NORME SUL GOVERNO DEL TERRITORIO

 

TITOLO I

FINALITA’ E PRINCIPI DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto della legge

1. La Regione Campania disciplina con la presente legge il sistema di pianificazione, tutela ed uso del territorio nelle sue articolazioni di livello regionale, provinciale e comunale, al fine di:

realizzare un efficiente sistema di programmazione territoriale e pianificazione urbanistica, allo scopo di garantire lo sviluppo economico, sociale e civile della collettività regionale, promuovendo al contempo un utilizzo adeguato delle risorse ambientali, naturali, territoriali e culturali;

individuare le competenze dei diversi livelli istituzionali, favorendone la cooperazione tramite la definizione di modalità di raccordo funzionale tra gli strumenti di pianificazione, secondo il principio di sussidiarietà;

garantire il rispetto dei principi di trasparenza, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, anche mediante la semplificazione dei procedimenti di programmazione e pianificazione.

Art. 2 - Finalità ed obiettivi della pianificazione urbanistica e territoriale

1. La programmazione territoriale e la pianificazione urbanistica perseguono gli obiettivi di:

promozione dell’uso razionale e dello sviluppo ordinato del territorio, mediante il minimo consumo delle risorse territoriali e paesistico-ambientali disponibili, anche attraverso la riqualificazione dei tessuti insediativi esistenti;

garanzia dell’equilibrio ambientale e della vocazione socio-culturale del territorio;

valorizzazione delle risorse ambientali, paesistiche e storico-culturali già esistenti;

miglioramento della qualità della vita e della salubrità degli insediamenti urbani;

individuazione delle linee dello sviluppo sostenibile del territorio regionale attraverso la rimozione dei fattori di squilibrio sociale, territoriale e di settore;

2. La pianificazione territoriale ed urbanistica è definita dal complesso degli atti, adottati dalle competenti amministrazioni in conformità alla legislazione nazionale e regionale, disciplinanti l’uso, la tutela ed i processi di trasformazione del territorio.

Art. 3 - Articolazione dei processi di pianificazione

1. La pianificazione territoriale ed urbanistica si articola in:

disposizioni strutturali, con validità a tempo indeterminato, tese a definire l’identità fisica del territorio regionale ed a individuare le linee fondamentali della sua trasformazione a lungo termine, con riferimento ai valori naturali ed ambientali, alla difesa del suolo, ai rischi derivanti da calamità naturali, all’articolazione delle reti infrastrutturali di interesse regionale, ai sistemi di mobilità;

disposizioni programmatiche, tese a definire gli interventi di trasformazione fisica e funzionale del territorio, in archi temporali limitati, correlati alla programmazione finanziaria dei bilanci annuali e pluriennali delle amministrazioni interessate.

2. Gli atti di pianificazione attuano le scelte strutturali e programmatiche.

Art. 4 - Cooperazione istituzionale nei processi di pianificazione

1. Tutti i soggetti istituzionali, titolari di funzioni di pianificazione territoriale ed urbanistica, informano l’attività ai metodi della cooperazione e dell’intesa.

2. La presente legge disciplina gli strumenti di raccordo e coordinamento tra la regione e gli enti locali, sia in sede di individuazione degli obiettivi della pianificazione, sia nella successiva fase di verifica della compatibilità delle scelte adottate.

3. La Regione Campania promuove il coordinamento e la cooperazione tra gli enti locali ed i soggetti titolari di funzioni relative al governo del territorio anche per mezzo di specifiche intese con le amministrazioni interessate, con particolare riferimento all’attività conoscitiva, allo scambio di informazioni ed alla definizione di accordi procedimentali.

Art. 5 - Partecipazione e trasparenza nei processi di pianificazione

1. Alle fasi preordinate all’adozione ed all’approvazione degli strumenti di pianificazione sono assicurate idonee forme di pubblicità e di consultazione dei cittadini, anche in forma associata, relativamente ai contenuti delle scelte di pianificazione.

2. Ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e della legge 7 agosto 1990, n. 241, gli enti locali possono prevedere nei propri statuti, ovvero nei regolamenti, le modalità di realizzazione della partecipazione di cui al comma 1, nonché ulteriori forme di pubblicità degli atti progressivamente adottati.

Art. 6 - Strumenti di cooperazione e trasparenza nella pianificazione

1. Per garantire lo sviluppo coordinato ed omogeneo dei processi di pianificazione territoriale ed urbanistica la regione può adottare, anche in mancanza del piano territoriale regionale (Ptr), le linee guida regolanti l’espletamento delle funzioni pianificatorie di province e comuni, nonché atti di coordinamento tecnico e direttive disciplinanti l’esercizio delle funzioni delegate.

2. La regione può, altresì, costituire e disciplinare strumenti e organi funzionali alla più ampia informazione ed alla diffusione dei dati relativi allo stato della pianificazione nel territorio regionale, secondo quanto disciplinato dall’art. 17.

 

CAPO II

LIVELLI DI PIANIFICAZIONE

Art. 7 - Livelli di pianificazione

1. L’adozione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nonché delle relative variazioni, competono, nell’ambito di rispettiva competenza, alla regione, alle province, alla città metropolitana di Napoli ed ai comuni.

2. I comuni possono procedere alla pianificazione anche in forma associata.

3. La pianificazione territoriale ed urbanistica si esercita mediante la formazione di piani generali - strumenti contenenti la disciplina di tutela ed uso del territorio, per l’intero ambito di competenza degli enti territoriali interessati - e di piani settoriali, con i quali gli enti territoriali, nonché gli enti pubblici preposti alla tutela di specifici interessi, partecipano al procedimento pianificatorio in relazione alle proprie attribuzioni.

Art. 8 - Sussidiarietà

1. I comuni, la città metropolitana di Napoli, le province e la regione esercitano le funzioni relative al governo del territorio, in relazione alla natura e dimensione degli atti pianificatori.

Art. 9 - Efficacia dei piani

1. Le prescrizioni degli strumenti di pianificazione direttamente incidenti sul regime giuridico dei beni da queste disciplinati trovano piena ed immediata applicazione nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati e modificano le contrastanti disposizioni dei vigenti strumenti di pianificazione sottordinati.

Art. 10 - Salvaguardia

1. Tra l’adozione degli strumenti di pianificazione e la data dell’entrata in vigore di questi ultimi sono sospese:

l’autorizzazione di interventi comportanti la modificazione del territorio in contrasto con le previsioni dei piani in corso di approvazione;

l’approvazione di strumenti di pianificazione sottordinati che risultino in contrasto con i piani adottati.

2. Resta ferma l’applicazione delle misure di salvaguardia di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902, e successive modificazioni.

Art. 11 - Flessibilità della pianificazione sovraordinata

1. Con l’adozione dei piani gli enti competenti possono, nei casi e con le modalità previsti dalla presente legge, proporre modificazioni agli strumenti di pianificazione sovraordinati, al fine di garantire la omogeneità della complessiva pianificazione urbanistica e territoriale.

2. Le modificazioni di cui al comma precedente sono collegate alla sopravvenienza di comprovate esigenze degli enti territoriali, relative a necessità di garantire il raggiungimento di obiettivi di sviluppo economico e sociale e di riequilibrare gli assetti territoriali ed ambientali.

Art. 12 - Perequazione urbanistica

1. La perequazione urbanistica persegue lo scopo di distribuire equamente, tra i proprietari di immobili interessati dalla trasformazione urbanistica oggetto della pianificazione operativa, diritti edificatori e obblighi nei confronti del comune o di altri enti pubblici aventi titolo.

2. Allo scopo di perseguire i fini di cui al precedente comma, la strumentazione urbanistica generale comunale può assegnare le stesse quote edificatorie nelle zone aventi tratti omogenei.

3. Il piano urbanistico comunale (Puc), le previsioni programmatiche ed i piani urbanistici attuativi (Pua) garantiscono la ripartizione delle quote edificatorie e dei relativi obblighi ai proprietari degli immobili ricompresi nelle zone destinate alla trasformazione in comparti urbanistici, indipendentemente dalla destinazione specifica delle aree interessate.

4. Il regolamento urbanistico edilizio comunale (Ruec) individua le modalità per la definizione dei diritti edificatori dei singoli proprietari, tenendo conto dello stato di fatto e di diritto in cui versano i relativi immobili all’atto della formazione del Puc.

5. La perequazione urbanistica si attua con le procedure previste dall’art. 33 della presente legge.

 

TITOLO II

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

CAPO I

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE REGIONALE

Art. 13 - Piano territoriale regionale

1. La regione Campania provvede alla pianificazione del territorio regionale nell’osservanza della legislazione nazionale e comunitaria vigente, nonché nel rispetto degli obiettivi fissati dalla programmazione socio-economica regionale.

2. La programmazione territoriale regionale persegue i seguenti obiettivi:

definire le linee principali di organizzazione del territorio, indicando al contempo le strategie e gli interventi volti alla loro concreta realizzazione;

garantire la tutela del patrimonio naturale, paesistico ed ambientale, nonché dell’identità culturale del territorio;

incentivare lo sviluppo delle infrastrutture e delle attrezzature di rilevanza regionale e sovraregionale, in modo da accrescere la competitività del sistema territoriale regionale;

individuare le linee guida della pianificazione territoriale di carattere subregionale e le forme della collaborazione istituzionale;

3. La programmazione territoriale regionale si realizza mediante il piano territoriale regionale (Ptr) ed i piani settoriali regionali (Psr).

4. Il Ptr determina le finalità da raggiungere nel governo del territorio regionale, dettando previsioni di carattere strutturale e programmatico.

5. Le previsioni strutturali contengono:

il quadro generale degli obiettivi di cui al comma 2;

gli indirizzi per la distribuzione sul territorio degli insediamenti produttivi e commerciali, nonché degli insediamenti direzionali di competenza regionale;

gli indirizzi e i criteri per il dimensionamento dei piani territoriali ed urbanistici provinciali;

la definizione della rete infrastrutturale di interesse regionale;

la indicazione degli ambiti territoriali entro i quali i comuni possono accedere alla pianificazione urbanistica in forma associata, nonché la definizione delle modalità e delle forme di attuazione della stessa.

6. Le previsioni programmatiche indicano le modalità e i tempi di attuazione delle previsioni strutturali, con la definizione degli interventi da realizzare in via prioritaria, le stime di massima delle risorse economiche da impiegare per la loro realizzazione e la tempistica di adeguamento delle previsioni dei piani provinciali alla disciplina del Ptr.

Art. 14 - Piani settoriali regionali

1. I Psr, regolanti interessi ed attività coinvolgenti l’uso del territorio, sono disciplinati dalle disposizioni normative contenute nella vigente legislazione e devono essere coerenti con le previsioni del Ptr.

2. Qualora i piani regionali di settore contengano previsioni non compatibili con quelle del Ptr, costituiscono varianti al Ptr medesimo e devono essere approvati con le procedure di cui all’art. 15.

Art. 15 - Procedimento di formazione del Ptr

1. La giunta regionale, prima dell’adozione dello schema di Ptr, al fine di armonizzare le previsioni del medesimo schema con quelle di cui ai piani ed ai programmi nazionali, predispone le linee guida della pianificazione regionale.

2. Il presidente della giunta regionale indice una conferenza con le amministrazioni competenti per la valutazione delle linee guida, oltre che degli eventuali contributi conoscitivi trasmessi dalle province, dalla città metropolitana di Napoli, dai comuni e dagli altri enti pubblici interessati.

3. A seguito dei lavori della conferenza di cui al comma 2, la giunta regionale adotta lo schema di Ptr. Lo schema è pubblicato, entro i sessanta giorni successivi alla sua adozione, sul bollettino ufficiale della regione Campania, e dell’avvenuta adozione è data contestualmente notizia mediante avviso da pubblicarsi sulla gazzetta ufficiale della Repubblica e su due quotidiani a diffusione regionale. Nello stesso termine, copia dello schema è trasmesso alle province e alla città metropolitana di Napoli, che provvedono al relativo deposito.

4. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dello schema di Ptr, la regione indice una conferenza alla quale partecipano le province e la città metropolitana di Napoli, i comuni, gli enti locali e le organizzazioni sociali, culturali, economico-professionali, sindacali ed ambientaliste di livello provinciale, al fine di elaborare, entro trenta giorni dalla convocazione, osservazioni ed eventuali proposte di modifica allo schema di Ptr. Alla conferenza la regione presenzia con un suo incaricato al solo fine di acquisirne le risultanze.

5. Nel medesimo termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione dello schema di Ptr, la regione ha facoltà di consultare le organizzazioni sociali, culturali, economico-professionali, sindacali ed ambientaliste di livello regionale.

6. Decorsi i termini di cui ai commi 4 e 5, la giunta regionale adotta, entro i successivi sessanta giorni, la proposta di Ptr, valutando le osservazioni e le proposte di modifica eventualmente trasmesse o acquisite, e la trasmette al consiglio regionale per l’approvazione.

7. Il Ptr approvato è pubblicato sul bollettino ufficiale della regione Campania; dell’avvenuta adozione è data contestualmente notizia mediante avviso da pubblicarsi sulla gazzetta ufficiale della Repubblica e su due quotidiani a diffusione regionale. Decorsi quindici giorni dalla pubblicazione, il Ptr acquista efficacia a tempo indeterminato, sino agli aggiornamenti ed alle varianti di cui al successivo art. 16.

Art. 16 - Varianti al Ptr

1. Le varianti e gli aggiornamenti delle previsioni del Ptr sono sottoposte al procedimento di formazione di cui all’art. 15, con i termini ridotti della metà.

Art. 17 - Strumenti e organi per l’informazione ed il coordinamento

1. E’ rimessa alla potestà regolamentare la costituzione e la disciplina di organi deputati alla raccolta, elaborazione e gestione, anche informatizzata, dei dati relativi allo stato della pianificazione nel territorio regionale, e funzionali alla promozione del coordinamento dell’attività di programmazione territoriale.

2. Entro il 30 settembre di ciascun anno le province, la città metropolitana di Napoli, i comuni e gli altri enti locali trasmettono alla giunta regionale, in conformità ad un apposito modello predisposto dall’assessorato regionale competente nella materia dell’urbanistica, i dati relativi al livello di pianificazione del territorio di competenza ed alla relativa attuazione, nonché proposte di modifica degli strumenti di pianificazione sovraordinati, dirette al soddisfacimento di sopravvenute esigenze, in conformità al principio di cui all’art. 11.

3. Entro il successivo 30 novembre la giunta regionale, tenendo conto dei dati e delle proposte di cui al comma 2, trasmette al consiglio regionale una relazione, da pubblicarsi sul bollettino ufficiale della regione Campania, sullo stato della pianificazione regionale e sui processi di attuazione delle relative previsioni.

 

CAPO II

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROVINCIALE

Art. 18 - Piano territoriale provinciale

1. Alle province è attribuita la potestà di pianificazione territoriale nel rispetto delle normative statali e regionali e delle previsioni contenute negli strumenti di pianificazione regionale.

2. La pianificazione territoriale provinciale persegue i seguenti obiettivi:

definizione degli elementi costitutivi del territorio provinciale, considerando la totalità del suo assetto, con particolare riferimento alle caratteristiche naturali, ambientali e storico-culturali; nonché alla prevenzione dei rischi derivanti da calamità naturali, mediante l’indicazione delle linee generali per la conservazione, il recupero e la realizzazione degli interventi previsti;

indicazione delle caratteristiche generali delle infrastrutture, delle vie di comunicazione e delle attrezzature di interesse intercomunale e sovracomunale, nonché dei criteri generali da rispettare nella valutazione dei carichi insediativi ammissibili nel territorio, al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile della provincia.

3. La pianificazione territoriale provinciale si realizza mediante il piano territoriale provinciale (Ptp) ed i piani settoriali provinciali (Psp).

4. Il Ptp contiene disposizioni di carattere strutturale e programmatico.

5. Le previsioni strutturali contengono:

la individuazione delle strategie che definiscono la programmazione per la pianificazione urbanistica;

gli indirizzi e i criteri di dimensionamento dei piani urbanistici comunali;

gli obiettivi di programmazione affidati alla provincia dall’art. 20 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

6. Le previsioni programmatiche disciplinano le modalità e i tempi di attuazione delle previsioni strutturali, con la definizione degli interventi da realizzare in via prioritaria, le stime di massima delle risorse economiche da impiegare per la loro realizzazione e la tempistica di adeguamento delle previsioni dei piani urbanistici comunali alla disciplina dettata dal Ptp.

7. Ai sensi dell’art. 57 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il Ptp ha valore e portata di piano territoriale paesistico nei settori della protezione della natura, dell’ambiente, delle acque e della difesa del suolo e della tutela delle bellezze naturali.

8. Resta fermo quanto disposto dall’art. 149, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Art. 19 - Piani settoriali provinciali

1. I Psp, regolanti interessi ed attività coinvolgenti l’uso del territorio, sono disciplinati dalle disposizioni normative contenute nella vigente legislazione, e devono essere compatibili con le previsioni del Ptp.

2. Qualora i piani settoriali provinciali contengano previsioni non compatibili con quelle del Ptp, costituiscono varianti al Ptp medesimo e sono approvati con le procedure di cui all’art. 20.

Art. 20 - Procedimento di formazione del Ptp

1. L’adozione dello schema di Ptp compete alla giunta provinciale. Qualora il piano abbia valenza di piano territoriale paesistico, così come previsto dall’art. 18, comma 7, ed in ogni altro caso in cui ne ravvisi la necessità, la provincia indìce una conferenza preliminare alla quale sono invitate le amministrazioni statali interessate, la regione e tutti gli altri enti pubblici competenti nelle materie previste dallo stesso comma 7 dell’art. 18, al fine di definire le opportune intese.

2. Lo schema di Ptp è depositato presso la segreteria dell’amministrazione provinciale e dell’avvenuto deposito è data notizia mediante avviso da pubblicarsi sul bollettino ufficiale della regione Campania e su due quotidiani a diffusione provinciale.

3. Entro trenta giorni dalla pubblicazione dell’avviso di cui al precedente comma, chiunque può presentare osservazioni. Contemporaneamente alla pubblicazione, lo schema di piano è trasmesso agli enti locali, alle organizzazioni sociali, culturali, ambientaliste, economico-professionali e sindacali di livello provinciale.

4. Ove ne ravvisi la necessità, la giunta provinciale indìce, entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3, una conferenza alla quale invita gli enti e le organizzazioni ivi indicati, al fine di approfondire la valutazione delle osservazioni formulate ed elaborare eventuali proposte di modifica allo schema di Ptp. La conferenza conclude i lavori entro trenta giorni dalla convocazione.

5. Il consiglio provinciale, nel termine di sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3, ovvero dalla conclusione dei lavori della conferenza prevista dal comma 4, valutate le osservazioni e le proposte di modifica formulate, adotta il Ptp. Nello stesso termine il piano adottato è trasmesso alla giunta regionale, per la verifica di compatibilità con il Ptr e con i piani settoriali regionali. Restano ferme le disposizioni di cui al precedente art. 10.

6. Ove il Ptr non sia ancora stato adottato, la giunta regionale procede alla verifica di compatibilità del Ptp adottato con le linee guida della programmazione territoriale, di cui agli artt. 6 e 39.

7. L’istruttoria tecnica è rimessa all’assessorato regionale competente nella materia dell’urbanistica. La verifica di compatibilità è conclusa entro novanta giorni dal suo inizio.

8. Ove la verifica di compatibilità non abbia avuto esito positivo, la regione convoca una conferenza di servizi alla quale sono invitati il presidente della provincia ovvero un assessore delegato e i dirigenti delle strutture regionali e provinciali competenti. La conferenza è presieduta dal presidente della regione o da un assessore delegato.

9. In seno alla conferenza di cui al comma precedente vengono adottate le modifiche al Ptp, al fine di renderlo compatibile con il Ptr, ovvero con le linee guida della programmazione territoriale regionale, e con i piani settoriali regionali. La conferenza conclude i lavori nel termine di trenta giorni dalla sua convocazione.

10. Nel caso se ne ravvisi l’opportunità, nel rispetto del principio di flessibilità di cui all’art. 11 e nei limiti ivi indicati, il presidente della conferenza trasmette il Ptp al consiglio regionale per la eventuale variazione del Ptr, ovvero delle linee guida della programmazione territoriale regionale, limitatamente alle parti incompatibili con il piano adottato dalla provincia. Il consiglio regionale provvede entro trenta giorni dalla trasmissione.

11. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, il termine di 30 giorni per la conclusione dei lavori della conferenza rimane sospeso.

12. In caso di inutile decorso del termine di cui al decimo comma, la conferenza adotta le modifiche al Ptp, al fine di renderlo compatibile con il Ptr, ovvero con le linee guida della programmazione territoriale regionale, e con i piani settoriali regionali.

13. Gli esiti della conferenza sono ratificati dal consiglio provinciale entro quindici giorni dalla comunicazione.

14. Il Ptp è approvato con delibera di giunta regionale, che viene pubblicata sul bollettino ufficiale della regione Campania; dell’avvenuta pubblicazione del Piano è data contestualmente notizia mediante avviso su due quotidiani a diffusione provinciale. Decorsi quindici giorni dalla pubblicazione, il Ptp acquista efficacia a tempo indeterminato.

Art. 21 Varianti al Ptp

1. Le varianti e gli aggiornamenti delle previsioni del Ptp, dovute anche alla scadenza delle previsioni programmatiche, sono sottoposte al procedimento di formazione di cui all’art. 20, con i termini ridotti della metà, ad eccezione dei termini di quindici giorni di cui ai commi 4 e 13.

 

CAPO III

PIANIFICAZIONE URBANISTICA DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI

Art. 22 - Pianificazione urbanistica della città metropolitana di Napoli

1. Sono affidate alla città metropolitana di Napoli, in relazione al territorio di competenza, le funzioni di pianificazione alla medesima attribuite dal successivo capo IV, secondo le modalità, le forme ed i limiti ivi previsti.

2. Per la formazione del piano urbanistico della città metropolitana di Napoli si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24 e 25.

3. L’attuazione del piano urbanistico della città metropolitana di Napoli è rimessa alle singole municipalità, che procedono alla predisposizione di piani urbanistici attuativi ai sensi degli articoli 27 e 28.

omissis

CAPO V

SISTEMI DI ATTUAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Art. 31 - Accordi di programma

1. Qualora sia necessaria un’azione integrata tra regione, province, comuni, amministrazioni dello Stato ed altri enti pubblici per la definizione e l’esecuzione di programmi di intervento, di opere pubbliche o di interesse pubblico, anche di iniziativa privata, in attuazione della strumentazione urbanistica vigente, si procede alla stipula dell’accordo di programma con le modalità previste dall’art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

omissis

 

TITOLO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPO I

INDIRIZZI PER LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Art. 42 - Definizione dei contenuti degli strumenti urbanistici

1. Con delibera di consiglio regionale verranno definiti gli indirizzi fondamentali disciplinanti i contenuti della pianificazione urbanistica, anche in relazione al sistema ambientale, alla pianificazione degli ambiti interessati dai rischi naturali ed a quella degli interventi per la sicurezza del territorio, nonché al sistema insediativo e delle infrastrutture per la mobilità e degli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientali.

2. Gli indirizzi di cui al comma 1 disciplinano, altresì, sempre in relazione al contenuto della pianificazione, il recupero dei centri storici, il territorio urbano, il territorio rurale, le dotazioni territoriali, nonché gli strumenti a supporto della pianificazione.

 

CAPO II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 43 - Linee guida della programmazione territoriale regionale

1. Fino all’adozione del Ptr il consiglio regionale adotta le linee guida della programmazione territoriale regionale di cui al precedente art. 6, anche ai sensi dell’art. 20 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che assumono il valore e gli effetti del Ptr.

Art. 44 - Regime transitorio degli strumenti di pianificazione

1. Le province adottano il Ptp entro tre anni dall’entrata in vigore della presente legge.

2. I comuni possono dare attuazione alle previsioni contenute nella vigente strumentazione urbanistica sino all’approvazione del Puc e del Ruec di cui al precedente titolo II, capo IV.

3. I comuni adottano, entro tre anni dall’entrata in vigore della presente legge, il Puc ed il Ruec.

4. I comuni che non abbiano ancora adottato il piano regolatore generale alla data di entrata in vigore della presente legge adottano, entro un anno da tale ultima data, il Puc ed il Ruec.

5. Nei Comuni sprovvisti di Prg si applicano, fino all’adozione dei Puc, i limiti di edificabilità di cui alla legge regionale Campania 20 marzo 1982, n. 17, salva l’applicazione delle misure di salvaguardia di cui al precedente art. 10.

omissis

 

Il testo integrale della presente legge è consultabile sul sito ufficiale della Regione Campania www.regione.campania.it