Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza n. 4351 del 29 luglio 2003

È nota la differenza fra piano paesistico e piano urbanistico territoriale: il primo è finalizzato alla protezione delle bellezze naturali e più precisamente alla fase di pianificazione della tutela delle zone dichiarate di particolare interesse sotto il profilo paesaggistico, al fine di programmare la salvaguardia dei valori paesistico- ambientali con strumenti idonei ad assicurare il superamento dell’episodicità, inevitabilmente connessa a semplici ed isolati interventi autorizzatori (cfr. Consiglio di Stato, sezione VI, n. 25/2001; n. 450/1994; n. 29/1993). Il piano paesistico costituisce, pertanto, uno strumento di attuazione e specificazione del contenuto precettivo del vincolo paesaggistico, mediante l’individuazione delle incompatibilità assolute e dei criteri e dei parametri di valutazione delle incompatibilità relative, condizionando, prevalentemente in negativo, la successiva attività di pianificazione del territorio vincolato anche sotto il profilo urbanistico (cfr. Consiglio di Stato, sezione VI, n. 25/2001; Corte costituzionale n. 417/1995; Consiglio di Stato, sezione II, n. 548/1998). Al contrario, il piano urbanistico territoriale, pur avendo anche valenza paesistico-ambientale, non presuppone necessariamente un preesistente vincolo e può anche riguardare ambiti non vincolati (cfr. Consiglio di Stato, sezione VI, n. 25/2001 cit.).

 

Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza n. 1456 del 19 marzo 2003

In linea astratta, può convenirsi che la destinazione di Prg a zona agricola possa essere utilizzata a salvaguardia del paesaggio o dell’ambiente e che non occorre una specifica motivazione delle determinazioni prese area per area; ma se la prescrizione è introdotta dalla regione, è necessario che essa scaturisca, come richiede il citato art. 10, da un giudizio di indispensabilità e che emerga almeno la consapevolezza degli effetti che derivano dal mutamento su particolari situazioni consolidatesi nel territorio.

 

Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza n. 1197 del 4 marzo 2003

Stante la delega statale alle regioni in materia di tutela di bellezze naturali, in sede di approvazione di un piano regolatore generale, la regione può introdurre vincoli finalizzati alla protezione del paesaggio e dell’ambiente, ancorché non siano stati adottati i provvedimenti previsti dalle leggi 1497/1939 e 1089/1939 (confluite nel DLgs 490/1999), ed anche in maniera più restrittiva di questi ultimi, se emanati.