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 è subordinata al rilascio dell’autorizzazione da parte delle Amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli stessi.

3.      E’ sempre consentito il mutamento di destinazione di immobili ad uso turistico-ricettivo, richiesto in conformità ai criteri di cui al comma 1, lettera f), salvo che tale mutamento di destinazione d’uso non sia espressamente vietato dalla strumentazione urbanistica.

4.      Resta fermo l’obbligo di versare il contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione delle opere da realizzare, ove tale contributo sia dovuto.

Art. 3 - Aree ricadenti nel demanio marittimo

1.                Nelle aree ricadenti nel demanio marittimo e attribuite in concessione ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 2, del Dl 5/10/1993 n. 400, convertito in legge 4/12/1993 n. 494, gli interventi edilizi sono disciplinati dalle disposizioni di cui agli artt. 1 e 2, secondo il rispettivo ambito di applicazione.

2.                Alla scadenza della concessione demaniale le aree di cui al comma 1 dovranno essere sgomberate, a spese del concessionario, dalle opere realizzate, e riconsegnate all’autorità competente.

3.                La disposizione di cui al comma 2 non si applica, in caso di rinnovo della concessione demaniale, qualora non siano state eseguite opere in difformità dalla concessione o da quanto indicato nella denuncia di inizio di attività.

Art. 4 - Interventi sostitutivi

1.                Decorso inutilmente il termine per il rilascio della concessione edilizia, l’interessato può, con atto notificato o trasmesso in plico raccomandato con avviso di ricevimento, richiedere al competente organo comunale di adempiere entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

2.                Decorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, l’interessato può inoltrare istanza al Presidente dell’Amministrazione Provinciale o della Comunità Montana per i comuni il cui territorio è interamente montano, il quale, sostituendosi all’Amministrazione inadempiente, nomina con proprio decreto, entro i quindici giorni successivi, un commissario ad acta.

3.                Il Commissario ad acta, nel termine di trenta giorni dalla nomina, adotta il provvedimento conclusivo del procedimento afferente alla richiesta di concessione edilizia.

4.                Il Commissario ad acta, nei cinque giorni dalla nomina, richiede il parere della commissione edilizia, ove prescritto dal regolamento edilizio comunale e qualora tale collegio sia costituito e la relazione dell’Ufficio tecnico comunale. Gli organi interpellati trasmettono gli atti di rispettiva competenza entro dieci giorni dalla richiesta.

5.                Nel caso di inutile decorso del termine di cui al comma precedente, il Commissario ad acta può acquisire parere, anche rivolgendosi a professionisti esterni all’Amministrazione comunale.

6.                Il Commissario ad acta richiede altresì, nello stesso termine previsto al comma 4, il parere della commissione edilizia integrata, ove sia prescritto il rilascio di parere ambientale; in tal caso la commissione edilizia integrata provvede nel termine di dieci giorni.

7.                Gli oneri finanziari relativi all’attività del Commissario di cui al presente articolo cadono direttamente a carico del Comune interessato.

Art. 5 - Abrogazione normative e disposizione transitoria

1.                Sono abrogati il secondo comma dell’art. 8 della legge regionale 16/10/1978 n. 39 e la legge regionale 7/1/1983 n. 11.

2.                Le istanze di intervento sostitutivo inoltrate al Presidente della Giunta Regionale e non ancora definite alla data di entrata in vigore della presente legge sono trasmesse ai Presidenti delle Amministrazioni provinciali e delle Comunità montane competenti.

Art. 6 - Piani attuativi dello strumento urbanistico generale in Comuni. Obbligati alla formazione del Programma Pluriennale di Attuazione

1.                Nei Comuni obbligati a dotarsi del Programma Pluriennale di Attuazione di cui all’art. 13 della legge 28/1/1977 n. 10 e all’art. 6 del DLgs 23/1/1982 n. 9 convertito con modificazioni dalla legge 25/3/1982 n. 94, fino alla adozione del Programma medesimo e fatte salve le norme e procedure previste da strumenti territoriali sovracomunali, è consentita l’approvazione di piani attuativi, anche di iniziativa privata, qualora le opere di urbanizzazione primaria, previste negli stessi, siano funzionalmente collegabili a quelle comunali esistenti.

Art. 7 - Norme in materia di parcheggi pertinenziali

1.                La realizzazione di parcheggi, da destinare a pertinenze di unità immobiliare e da realizzare nel sottosuolo del lotto su cui insistono gli edifici, se conformi agli strumenti urbanistici vigenti, è soggetta a semplice denunzia di inizio di attività.

2.                La realizzazione di parcheggi in aree libere, anche non di pertinenza del lotto ove insistono gli edifici, ovvero nel sottosuolo di fabbricati o al pianterreno di essi, è soggetta ad autorizzazione gratuita, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti.

3.                Nelle zone sottoposte a vincoli del DLgs 29/10/1999 n. 490, l’inizio delle opere è subordinato al rilascio delle prescritte autorizzazioni da parte della Amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli stessi.

4.                Dell’inizio dei lavori concernenti la costruzione di parcheggi interrati deve, in ogni caso, essere informata, a cura del committente o del direttore dei lavori, la Soprintendenza per i beni archeologici competente per territorio.

5.                I parcheggi realizzati ai sensi del presente articolo non possono essere ceduti separatamente dall’unità immobiliare alla quale sono legati da vincoli pertinenziali. I relativi atti di cessione sono nulli.

6.                Possono avanzare richiesta di autorizzazione alla realizzazione di parcheggi anche imprese e cooperative di produzione e lavoro legittimate ai sensi dell’art. 4 della legge 28/2/19.85 n. 10, che, a mezzo di atto d’obbligo registrato, si impegnino a vendere successivamente in regime di pertinenzialità i posti auto realizzati ai proprietari di esistenti unità immobiliari.

7.                L’autorizzazione gratuita di cui al comma 2 scade decorsi 36 mesi dal suo rilascio. La mancata vendita in regime di pertinenzialità dei posti auto di cui al comma 2 nel termine di 36 mesi dalla data di scadenza del procedimento autorizzatorio, costituirà, per la relativa parte dell’opera, difformità totale dal titolo autorizzatorio; in tale ipotesi si applicano le sanzioni amministrative previste dall’art. 7 della legge 28/2/1985 n. 47.

8.                La disciplina prevista dai commi precedenti prevale sulle disposizioni dei regolamenti edilizi comunali e si applica anche ai parcheggi la cui realizzazione sia già stata autorizzata precedentemente all’entrata in vigore della presente legge; per questi ultimi il termine di 36 mesi previsto dal comma 7 decorre dal giorno successivo alla pubblicazione della presente legge sul bollettino ufficiale della Regione Campania.

Art. 8 - Modifiche alla legge regionale 28 novembre 2000 n. 15

1.                All’art. 3, comma 1, della legge regionale 28/11/2000 n. 15 le parole “alla data del 17 ottobre 2000” sono sostituite con le parole “a tutt’oggi”.

2.                All’art. 3, comma 1, lettera b) della legge regionale 28/11/2000 n. 15 alle parole “preventivamente sanato ai sensi della legge 28 febbraio 1985 n. 47, sono aggiunte le parole “e della legge 23/12/1994 n. 724”.

Art. 9 - Dichiarazione di urgenza

1.                La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Campania.

Art. 10 - Area sorrentino-amalfitana

Le disposizioni della presente legge trovano applicazione anche nei territori soggetti alla disciplina di cui alla legge regionale 27/6/1987 n. 35 e, in caso di contrasto, prevalgono sulle disposizioni di quest’ultima.