Numero 6/7 - 2003

 

l'urbanistica concertata  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'applicazione dell'art. 5 del Dpr 447/1998


Nicola Vitolo


 

Favorire l'insediamento di nuove imprese per incrementare i livelli occupazionali è fra gli obiettivi principali che gli enti locali si sono dati negli ultimi anni. A tal fine, la Provincia di Salerno ha istituito lo sportello unico delle attività produttive e attivato una capillare azione di tutoraggio verso i potenziali fruitori del nuovo servizio. Nicola Vitolo, responsabile del Servizio Urbanistica Provinciale, formula criteri ed orientamenti in grado di accelerare e rendere sempre più efficaci e trasparenti i processi connessi alla nuova fase dello sviluppo produttivo sul territorio

 

 

 

 

Le procedure amministrative dello sportello unico sono contenute negli articoli 23 e seguenti del DLgs 31 marzo 1998, n. 112 e nel Regolamento approvato con Dpr 20 ottobre 1998, n. 447. Tali norme hanno introdotto per la realizzazione di attività produttive in contrasto con lo strumento urbanistico le procedure di formazione delle varianti agli strumenti urbanistici generali - vigenti o adottati - questi ultimi anche se non ancora approvati - che derogano dai procedimenti ordinari previsti dalla normativa regionale vigente.

La Provincia di Salerno, considera particolarmente importante l’attuazione di detta normativa, sempre finalizzata ad uno sviluppo territoriale sostenibile e, pertanto, ritiene doveroso e utile - a seguito di un adeguato approfondimento della materia - rappresentare alle SS.LL. valutazioni e osservazioni fornendo un indirizzo operativo, che consenta di procedere uniformemente e che, soprattutto, eviti procedure che vanificherebbero l’intento stesso della norma.

- Campo di applicazione: il Dpr 447/1998 ha per oggetto la localizzazione degli impianti produttivi di beni e servizi, la loro realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, cessazione, riattivazione e riconversione dell’attività produttiva, nonché l’esecuzione di opere interne ai fabbricati adibiti ad uso impresa.

In particolare, inserendo l’individuazione dei beni e servizi con il comma 1 bis (introdotto dal Dpr 440/2000) il legislatore si è preoccupato di ampliare in misura considerevole l’ambito di applicazione della norma. Sono state infatti previste, a titolo esemplificativo, anche le attività agricole, commerciali e artigiane, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari, i servizi di telecomunicazione, lasciando quindi aperta la possibilità di assoggettare a tale disciplina qualsiasi tipo di attività di produzione di beni o servizi.

- Localizzazione degli impianti produttivi di beni e servizi: l’art. 2 del Dpr 447/1998 disciplina l’individuazione delle aree da destinare all’insediamento degli impianti produttivi.

Tale individuazione di aree è opportuna per i comuni il cui strumento urbanistico generale risulti carente di aree già destinate all’insediamento di attività produttive. L’art. 2, infatti, dispone che tale variante sia approvata “in base alle procedure individuate con legge regionale, ai sensi dell’art. 25, comma 1, lettera a) della legge 47/1985” ed inoltre prevede che la variante “sia subordinata alla preventiva intesa tra le altre amministrazioni eventualmente competenti. Intesa da assumere in Conferenza dei servizi …”.

L’intesa prevista dall’art. 2 è una facoltà per il comune che potrà indire, con il valore e per gli effetti previsti dall’art. 14 comma 1 della legge 241/1990 una Conferenza di servizi ove consideri opportuno esaminare contestualmente i vari interessi pubblici coinvolti dalla variante (Conferenza istruttoria facoltativa).

L’individuazione delle nuove aree produttive dovrebbe avvenire, ai sensi dell’art. 2 del Dpr 447/1998, tenuto conto che, a tutt’oggi, la legge regionale richiamata dall’art. 25 della legge 47/1985, ancora non è stata emanata.

È opportuno, assumere – in fase di istruttoria della variante per nuovi insediamenti produttivi – il parere di amministrazioni o enti portatori di interessi pubblici quali Vigili del fuoco, Autorità di bacino, Anas, Enel, Consorzi di bonifica, Soprintendenza, ecc.

Sempre l’art. 2, ai commi 2 e 3, demanda al Consiglio comunale la facoltà di subordinare l’attuazione degli interventi alla redazione di un piano per gli insediamenti produttivi, in mancanza del quale la realizzazione degli interventi resta comunque subordinata all’esistenza delle opere di urbanizzazione o di apposita convenzione per la realizzazione delle stesse.

- Quando viene presentato un progetto per una nuova attività produttiva, in contrasto con lo strumento urbanistico generale, il responsabile del procedimento rigetta l’istanza (art. 5, comma 1, Dpr 447/1998), ovvero – ipotesi eccezionale – avvia le procedure per la formazione di una variante urbanistica, conseguente all’approvazione del progetto, con decisione da assumere mediante l’indizione di una Conferenza di servizi.

Il caso di avvio di procedura per la formazione di una variante urbanistica costituisce, come si è detto, una ipotesi eccezionale e di natura derogatoria, per cui non ammette applicazioni estensive o analogiche, richiedendo peraltro una adeguata motivazione. Pertanto, il ricorso a tale procedura è ammessa solo alle inderogabili condizioni previste dall’art. 5, comma 2, del Dpr 47/1998, che sono le seguenti:

1. il progetto presentato deve essere conforme alle norme ambientali, sanitarie e di sicurezza del lavoro;

2. lo strumento urbanistico generale:

a) deve essere caratterizzato dalla mancanza di aree da destinare all’insediamento di impianti produttivi o, compatibili con l’impianto produttivo richiesto, con classificazione di zona idonea al tipo di richiesta presentata;

oppure

b) le aree previste dal medesimo strumento urbanistico devono risultare insufficienti in relazione al progetto presentato;

3. deve essere dato pubblico avviso della indizione della Conferenza in quanto ogni soggetto portatore di interessi pubblici, privati o diffusi, cui possa derivare pregiudizio dalla realizzazione dell’impianto, deve poter intervenire alla Conferenza dei servizi presentando osservazioni che la Conferenza è tenuta a valutare.

La sussistenza di tali presupposti deve essere verificata ed attestata dal responsabile del procedimento antecedentemente alla convocazione della Conferenza di servizi.

Inoltre la sussistenza di tutte queste condizioni deve altresì risultare dalla motivazione della convocazione della Conferenza, in quanto è sulla base di tutti i requisiti di legge, nonché di un eventuale ed opportuno indirizzo della amministrazione procedente, che il responsabile del procedimento potrà motivatamente procedere all’avvio della procedura di formazione della variante urbanistica prevista dell’art. 5 del Dpr 447/1998.

Per questa ragione risulta che il ricorso all’art. 5 del Dpr 447/1998 sia sempre coerente con la natura di procedimento speciale e trovi sempre un rapporto con le scelte generali di pianificazione che sono espresse dagli strumenti urbanistici vigenti e adottati.

Tale duplice obiettivo può essere perseguito nel migliore dei modi attraverso la definizione di una griglia di indirizzi per l’utilizzo dell’art. 5 da parte del Consiglio comunale. La definizione da parte del Consiglio comunale di indirizzi relativamente ai progetti che comportano variazione degli strumenti urbanistici ai sensi dell’art. 5 del Dpr 447/1998 fa sì che le decisioni del responsabile del procedimento di avviare il procedimento e di convocare la Conferenza di servizi non avvenga alla cieca bensì in attenzione di un mandato dell’organo competente, e fa anche sì che alla Conferenza di servizi e al Consiglio comunale non pervengano illogicamente, per le rispettive decisioni, progetti che in tutta evidenza non sono meritevoli di essere presi in considerazione per la loro radicale incompatibilità con gli strumenti urbanistici (vigenti e adottati).

Ancora, la definizione di indirizzi da parte del Consiglio comunale fornisce a chi sia interessato a presentare un progetto in variante un quadro di certezza, non esponendolo al rischio che, percorso tutto il procedimento, il progetto stesso sia in conclusione oggetto di una deliberazione negativa del Consiglio.

Gli indirizzi e/o le indicazioni che si propongono per l’applicazione dell’art. 5 sono le seguenti:

1. progetti in variante agli strumenti urbanistici vigenti che siano conformi agli strumenti urbanistici adottati: in questo caso, la variante si limiterebbe ad anticipare una scelta urbanistica già fatta in sede di adozione del nuovo strumento urbanistico generale;

2. progetti in variante agli strumenti urbanistici vigenti nonché agli strumenti urbanistici adottati quanto alla previsione di pianificazione esecutiva, e a condizione che gli obblighi in materia di standard e di urbanizzazioni siano assunti dall’interessato: anche in questo caso la variante anticiperebbe i contenuti sostanziali di una scelta urbanistica già fatta, riducendo i tempi di realizzazione, ma senza far venir meno il riassetto urbanistico garantito dalle urbanizzazioni e dalle aree per servizi;

3. ampliamento in misura non superiore al 30% e comunque in misura non superiore ai 5.000 mq di insediamenti produttivi esistenti in variante agli strumenti urbanistici vigenti e/o adottati: in questo caso si consentirebbero ampliamenti significativi ma non stravolgenti per l’assetto del territorio delle attività produttive esistenti per agevolare le espansioni delle attività e le eventuali esigenze derivanti dai nuovi cicli produttivi senza che ciò obblighi ad una rilocalizzazione;

4. trasferimento su altre aree del territorio comunale, con esclusione di quelle impeditive come zona a tutela e/o similare, di impianti produttivi ubicati in zone non destinate dallo strumento urbanistico vigente o adottato ad insediamenti produttivi: in questo caso si consentirebbero e si favorirebbero localizzazioni diverse sul territorio comunale di attività produttive che oggi sono ubicate in contesti del tutto inadeguati, anche per la commistione con la residenza. Le nuove localizzazioni escluderebbero però, per evidenti ragioni di salvaguardia, le aree che lo strumento urbanistico adottato tutela in modo particolare sotto il profilo ambientale;

5. progetti di impianti produttivi in variante agli strumenti urbanistici vigenti o adottati – con esclusione di quelle impeditive come zona a tutela e/o similare – in zone non destinate dallo strumento urbanistico, vigente o adottato, ad insediamenti produttivi: in questo caso si consentirebbero localizzazioni diverse sul territorio comunale di attività produttive a condizione che il responsabile del procedimento dia una adeguata motivazione per tale scelta. Le nuove localizzazioni escluderebbero però, per evidenti ragioni di salvaguardia, le aree che lo strumento urbanistico adottato tutela in modo particolare sotto il profilo ambientale.

Corre l’obbligo precisare il significato della espressione “aree insufficienti rispetto al progetto presentato” contenuta nel comma 2, dell’art. 5, del Dpr 447/1998, che è da interpretarsi nei casi in cui non è possibile per un’impresa insediarsi in un determinato comune perché mancano del tutto aree a destinazione produttiva, o perché queste non consentono quel determinato tipo di insediamento a causa della insufficiente dimensione dell’area, o comunque per la presenza di parametri, limitazioni, indici che producono un effetto mpeditivo di carattere equivalente.

Istituzione dello sportello unico per le attività produttive della Provincia di Salerno approvato con delibera di Gr del 24.11.2003 n. 798

 

Appare evidente che per “aree disponibili”, dal punto di vista urbanistico, ci si debba riferire alla disponibilità effettiva e, pertanto, rientrano in tale nozione di disponibili anche le aree solamente individuate nel Prg ovvero contenute in piani di insediamento produttivo (Pip) approvati e/o realizzati solo parzialmente. Altresì sono disponibili le cosiddette aree con vincolo di destinazione decaduto.

Si ritiene, altresì, che la verifica circa la sussistenza del requisito della insufficienza delle aree non è necessaria nei soli casi di interventi consistenti nell’ampliamento, nella riattivazione o nella ristrutturazione dell’attività produttiva esistente.

Nella valutazione dei progetti è necessario, inoltre, attenersi alle seguenti indicazioni:

1. l’estensione dell’area interessata dal progetto non può eccedere le esigenze produttive prospettate nel progetto;

2. deve essere garantito il rispetto degli standards urbanistici indicati dalle leggi regionali e statali (es. Lr 14/1982, Dm 1444/1968, legge 122/1989, ecc.);

3. deve essere verificato l’integrale rispetto delle prescrizioni contenute nel Ptc provinciale e le altre indicazioni contenute nella pianificazione di livello regionale;

4. è necessario convenzionare le opere di urbanizzazione relative all’intervento prima del rilascio del titolo autorizzatorio all’esecuzione dei lavori;

5. è vincolante prevedere ogni altro intervento utile per mitigare l’impatto ambientale dell’attività produttiva;

6. è opportuno escludere la possibilità di applicare le procedure dell’art. 5 ai casi di progetti che occupino aree destinate a servizi che incidono sul dimensionamento dello strumento urbanistico generale, sottraendole in tal modo aree pubbliche o di interesse pubblico, ovvero il comune deve predisporre lo scambio con un’altra area almeno di pari dimensione e di pari strategia localizzativa.

In conclusione, la procedura da adottare per la variante urbanistica prevista dall’art. 5 del Dpr 447/1998 è la seguente:

- il verbale di conclusione favorevole della Conferenza dei servizi, costituisce la proposta-adozione della variante urbanistica;

- l’esito della Conferenza di servizi deve essere pubblicato e oggetto di osservazioni, proposte e opposizioni formulate da chiunque vi abbia interesse ai sensi della legge 1150/1942 ovvero della Lr 14/1982;

- l’atto con cui il Consiglio comunale si pronuncia definitivamente sulla variante costituisce approvazione/negazione definitiva della medesima.

Appare opportuno, sottolineare alcune considerazioni conclusive:

- la Conferenza di servizi prevista dall’art. 5 del Dpr 447/1998 è la Conferenza decisoria prevista per l’acquisizione di intese, concerti, nulla-osta o assensi comunque denominati, disciplinata dagli artt.14 e seguenti della legge 241/1990;

- rispetto alla disciplina prevista dalla legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni l’art. 5 del Dpr 447/1998 prevede un ulteriore adempimento procedimentale, ovvero l’obbligo di dare contestualmente pubblico avviso dell’indizione, al fine di consentire a qualunque soggetto l’opportunità di intervenire e presentare osservazioni.

 

 

Partecipazione della provincia e della regione

 

La partecipazione della provincia e della regione alla Conferenza di servizi convocata per avviare le procedure di formazione della variante urbanistica di cui all’art. 5 del Dpr 447/1998 è obbligatoria in quanto provincia e regione sono contitolari (insieme al comune proponente) del potere di gestione del territorio. La provincia, infatti, valuta e approva la variante urbanistica in esame, mentre la regione si esprime sulla conformità della stessa e pertanto, i pareri della provincia e della regione - anticipati in sede di Conferenza di servizi - concorrono con gli atti comunali alla perfezione della variante urbanistica e costituiscono una approvazione anticipata.

In tal senso, corre l’obbligo ricordare che lo strumento urbanistico generale è un atto complesso costituito da provvedimenti: comunali, provinciali e regionali. Il motivato dissenso espresso dalla provincia e/o della regione in sede di Conferenza di servizi impedisce, quindi, il prosieguo dell’iter di approvazione della variante.

In sintesi, secondo la disciplina della Conferenza di servizi di cui alla legge 241/1990, come modificata dalla legge 340/2000, ed integrata dalla recente pronuncia della Corte costituzionale, la provincia che partecipa alla Conferenza di servizi:

- può esprimere il proprio assenso;

- può esprimere il proprio motivato dissenso, nel qual caso la procedura deve intendersi conclusa con esito negativo;

- se ne esistono i presupposti, può subordinare il proprio assenso all’accoglimento di specifiche modifiche progettuali (art. 14 quater, comma 1, legge 241/1990). In questo caso la procedura può proseguire solo se sono recepite le indicazioni espresse dalla provincia.

Per quanto attiene, invece, il comune:

- l’esercizio della facoltà di cui è titolare il comune di variare la propria strumentazione urbanistica in relazione a singoli progetti, presenta delicati aspetti ai fini di una corretta e razionale gestione del territorio.

Sotto tale profilo sembra opportuno evidenziare che le semplificazioni procedimentali introdotte dalla normativa statale sullo sportello unico non possono essere interpretate in modo tale da comportare un sovvertimento dei principi e delle regole essenziali per un corretto uso del territorio.

Il ricorso alla procedura semplificata di approvazione delle varianti ai sensi dell’art. 5 del Dpr 447/1998 non può, quindi, essere inteso come uno strumento idoneo a consentire che l’intervento proposto dall’impresa possa essere localizzato prescindendo dalle peculiari caratteristiche del territorio stesso.

Pertanto solo quando vi sia la confluenza tra l’interesse pubblico ad un equilibrato ed ordinato uso del territorio e l’interesse dell’impresa può pervenirsi all’approvazione della variante di cui all’art. 5 del Dpr 447/1998.

In particolare, debbono essere oggetto di autonoma considerazione gli effetti sul territorio che la modifica allo strumento urbanistico generale è destinata a produrre e la decisione conclusiva dovrà necessariamente essere il risultato della comparazione di tutti gli interessi pubblici, privati e diffusi coinvolti.

Le valutazioni compiute dall’amministrazione comunale debbono in tal senso essere necessariamente espresse:

- nella motivazione che accompagna l’indizione della Conferenza di servizi;

- nel successivo provvedimento con cui è assunta la determinazione di conclusione del procedimento;

- nel provvedimento del Consiglio comunale con cui è approvata la variante.

 

 

Elenco Atti ed Elaborati propedeutici alla Conferenza di servizio indetta ex art. 5 Dpr 20.10.1998, n. 447

 

- Attestazione/verifica del responsabile del procedimento circa la individuazione di aree destinate all’insediamento di impianti produttivi ovvero l’insufficienza di dette aree in relazione al progetto presentato ed il rispetto delle norme igieniche, sanitarie ed ambientali (art. 5 del Dpr 447/1998);

- avviso affisso all’albo pretorio di notizia al pubblico della indizione della Conferenza di servizio;

- copia del manifesto affisso in luoghi pubblici;

- adempimenti disposti dalla Lr 9/1983 - Carte tematiche: carta geolitologica, carta della stabilità, carta idrogeologica, carta della zonazione del territorio in prospettiva sismica;

- parere del Ctri, sezione provinciale di Salerno;

- carta dell’uso agricolo e delle attività culturali in atto nelle aree interessate e contigue, soprattutto se non ancora urbanizzate, redatta da un agronomo con dichiarazione di conformità tra le aree agricole ed il progetto;

- adempimenti disposti dalla Lr 13/1985, ovvero parere del delegato in sede di Conferenza di servizio;

- adempimenti disposti dalla Lr 8/1994: parere dell’Autorità di bacino;

- adempimenti disposti dalla legge 447/1995: zonizzazione acustica del territorio con estremi della delibera di Consiglio comunale di approvazione nonchè relazione del progettista di conformità del piano all’elaborato di zonizzazione vigente;

- adempimenti disposti dalla Lr 35/1987 (per i comuni rientranti nel perimetro del Put);

- adempimenti disposti dal Dpr del 5.6.1995 nell’ambito della legge 394/1991 (per i comuni rientrati nel perimetro del Parco nazionale Cilento - Vallo di Diano): parere dell’Ente parco;

- dichiarazione di assenza di vincolo ovvero nulla osta dell’ente che detiene il vincolo;

- relazione tecnico-giuridica a cura del responsabile Suap;

- dichiarazione del responsabile Suap di conformità e legittimità dello stato di fatto del manufatto esistente alla/e concessione/i rilasciate per la sua realizzazione;

- progetto composto dai seguenti elaborati:

relazione/elaborati attestanti la conformità al Ptc;

relazione tecnico-giuridica, contenente anche gli obiettivi ed i criteri posti a base del progetto, i criteri per le strutturazioni generali dell’impianto produttivo di servizi previsti ed/o esistenti;

allegati tecnici:

stato degli insediamenti esistenti e relativi vincoli;

elaborati riportanti la pianificazione esecutiva: stato di fatto e di progetto con particolare riferimento alle dotazioni di attrezzature e servizi pubblici (standards urbanistici) ed al rapporto convenzionale tra il richiedente ed il comune;

tavole di piano comprendenti:

planimetria sintetica dello strumento urbanistico generale vigente/adottato e proposta di variante, in scala non inferiore a 1/2000;

norme di attuazione dello strumento urbanistico generale vigente/adottato e proposta di variante contenenti le definizioni e prescrizioni generali e particolari: all’uso del suolo; al tipo d’intervento; ai modi di attuazione del progetto.

Inoltre, per i piani dei comuni compresi nel Put approvato con Lr 35/1987 e successive modifiche ed integrazioni, sono previsti gli ulteriori seguenti elaborati:

- relazione geologica con tavola della franosità (scala 1/5000) che individua le zone dissestate particolarmente franose, di incerta stabilità, stabili;

- indagini idrogeologiche con tavole dell’idrografia ed analisi dei bacini;

- tavola dei vincoli esistenti per effetto dell’applicazione di leggi specifiche;

- tavola dell’uso del suolo (scala 1/5000) con indicazione delle colture in atto e degli elementi plano-altimetrici relativi agli eventuali terrazzamenti;

- eventuale rilevazione, su tavole in scala 1/5000, dei beni di interesse storico, artistico, ambientale, naturalistico ed archeologico, redatte di intesa con le Soprintendenze;

- esauriente documentazione fotografica.

 

 

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